T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5527/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Macori ed Anna Maria Ranucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giorgio Macori in Roma, via Merulana n. 215;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
OMISSIS, intimato e non costituito in giudizio;
per il risarcimento
dei danni derivati da assunta errata applicazione del provvedimento del Questore di Pavia datato 30.7.2005, avvenuta mediante prescrizione di obbligo di firma presso la Questura di Viterbo, emessa dal Questore di Grosseto il 7.12.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente è stato destinatario del provvedimento del Questore di Pavia datato 30.7.2005 e notificato il 22.8.2005, con cui allo stesso si vietava di accedere “ai luoghi in cui si svolg(evano) manifestazioni sportive agonistiche, che ved(ev)ano protagonista le squadre di calcio del OMISSIS e del OMISSIS (…) per la durata di anni 2 (due)”.
2 - Per assunta violazione delle prescrizioni contenute nel predetto provvedimento (in ordine a tale violazione il ricorrente ha mosso contestazioni), avendo questi, azionista della squadra del OMISSIS , assistito alle partite disputatesi nello stadio di OMISSIS per la stagione calcistica 2005/2006, con provvedimento n. 1864/Cat.2^/Div.P.A.C. del 7.12.2005, il Questore di Grosseto ha ordinato allo stesso “di presentarsi trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo presso la Questura di Viterbo in tutti i giorni in cui la squadra del OMISSIS ” avrebbe disputato “incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale o all’estero”.
Quest’ultimo provvedimento indicava, per il soggetto interessato, la possibilità di “presentare, personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni difensive al Giudice per le Indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Grosseto” entro le 96 ore successive alla sua notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989, e di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione entro il termine di notifica dell’eventuale ordinanza di convalida.
3 - Successivamente, con provvedimento del Questore della Provincia di Pavia del 18.9.2006, il precedente provvedimento datato 30.7.2005 è stato revocato, sul presupposto che il Sig. OMISSIS non era “più da ritenersi persona pericolosa per la sicurezza pubblica” ed aveva “comunicato di aver sciolto ogni legame con la società dell’U.S. OMISSIS ”.
4 - Con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 2.3.2009 e depositato il successivo 26.3.2009, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito per effetto dell’ordine di comparizione presso la Questura di Viterbo nei giorni delle partite della squadra del OMISSIS , disposto dal Questore della Provincia di Grosseto col provvedimento del 7.12.2005, successivamente convalidato dal GIP. In proposito lo stesso evidenzia che avrebbe avuto impedimenti al regolare svolgimento della propria attività professionale di avvocato e che avrebbe subito conseguentemente anche danni alla sua immagine, oltre che morali e fisici, questi ultimi determinati dallo stato di ansia e di depressione causato da tutta la situazione. Quantifica detti danni nella misura di € 50.000,00 (€ 15.000,00 per mancati compensi professionali, € 24.000,00 per danni di natura fisica e morale - € 500,00 pro die per il periodo 7.12.2005-24.1.2006 – ed € 11.000,00 per danno all’immagine ed alla vita di relazione).
5 - Deduce: violazione di legge ed eccesso di potere per errata interpretazione ed errata applicazione di provvedimento autoritativo.
Il Questore di Grosseto avrebbe interpretato in modo erroneo le prescrizioni dettate dal Questore di Pavia, avendo quest’ultimo ordinato solo di non assistere agli scontri diretti tra le squadre di OMISSIS e di OMISSIS . L’interpretazione del ricorrente sarebbe stata condivisa dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n. 1588/2006 e dal GIP presso il Tribunale di Grosseto, che lo ha assolto nel procedimento relativo al reato connesso con la violazione delle suindicate prescrizioni.
6 - Dei soggetti intimati in giudizio si è costituita unicamente l’Amministrazione dell’Interno.
7 - In vista della pubblica udienza del 27.3.2014 entrambe le parti – ricorrente e resistente - hanno prodotto documentazione; quella ricorrente ha depositato altresì una memoria defensionale.
8 - Nel corso della predetta udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stato dato avviso alla parte ricorrente, presente alla discussione, della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di rito e, segnatamente, l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione.
8.1 - A fondamento dell’asserita sussistenza della giurisdizione in capo a questo giudice, il difensore del ricorrente ha invocato le statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 512/2002.
9 - Infine nella richiamata pubblica udienza del 27.3.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.
10 - Esso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito.
10.1 - Si rammenta che il petitum avanzato in questa sede è il risarcimento dei danni subiti dal Sig. OMISSIS, per effetto dell’ordine del Questore di Grosseto, rivolto allo stesso, “di presentarsi trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo presso la Questura di Viterbo in tutti i giorni in cui la squadra del OMISSIS ” avrebbe disputato “incontri di calcio in qualsiasi stadio del territorio nazionale o all’estero”, contenuto nel provvedimento n. 1864/Cat.2^/Div.P.A.C. del 7.12.2005, adottato da tale Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989.
10.2 - Secondo la previsione dello stesso citato art. 6, la prescrizione de qua cessa di aver efficacia se il Pubblico Ministero non chiede al GIP la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile e se il GIP non ne dispone la convalida nelle 48 ore successive alla richiesta (comma 3).
Come ha sottolineato la stessa Consulta, nella sentenza n. 512/2002, invocata dal difensore del ricorrente nel corso della pubblica udienza, si tratta di una limitazione imposta alla libertà personale, a norma dell’art. 13 Cost.; per tale ragione l’eventuale provvedimento ‘provvisorio’ dell’Autorità di pubblica sicurezza che la dispone, qual è quello emanato nella specie dal Questore di Grosseto, deve essere convalidato con le garanzie ed attraverso la procedura stabilite dalla legge.
Infatti spetta all’Autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall’art. 13 Cost., valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l’adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata.
Sempre l’art. 6 della legge n. 401/1989, al comma 4, coerentemente attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di conoscere della ordinanza di convalida, essendo ivi stabilito expressis verbis che “contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione è proponibile il ricorso per cassazione”.
10.3 - È evidente che i danni qui lamentati dal ricorrente si riconnettono non già al provvedimento questorile, la cui efficacia ex se è limitata ad un massimo di 96 ore dalla sua notifica all’interessato, integrando un provvedimento urgente e provvisorio, bensì alla sua successiva convalida, che presuppone una valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria, rappresentata dal GIP, ed alla quale soltanto si ricollega il consolidarsi degli effetti limitativi della libertà personale.
10.4 - Ne consegue che, al pari di quanto avviene per l’impugnativa avverso l’ordinanza di convalida, anche le pretese risarcitorie originate dalla limitazione alla libertà personale di cui si discute devono essere avanzate dinanzi alla Corte di Cassazione.
10.5 - In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della presente controversia al giudice ordinario, come sopra individuato.
10.6 - L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio judicii, in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
11 - Infine, tenuto conto delle peculiarità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014