T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4882/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, 50;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n.2009000009 emesso il 16.01.2009 e notificato il 21.01.2009, con il quale gli veniva fatto divieto di accedere per anni due "...di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo. In particolare per lo Stadio Olimpico: piazza Mancini, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio, Piazza Maresciallo Giardino, piazza de Bosis, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo Ferraris IV; per lo Stadio Flaminio: via Dorando Petri, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia altezza via Dorando Petri, via de Coubertin, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere per due anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il suddetto divieto è esteso "agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.
Il provvedimento si fonda sull’informativa di reato redatta in data 2 dicembre 2008 dalla D.I.G.O.S. di Roma secondo cui il ricorrente, in occasione dell’incontro di calcio OMISSIS - OMISSIS, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma il 4 novembre 2008, si è reso responsabile dell’introduzione di uno striscione di carta non autorizzato in violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo; secondo il Questore le suddette circostanze sarebbero idonee a far ritenere l’accesso del ricorrente ai luoghi ove si svolgono le manifestazione sportive gravemente pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 della L. 401/89 e successive mod. in relazione all’art. 1 septies comma 2 della L. 24/4/03 n. 88, così come modificata dall’art. 5 della L. 4/4/07 n. 41.
Deduce il ricorrente che la violazione del regolamento d’uso dello stadio non sarebbe idonea di per sé all’applicazione del DASPO, essendo necessaria la recidiva; la semplice violazione per la prima volta del regolamento comporterebbe la sola applicazione di una sanzione pecuniaria.
Nel caso di specie la recidiva non sussisterebbe e quindi mancherebbero i presupposti per l’applicazione della misura interdittiva.
1.a. Violazione di legge ed in particolare dell’art.6 c. 1 della L. 401/89 e successive modifiche.
L’introduzione dello striscione non sarebbe indicativo della pericolosità per la sicurezza pubblica, come peraltro già ritenuto in precedenza dalla giurisprudenza.
Inoltre, l’elenco delle condotte di cui all’art. 6 della L. 401/89 sarebbe tassativo e dunque non potrebbe essere adottato un DASPO per situazioni diverse e non contemplate dalla legge.
2. Violazione di legge ex art. 6 L. 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti.
Lamenta il ricorrente l’indeterminatezza dei luoghi sottratti all’accesso.
3. Violazione di legge ex artt. 3 e 10 della L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione.
Deduce il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento con riferimento alla misura della sanzione ritenuta dal ricorrente sproporzionata rispetto alla condotta tenuta.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 605/09, il Collegio ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in merito alla sottoposizione del ricorrente a precedenti sanzioni per la medesima violazione commessa nella stagione sportiva in corso, atteso che il ricorrente nel primo motivo di ricorso ha negato l’esistenza della recidiva.
Con nota del 29/5/09 la Questura di Roma ha comunicato che a carico del ricorrente non risultava essere stata adottata alcuna precedente sanzione per la medesima violazione.
Con ordinanza n. 2800/09 la domanda cautelare è stata accolta.
All’udienza pubblica del 28 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dispone l’art. 1 septies del D.L. 24/2/03 n. 28, convertito in L. 24/4/03 n. 88 che: “1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”.
Come già rilevato in sede cautelare, il predetto comma 2 si compone di tre periodi, il secondo dei quali prevede l’incremento della sanzione “qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso” ed il terzo dei quali periodi consente, con riferimento puntuale all’ipotesi “di cui al periodo precedente” (e dunque al caso di pregressa ulteriore sanzione) che al contravventore possano essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della L. 401/89.
Ne consegue che solo in caso di pregressa sanzione per la medesima violazione commessa nella stessa stagione sportiva, la violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo può comportare l’applicazione del cosiddetto DASPO.
Nel caso di specie, la Questura di Roma ha comunicato con nota del 29/5/09 – in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del Collegio – che nei confronti del ricorrente non era stata mai emessa in precedenza alcuna sanzione.
La Questura ha quindi confermato quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato essendo stato adottato in violazione dell’art. 1 septies della L. 88/03, che presuppone l’esistenza della recidiva per l’adozione del provvedimento di DASPO per violazione del regolamento d’uso degli impianti sportivi, tenuto anche conto che le ipotesi per le quali può essere applicata la sanzione interdittiva sono tassative.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2013