T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6166/2005

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter,

composto dai signori Magistrati

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefano FANTINI, Primo Referendario,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1930/2004, proposto dai sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro AGOSTINELLI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza delle Cinque Giornate n. 2,

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e

- la COMMISSIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI presso la FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio

E   NEI   CONFRONTI

dell’avv. Oberto PETRICCA, non costituito nel presente giudizio,

                                            PER   L’ANNULLAMENTO                        

dell’atto, di estremi sconosciuti perché non pubblicato, con cui l’intimata Commissione ha stabilito di non emanare il bando per gli esami di agente di calciatori, relativamente alla sessione di marzo 2004 e

PER   L’ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti a presentare domanda e di partecipare agli esami per agenti di calciatori per la sessione di marzo 2004, nonché dell’obbligo dell’intimata Commissione ad emanare tempestivamente il relativo bando, affinché tal esame si tenga il giorno all’uopo previsto dalla FIFA (25 marzo 2004);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola FIGC intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 14 luglio 2005 il Cons. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati E. LUBRANO (per delega dell’avv. AGOSTINELLI) e MEDUGNO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

FATTO   E   DIRITTO

1. – I sigg. OMISSIS e consorti assumono d’esser residenti nel territorio della Repubblica da oltre due anni e d’aver interesse allo svolgimento della professione di Agenti di calciatori.

I sigg. OMISSIS e consorti dichiarano altresì che l’unico modo per accedere a detta professione è il superamento del relativo esame d’abilitazione, che dev’esser organizzato a cura delle Federazioni calcistiche dello Stato del quale hanno la cittadinanza o in cui gli aspiranti hanno la residenza da almeno due anni. I sigg. OMISSIS fanno ancora presente che tale esame va effettuate due volte l’anno, in due distinte sessioni, in modo da poter esser svolti nel mese di marzo e nel mese di settembre, nelle date all’uopo indicate dalla FIFA per tutte le Federazioni nazionali a questa affiliate.

Nonostante che per i primi anni le due sessioni d’esame si siano tenute regolarmente in Italia, per l’anno 2004 la FIGC e la Commissione Agenti di calciatori hanno soprasseduto alla sessione primaverile, come già era accaduto per l’anno precedente. E ciò sebbene i sigg. OMISSIS e consorti, in data 7 febbraio 2004, le avessero diffidate a non eliminare detta sessione e ad emanare tempestivamente il relativo bando, affinché l’esame si potesse tenere il 25 marzo 2004. Con nota del 16 febbraio 2004, la Commissione Agenti di calciatori presso la FIGC ha comunicato ai sigg. OMISSIS che la loro richiesta sarebbe stata esaminata nella seduta del successivo giorno 24.

2. – Nondimeno, con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 febbraio 2004 e depositato il successivo giorno 24, i sigg. OMISSIS e consorti hanno adito questo Giudice, per l’annullamento della decisione di non effettuare la sessione primaverile de qua e per l’accertamento dell’obbligo della FIGC e della Commissione Agenti di calciatori d’indire detto esame per la tornata di marzo 2004, deducendo essenzialmente l’assenza di margini di discrezionalità sull’indizione in sé d’entrambe le sessioni per ciascun anno ed alla data di volta in volta fissata dalla FIFA per tutte le Federazioni nazionali che v’aderiscono. Resiste nel presente giudizio la sola FIGC, che eccepisce anzitutto l’inammissibilità della domanda attorea d’accertamento d’un inadempimento, quando, come nella specie, l’assetto degli interessi in materia sia stato negativamente conformato da una statuizione espressa e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea. Con motivi aggiunti depositati il 3 maggio 2005, il solo ricorrente avv. OMISSIS impugna l’atto, anch’esso di estremi sconosciuti, con cui l’intimata Commissione ha stabilito di non emanare il bando d’esame per agenti di calciatori pure per la sessione primaverile 2005, ribadendo le stesse doglianze di cui al gravame introduttivo. Con memoria conclusionale del 1° luglio 2005, la resistente FIGC, nel ribadire le sue eccezioni a suo tempo proposte, deduce pure l’inammissibilità dei motivi aggiunti in parola, non sussistendo, a suo dire, i presupposti ex art. 21, I c., II per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, difettando nella specie l’identità delle parti del gravame originario e la connessione di atti all’interno d’una medesima vicenda procedimentale.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2005, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – Va anzitutto accolta l’eccezione d’inammissibilità del gravame introduttivo, sollevata dalla resistente FICG nella parte in cui, a fronte d’un atto che ha soprasseduto all’emanazione del bando per la sessione primaverile d’esami 2004, chiede l’accertamento dell’obbligo d’indizione degli esami stessi.

Non è possibile proporre l’accertamento d’un inadempimento specifico della P. A. ogni qual volta l’assetto degli interessi controversi e la sfera giuridica del privato siano stati già negativamente conformati, ben prima che sia fatto constare il relativo silenzio, con una statuizione espressa, efficace ed esecutoria. Né in tal senso rileva la circostanza che, come nella specie, la questione afferisca alla competenza esclusiva di questo Giudice, neppure laddove si tratti di potestà vincolate, se queste non siano nell’esclusivo interesse del destinatario e se il bene della vita invocato non sia conseguibile che attraverso la necessaria intermediazione d’un provvedimento che ne regoli i modi d'apprensione e godimento.

4. – Nel merito, la domanda attorea non ha alcun pregio e va disattesa, per le considerazioni di cui appresso.

L’assunto dei ricorrenti muove dalla considerazione che l’art. 5, § 1 del Regolamento FIFA per gli Agenti di calciatori disponga, con norma inderogabile e fondante potestà non discrezionali, che «… le Federazioni nazionali fisseranno delle sessioni di esami scritti due volte l’anno…».

Osserva invece il Collegio che tale assenza di discrezionalità si verifica, il dato testuale dei paragrafi successivi non lasciando adito a dubbi, per ciò che attiene alle date di svolgimento ed alla consequenziale modalità d’organizzazione degli esami, essendo necessario il contemporaneo svolgimento degli stessi in tutto il mondo in quanto quindici delle venti domande sono poste sui regolamenti internazionali. In altri termini, le Federazioni nazionali sono responsabili dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami medesimi, tant’è che, dovendo assicurarne l’effettuazione lo stesso giorno in tutto il mondo, i risultati di qualunque esame sostenuto fuori dalle date indicate dalla FIFA non hanno alcun valore giuridico e non danno titolo al rilascio della licenza di Agente di calciatori. A tal risultato non è possibile pervenire per ciò che concerne l’an dell’indizione di detti esami, nel senso che spetta alle singole Federazioni nazionali valutare se soprassedere ad una o più sessioni, laddove vi sia un giustificato motivo ed esse ne diano specifica contezza. Il dato testuale della normativa internazionale è chiarissimo: mentre i parr. 2 e ss. dell’art. 5 fissano con fermezza le funzioni vincolate delle Federazioni nazionali, il § 1 si limita solo ad indicare le due sessioni annuali, senza porne al contempo né l’inderogabilità, né tampoco una sanzione del tipo di quelle che irretiscono gli esami effettuati fuori dalle date o senza il rispetto delle modalità indicate dalla FIFA. Né è lecito inferire dalla vincolatezza nel quando o nel quomodo anche l’assenza di discrezionalità nell’an, se la norma attributiva del potere non offra un significato inequivocabile in tal senso e l’accompagni altresì con una sanzione ad hoc.

Non sfugge al Collegio che, se il principio ex art. 5, § 1 del Regolamento FIFA è di due sessioni l’anno, la relativa deroga dev’esser basata sul prudente apprezzamento delle circostanze che oggettivamente impediscano l’effettuazione d’una o più di esse nel tempo in cui si sarebbero dovute tenere. Tale deroga, quindi, non solo è di stretta interpretazione, ma non può esser legittimamente adoperata ad nutum, dovendo servire a fronteggiare solo situazioni eccezionali o, comunque, tali da non consentire il tempestivo svolgimento di detti esami, come ben s’evince dalla circolare FIFA n. 852 del 23 giugno 2003. Fuori da queste ipotesi, però, la FIGC è obbligata non già a svolgere sempre e comunque due sessioni d’esami l’anno, ma solo a rispettare le regole della FIFA una volta che decida se ed in qual misura approntare tali sessioni per ciascun anno.  

Assodato ciò, neppure hanno pregio le considerazioni attoree sull’omessa emanazione del bando in parola. In particolare, s’avrà che:

A) – è mera petizione di principio che l’art. 97 Cost. o l’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241 impongano di favorire l’accesso alla professione d’agente di calciatori, visto che questo è sottoposto a rigorosi accertamenti sulla professionalità degli aspiranti ed a garanzia dell’interesse pubblico e degli atleti;

B) – la pretesa disparità di trattamento non è frutto della scelta di non effettuare una o più sessione d’esami, ma è la risultante materiale della circostanza che una o più Federazioni nazionali soprassiedano all’indizione delle sessioni stesse, onde discende da una norma internazionale che i ricorrenti non contestano;

C) – si può forse discettare in ordine alla pretesa mancanza di pubblicità dell’ atto impugnato, ma di ciò non v’è prova e, comunque, i ricorrenti ben si son potuti difendere contro di esso;

D) – il preteso difetto di motivazione non sussiste, vista la produzione attorea e dell’intimata FIGC e, anche in questo caso, i ricorrenti ben si sono difesi nel merito;

E) – è pretestuosa la richiesta dell’avviso d’avvio del procedimento di non indizione, addirittura per i candidati non promossi nella sessione autunnale 2003, per la duplice ragione che si tratta d’un atto generale e che costoro non ne sono i diretti e titolati destinatari;

F) – è inammissibile la doglianza sulla violazione dell’art. 6 dello Statuto FIGC, non essendo comprensibile in che cosa mai la presente vicenda implichi vizi di efficacia o efficienza dell’azione della Federazione;

G) – è inammissibile la doglianza sulla manifesta illogicità, non essendo comprensibile perché mai e parti intimate non avrebbero potuto soprassedere alla sessione d’esami in parola;

H) – è manifestamente inammissibile la doglianza sulla contraddittorietà, non essendo fornita prova alcuna della violazione di affidamenti incolpevoli;

I) – non è lecito inferire un preteso difetto d’istruttoria dall’atto con cui la Commissione intimata ha comunicato di voler prendere in considerazione la diffida attorea del 24 febbraio 2004;

L) – è manifestamente inammissibile la doglianza sull’errore sui presupposti, non essendo fornita alcun serio principio di prova al riguardo;  

M) – è manifestamente infondata la censura sullo sviamento di potere, giacché è legittimo il serio ed esatto bilanciamento degli interessi professionali in relazione all’effettivo andamento del mercato relativo;

N) – non esiste un “diritto soggettivo” agli esami in parola o un incolpevole affidamento allo svolgimento della sessione primaverile 2004 in capo a chi l’aspettava dal settembre 2003 e l’ha ritenuta “certa”, in quanto trattasi di mera aspettativa di un fatto possibile ma non necessitato.

5. – Per ciò che poi attiene ai motivi aggiunti depositati il 3 maggio 2005, ne va anzitutto respinta l’eccezione d’inammissibilità, sollevata dall’intimata FIGC per il sol fatto che essi son stati proposti soltanto dal ricorrente OMISSIS.

È ben vero che l’art. 21, I c., II per. della l. 1034/1971 consente l’impugnabilità, attraverso lo strumento dei motivi aggiunti, di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti.

Calando tale regola nel caso di specie, nondimeno, occorre tener presente che il gravame introduttivo non è che un ricorso collettivo, ossia l'azione giurisdizionale spiegata da una pluralità non organizzata di soggetti, tutti egualmente ed uti singuli intenzionati a conseguire il bene della vita in contestazione. In parole più semplici, si tratta nella specie di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo, in cui agiscono svariati ricorrenti contro il medesimo atto e per ottenere, ciascuno per la parte che lo riguarda, la stessa utilità giuridica, all’uopo proponendo censure identiche non solo tra loro, ma anche con il caso in cui ciascuno di essi avesse voluto ricorrere singolarmente. Essendo quindi identici petitum e causa petendi tra i ricorrenti originali, tra questi ed ogni singola posizione attorea e tra questa e quella sottesa ai motivi aggiunti, non è allora chi non veda come il ricorrente avv. OMISSIS sia lo stesso che ha proposto sia il gravame introduttivo, sia tali motivi aggiunti, in entrambi i casi per ottenere un unico risultato, onde rispettata è la norma ex art. 21, I c., II per.

6. – Più delicata è invece, agli occhi del Collegio, l’altra eccezione d'inammissibilità posta dalla FIGC stessa, vale a dire l’impossibilità per il ricorrente avv. OMISSIS d’usare i motivi aggiunti per impugnare un provvedimento sì di tenore identico a quello originariamente gravato, ma assunto alla luce d’una nuova statuizione.

Non sfugge certo al Collegio che l’uso di detti motivi aggiunti intanto è consentito, in quanto servano a concentrare in un unico giudizio la cognizione di diversi episodi di un’unica attività provvedimentale, sostanzialmente unitaria, affinché il ricorrente sia liberato dall’onere di proporre tanti ricorsi distinti e di domandarne poi la riunione per connessione. Per poter adoperare i motivi aggiunti, quindi, si deve verificare l’ effusione provvedimentale di un’unica funzione relativamente al medesimo bene della vita, ancorché questa sia esercitata in tempi successivi e, dunque, alla luce ed in esito a procedimenti in sé distinti, in realtà connessi. L’esistenza d’una pluralità di procedimenti implica, si badi, anche altrettanti apprezzamenti delle situazioni di fatto e di diritto, tutti realmente provocati da vicende nuove e tutti rivolti a dare assetti sì parimenti lesivi della sfera del destinatario, ma con efficacia costitutiva, altrimenti versandosi nei casi di atti meramente confermativi della statuizione originaria, come tali non bisognevoli di qualsivoglia impugnazione.

Ebbene, in linea di massima, l’atto gravato dal ricorrente avv. OMISSIS con tali motivi aggiunti s’appalesa manifestare la stessa funzione, sullo stesso oggetto e per i medesimi presupposti, di talché non vi dovrebbero essere questioni in ordine all'uso di tal strumento processuale. Tuttavia, l’assenza del preciso e specifico contesto documentale, non prodotto dalle parti intimate, fa di tale assunto del Collegio soltanto un’ipotesi, che va suffragata da un’opportuna istruttoria. Tanto anche al fine di verificare, in una con l’ammissibilità in sé dei motivi aggiunti, l’interesse sostanziale azionato e le ragioni essenziali dell’ulteriore atto soprassessorio della Commissione Agenti di calciatori per l’anno 2005, specie se si considera, come il Collegio ha osservato dianzi, che una cosa è predicare la facoltà di non tenere una o più sessione di esami, ben altra è trasformarne l’eccezionalità in prassi consolidata.

Reputa pertanto il Collegio acquisire, entro giorni trenta (30 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d’ufficio ed a cura della FIGC e della Commissione predetta, quanto segue: A) – copia conforme dell’atto con cui detta Commissione ha ritenuto di effettuare, per l’anno 2005, un’unica sessione di esami, corredata da tutta la documentazione procedimentale presupposta; B) – motivati e documentati chiarimenti in ordine alle ragioni obiettive che hanno suggerito tal atto soprassessorio; C) – motivati e documentati chiarimenti circa la situazione dell’attività professionale degli Agenti di calciatori in Italia, anche alla luce della situazione del mercato relativo e delle esperienze dei mercati viciniori.  

Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – dichiara in parte inammissibile il ricorso n. 1930/2004 in epigrafe e lo respinge per la restante parte, per quanto attiene al gravame introduttivo; B) – rigetta le altre eccezioni preliminari sollevate sui motivi aggiunti del 3 maggio 2005; C) – in ordine a questi ultimi, interlocutoriamente pronunciando e riservata al definitivo ogn’altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla FIGC ed alla Commissione Agenti di calciatori, ciascuna per la sua parte, d’adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione e nel termine colà indicato; D) – fissa al 23 febbraio 2006 l’udienza pubblica per l’ulteriore trattazione della presente causa.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2005.

Francesco CORSARO, PRESIDENTE  

Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE

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