T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 477/2017

Pubblicato il 12/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Matteo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portico di Caserta (CE), Via S. Giovanni vico II n. 14;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente in carica p.t.;

A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri, in persona del Presidente in carica p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama, 58;

per l'annullamento

- dell’atto prot. n. 757/MN/CN/en, assunto con lettera datata 21 aprile 2016, con il quale il Presidente della Associazione Italiana Arbitri, OMISSIS, rigettava l’istanza di reintegro nell’Associazione avanzata dal ricorrente;

- dell’atto prot. n. 704 FM datato 11 maggio 2016, con cui la FIGC – Associazione Italiana Arbitri, rifiutava l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Italiana Arbitri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. OMISSIS, dopo aver trascorso circa undici anni all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri, in qualità di arbitro effettivo di calcio presso la Sezione di Bolzano, rassegnava le proprie dimissioni dall’associazione in data 18 marzo 2013.

Con lettera raccomandata datata 8 febbraio 2016, indirizzata alla Sezione Arbitri di Bolzano, il ricorrente avanzava richiesta di reintegro nei ranghi dell’Associazione Italiana Arbitri.

Con nota prot. n. 757/MN/CN/en, datata 21 aprile 2016, la FIGC – Associazione Italiana Arbitri, nella persona del Presidente in carica p.t., dopo aver acquisito il necessario parere del Presidente della Sezione AIA di Bolzano, comunicava al ricorrente il mancato accoglimento della propria istanza di reintegro nei ranghi dell’associazione.

In data 28 aprile 2016, il ricorrente inoltrava alla FIGC - Associazione Italiana Arbitri, istanza di accesso agli atti che, con nota prot. n. 704 FM dell’11 maggio 2016, veniva respinta dall’AIA.

Deduce il ricorrente l’illegittimità dei summenzionati atti per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto plurimi profili.

Si è costituita in giudizio la Associazione Italiana Arbitri, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.

All’udienza del 21 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente il Collegio rileva – quanto alla impugnazione del rigetto della richiesta di accesso alla documentazione afferente l’assunzione della decisione di diniego della possibilità di rientrare a far parte dell’Associazione Italiana Arbitri – che la pretesa della parte ricorrente risulta soddisfatta a seguito dell’intervenuto deposito, da parte della resistente, del parere del Presidente della sezione AIA di Bolzano posto a fondamento dell’impugnato diniego.

Quanto, poi, alla impugnazione dell’atto di diniego del rientro nell’ambito della Associazione Italiana Arbitri, il Collegio osserva come il ricorrente non abbia rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che avrebbe richiesto il previo esperimento di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente adire il giudice amministrativo (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; TAR Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258; TAR Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266).

E’ noto, infatti, che ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico dello Stato di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

È inammissibile, dunque, la diretta impugnazione in sede giurisdizionale di atti relativi all’ordinamento sportivo senza osservare il vincolo della cd. "pregiudiziale sportiva" di cui all'art. 3 comma 1 d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, per non essere stati previamente percorsi i gradi della giustizia sportiva.

La cognizione del giudice amministrativo, in particolare, è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, mentre è inammissibile la diretta impugnazione in sede giurisdizionale di atti dell’ordinamento sportivo.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo l’atto avente prot. n. 757/MN/CN/en, datato 21 aprile 2016, emesso nei suoi riguardi dalla FIGC - Associazione Italiana Arbitri, omettendo di investire preventivamente della questione il Collegio di Garanzia dello Sport (organo di ultima istanza della giustizia sportiva, ex artt. 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva).

Medesima conclusione deve essere prospettata con riguardo alla domanda risarcitoria; secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza in materia, infatti, anche per le controversie risarcitorie opera il c.d. vincolo della giustizia sportiva, con la conseguenza che le stesse possono essere instaurate solo una volta "esauriti i gradi della giustizia sportiva", così come prevede l'art. 3 del d.l. n. 220/2003 (Cons. Stato, n. 3002/2013; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 12413/2016).

Anche sotto tale aspetto, quindi, il mancato previo esperimento dei diversi rimedi approntati dalla giustizia sportiva non consente di esaminare la domanda risarcitoria.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancato previo esperimento dei gradi della giustizia sportiva.

La peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 novembre e 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

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