T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4732/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Alberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana, 83/B;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento 29.3.2010, prot. n. 2010 000092, notificato l’8.4.2010, con il quale il Questore di Roma ha vietato al signor OMISSIS, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, “per due anni di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto è altresì esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi per una distanza di 500 metri, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito e alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è destinatario del provvedimento del Questore di Roma n. 2010 000092 del 29.3.2010, notificato il l’8.4.2010, con il quale allo stesso è stato fatto divieto, per due anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni.

A fondamento del divieto de quo ivi si assume che in data 13.3.2010 il Sig. OMISSIS si sarebbe reso responsabile del danneggiamento dell’autovettura di un tifoso della squadra avversaria, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi, presso il campo sportivo “De Mattia” di Morlupo (RM), tra le squadre del OMISSIS e dell’ OMISSIS e che lo stesso inoltre annoverebbe precedenti di polizia per violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti, violenza, minaccia e resistenza P.U., minacce, percosse e maltrattamenti in famiglia, il che sarebbe da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Il citato provvedimento è stato gravato col presente ricorso, fondato sui seguenti motivi di diritto:

1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 della legge 13.12.1989, n. 401, – violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, per difetto di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in relazione alle modalità di individuazione del soggetto responsabile del danneggiamento: il ricorrente non sarebbe stato colto in flagranza di reato ed anzi non avrebbe commesso alcun danneggiamento, essendosi allontanato dal campo sportivo prima che finisse la partita, che aveva disputato, una volta espulso, ed essendo ritornato dopo che, essendo insorti tafferugli, sua madre lo aveva pregato di andare a controllare se fosse successo qualcosa a suo fratello, il quale era invece rimasto lì; inoltre, come si desumerebbe dalla sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma del 16.6.2009, lo stesso non avrebbe precedenti penali;

2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e dell’art. 16 Cost. - eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dell’oggetto, in violazione dei principi di specificità e legalità: il provvedimento sarebbe del tutto generico in ordine all’indicazione delle competizioni sportive ed ai luoghi a cui il ricorrente non può accedere, in tal modo impedendogli qualsiasi spostamento;

3) violazione di legge ex art. 6 della legge n. 401/1989 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dell’oggetto ed ingiustizia manifesta: la genericità del provvedimento, sopra rilevata, comporterebbe, altresì, che il ricorrente per ben due anni e su tutto il territorio nazionale non potrebbe praticare la sua attività sportiva di calciatore ed inoltre non potrebbe muoversi al di fuori di Morlupo, essendo il divieto esteso anche alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi, agli autogrill;

4) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualità della sanzione: non sarebbe indicata alcuna motivazione che giustifichi la scelta del periodo temporale di efficacia del divieto pari a due anni, anziché nella misura minima; tale scelta dovrebbe conseguire ad un esame dell’intera pericolosità sociale del destinatario della misura restrittiva.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.

Con ordinanza 8.7.2010, n. 3119, la domanda cautelare, proposta in via incidentale, è stata accolta parzialmente, con riferimento alla parte del provvedimento che indica in modo generico i luoghi inibiti, ai fini del riesame.

Nella pubblica udienza del 23.4.2013 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame si impugna il provvedimento, i cui estremi sono individuati in epigrafe, avente ad oggetto il divieto, imposto al ricorrente per due anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni.

1.1 - Tale provvedimento ha il proprio fondamento nell’asserita circostanza che il ricorrente si sarebbe reso responsabile del danneggiamento dell’autovettura di un tifoso della squadra avversaria in occasione di un incontro calcistico e che lo stesso annoverebbe precedenti di polizia.

2 - La denuncia per l’episodio sopra riportato integra una delle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401/1989. D’altra parte, in ricorso, pur sostendosi una tesi di come sarebbero andati i fatti del tutto diversa, tuttavia, non si forniscono prove al riguardo.

2.1 - Quanto poi ai precedenti di polizia, nella stessa sentenza invocata dal ricorrente, se per una serie di reati lo stesso è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, emergendo dalla parte motiva che gli elementi agli atti sarebbero estremamente contraddittori, per il reato in materia di stupefacenti (per aver aiutato suo fratello nella coltivazione delle piantine di marijuana) è stato dichiarato il “non luogo a procedere” solo per “irrilevanza del fatto”, in quanto “oggettivamente tenue”, ma non sono state escluse né la sussistenza stessa del fatto né la colpevolezza del Sig. OMISSIS.

2.3 - Alla luce di quanto evidenziato, non appare in violazione del principio di gradualità la scelta dell’efficacia della misura interdittiva per un periodo di due anni, a fronte della possibilità di modularla da un minimo di un anno sino ad un massimo di cinque anni.

3 - La motivazione di tale scelta si rinviene nel tipo di comportamento ascritto e nel richiamo dei precedenti, uno dei quali almeno è stato accertato giudizialmente.

4 - Ne deriva che, sotto i profili considerati, il provvedimento impugnato è legittimo.

5 - Esso risulta, tuttavia, illegittimo, nella parte in cui indica in modo del tutto generico i luoghi ai quali si riferisce la misura interdittiva in parola.

Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il divieto deve concernere i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché quelli, anch’essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. È evidente che la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione dello stesso con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ed altresì di garanzia della stessa esigibilità del comando, altrimenti di difficile esecuzione.

6 - In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti suindicati ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, laddove individua in modo generico i luoghi oggetto del divieto.

7 - L’accoglimento parziale del gravame conduce all’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 10/05/2013

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