T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4897/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Leone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Angelico n. 97;

contro

Prefettura della Provincia di Roma, in persona del Prefetto p.t.;

Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del decreto (prot. 225293/2011 area IOSP) del Prefetto della Provincia di Roma, notificato il 23.1.2012, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig. OMISSIS avverso il provvedimento di diniego di accesso alle competizioni sportive ex art. 6 L. 401/89, emesso dal Questore di Roma il 19.6.2011e, per quanto occorre e necessario, del provvedimento n. 2011/000243 del 19 giugno 2011, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha vietato allo stesso OMISSIS per anni 5 di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, estendendo il divieto anche negli spazi antistanti e comunque limitrofi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefettura della Provincia di Roma, Questura della Provincia di Roma e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna:

- il provvedimento con il quale, in data 21 novembre 2011, il Prefetto della Provincia di Roma ha respinto il ricorso gerarchico dal predetto presentato avverso il provvedimento di diniego di accesso alle competizioni sportive per anni 5, adottato dal Questore della Provincia di Roma in data 19 giugno 2011, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989;

- il provvedimento del Questore della Provincia di Roma da ultimo indicato;

chiedendone l’annullamento;

Considerato che il ricorrente denuncia, tra l’altro, difetto di istruttoria, sostenendo che i provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla “mera relazione della Digos non suffragata neppure da indizi concreti e comunque, da prove” in ordine alla effettiva riconducibilità al medesimo dei fatti contestati (e, precipuamente, di prove in ordine all’autore del lancio di “una bottiglia in direzione della Juve Stabia, colpendo un calciatore della medesima squadra in un occhio”);

Rilevato che tale censura è meritevole di condivisione, atteso che:

- ai sensi del citato art. 6 della legge n. 401/1989, è rilevante l’accadimento di determinati fatti in occasione di manifestazioni sportive, comunque rivelatori – ex se – di pericolosità. In altri termini, tale norma contempla misure che risultano dirette ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva proprio dall’assunzione di determinate condotte nell’ambito di rilevanza, ossia le competizioni sportive (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, 13 settembre 2010, n. 17403);

- ciò detto, è evidente che l’adozione di un provvedimento di divieto di accesso agli stadi deve, comunque, poggiare su una serie di elementi concreti, idonei a ricondurre la commissione dei fatti contestati – pur senza dover attendere l’esito del procedimento penale eventualmente attivato in ordine a quest’ultimi – al destinatario del provvedimento;

- in altri termini, provvedimenti del tipo di quello in esame – pur se connotati da evidenti finalità di prevenzione – implicano l’espletamento di un’adeguata attività istruttoria almeno sotto il profilo dell’individuazione dell’autore del fatto, a tutela e salvaguardia di libertà di rilievo costituzionale;

- analizzando la vicenda in esame sotto il profilo in trattazione, diviene doveroso affermare che l’attività istruttoria in esito alla quale i provvedimenti impugnati sono stati adottati è carente, atteso che le autorità interessate hanno proceduto esclusivamente sulla base di una relazione della D.I.G.O.S. in cui si evidenzia che il ricorrente “è stato notato all’interno della tribuna coperta mentre lanciava una bottiglia…” (anche se l’espressione “notato”, nel provvedimento del Prefetto, cambia in “visto”), ma non risulta che, nonostante la peculiarità della situazione (connotata da evidente confusione per la presenza di una molteplicità di persone nella tribuna), siano state effettuate specifiche indagini, mediante l’audizione, ad esempio, di altre persone presenti in loco, ancorché espressamente indicate anche dal ricorrente nel ricorso amministrativo presentato;

- in ragione di quanto rilevato, non risulta – in definitiva - che i provvedimenti de quibus siano stati adottati sulla base del rilevamento di dati concreti, atti a dare conto dell’effettiva ed inequivocabile riconducibilità dei fatti contestati al ricorrente;

- ciò trova – del resto – conferma nella richiesta di archiviazione del P.M. al giudice per le indagini preliminari, da questo poi accolta, dalla quale si trae che “l’accusa si fonda esclusivamente su quanto dichiarato dalla Stewart OMISSIS, il quale, al termine dell’incontro, in occasione del deflusso dallo stadio degli spettatori, riconosceva senza ombra di dubbio nell’indagato colui che aveva lanciato la bottiglia” ma la disamina di una relazione tecnica prodotta dall’indagato e la dichiarazione di un ulteriore soggetto conducono a concludere nel senso dell’estraneità del ricorrente al fatto;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso vada accolto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano il caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2509/2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 30/05/2012

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it