T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6416/2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Scagliarini, Domenico Pavoni, Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Gestione Temporanea ex Assi, non costituita;
per l'annullamento
della decisione della Commissione di disciplina di appello dell’ASSI n. 1457 del 15.10.2012, di sospensione del ricorrente per mesi quattro dalla qualifica di allenatore con multa di euro 1.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – allenatore di cavalli da corsa al Trotto – chiede l’annullamento della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello di ASSI, Gestione Temporanea, n. 1457/a/t, presa nella seduta del 15 ottobre 2012, con la quale l’organo disciplinare ha deliberato di respingere l’appello amministrativo avverso la decisione della Commissione di disciplina di primo grado di ASSI n. 115/2012, che a sua volta aveva sospeso il ricorrente per mesi 4 dalla qualifica di allenatore, e da ogni altra qualifica ippica rivestita, con multa di € 1.000,00 confermando dette sanzioni in relazione alla positività del prelievo sul cavallo “OMISSIS” a Torino il 22 maggio 2011.
Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare dell’ex UNIRE:
1.1)la decisione appellata in sede amministrativa erroneamente non ha rilevato che l’atto di incolpazione del 10/10/2011 è stato firmato dal solo Sostituto Procuratore della Disciplina;
2violazione degli artt. 1, 15, 19 e 21 del Regolamento di disciplina dell’UNIRE nonché dell’art. 10, legge n. 241 del 1990:
2.1)l’avviso di trattazione del procedimento di I grado è stato partecipato solo a OMISSIS, non anche all’avv. Stefano Mattii;
2.2)omesso giudizio della Commissione d’appello sulla doglianza di violazione dell’art. 15 del R.D.U. (Regolamento Disciplina UNIRE);
2.3)violazione dell’obbligo di esaminare le memorie scritte dell’interessato che, in gradi di appello domestico, sono i motivi del ricorso amministrativo;
2.4)violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato;
3)eccesso di potere:
3.1)la decisione ha logica opposta alle precedenti con le quali la Commissione ha annullato condanne disciplinari per mancata comunicazione dell’avviso di udienza di trattazione al difensore nominato;
4)violazione del contraddittorio in II analisi, dell’art. 10 della L. n. 241/1990, dell’art. 10 del RCSP nonché dell’art. 1 del R.D.U.:
4.1)in sede di appello amministrativo, il ricorrente si è lamentato della lesione del contraddittorio in II analisi per mancata ponderazione delle osservazioni presentate in sede di controanalisi;
4.2)è diritto dell’incolpato controdedurre in II analisi, così come presenziare alle medesime;
4.3)le questioni avanzate in sede di II analisi erano importanti riguardando, tra le altre, l’accreditamento del laboratorio, la taratura dello strumento di analisi, le modalità di conservazione delle medesime (per evitare contaminazioni) nonché la necessità che l’analisi fosse anche quantitativa.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato depositando documenti.
Con ordinanza cautelare n. 1758/2013, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 26 marzo 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con un primo ordine di censure, parte ricorrente sostiene che la sanzione inflittagli abbia un vizio di origine dovuto alla illegittimità dell’atto di incolpazione, siccome firmato dal solo Sostituto Procuratore della Disciplina non professatosi investito dei poteri sostitutivi delegati di Vice Procuratore Vicario con delega: poteri che unicamente poteva dargli il Procuratore della disciplina a termini dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinari.
A suo dire, dunque, l’atto di incolpazione in questione è stato firmato da un soggetto che non aveva in assoluto il potere di formularlo né di promuovere l’azione disciplinare.
La censura non ha pregio.
Recita il citato art. 5: “Procura della disciplina ... 2)La Procura della Disciplina è composta da ... nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e fini a un massimo di quindici Sostituti Procuratori che esercitano le funzioni di indagine e requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE ... Tra di essi il Procuratore può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni ... 5)Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituiti è conferito ogni più ampio potere di indagine ... 7)il Procuratore della Disciplina, all’esito delle indagini, promuove l’azione disciplinare nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell’atto di incolpazione ...”.
La lettura testuale e sistematica delle citate norme di procedura disciplinare depone nel senso di ritenere che, una volta assegnato il procedimento dal Procuratore disciplinare o dal suo vicario ad un sostituto procuratore, quest’ultimo deve ritenersi legittimato a promuovere l’azione disciplinare (“Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituiti è conferito ogni più ampio potere di indagine”).
Il Collegio è dell’avviso che le menzionate norme di disciplina contemplino una nozione oggettiva e non soggettiva della locuzione “Procuratore della disciplina”, utilizzato al comma 7 del detto articolo, mentre la nomina dei Vice Procuratori ai quali il Procuratore può delegare le proprie funzioni sia da intendere nel senso che i Vice Procuratori possono svolgere anche le funzioni di cui il Procuratore è titolare in modo infungibile, come l’assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti Procuratori.
Nel caso di specie, consta che il procuratore della Disciplina pro tempore, con delibera n. 114/2011 del 1/9/2011, abbia assegnato al Sostituto Procuratore avv. R.B., per l’esercizio della relativa azione disciplinare, il procedimento n. 343/2011 che riguarda i fatti oggetto del divisato procedimento.
L’atto di incolpazione trova, dunque, origine e corretto fondamento nell’assegnazione (id est, delega) del procedimento de quo al Sostituto Procuratore.
L’affidamento al sostituto di tutti i poteri relativi al procedimento disciplinare di che trattasi induce a ritenere del tutto irrilevante (rectius, inutile) la duplice sottoscrizione dell’atto di incolpazione.
Passando alle altre ragioni di doglianza, il Collegio ritiene di muovere dal secondo motivo di gravame in ragione del suo carattere dirimente e tranciante.
Parte ricorrente si duole del fatto che nel procedimento disciplinare in I grado l’avviso di trattazione non sia stato partecipato anche al difensore da lui nominato.
Il motivo è fondato.
Recita l’art. 15 del R.D.U.: “Fissazione dell’udienza – A seguito della assegnazione del procedimento, il Giudice o il Presidente del Collegio fissa la data di trattazione dello stesso e ne fa dare avviso: mediante raccomandata r.r., fax, telegramma o altro mezzo equipollente al Procuratore della Disciplina, all’incolpato, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato ...”.
Il signor OMISSIS, residente in Francia, aveva nominato, con nota del 20 agosto 2011, suoi “difensori, rappresentanti sostanziali e tecnici l’avv. Stefano Mattii ... delegandoli, con poteri disgiunti, a fare richieste, svolgere eccezioni, osservazioni e riserve, parlare e scrivere per suo conto e in sua difesa sia in occasione delle seconde analisi ... che durante le stesse” e, del pari, “davanti agli organi di giustizia sportiva dell’UNIRE nell’ipotesi in cui il procedimento abbia prosieguo davanti a detti organi”.
Sennonché, nel procedimento di primo grado l’organo disciplinare comunicò l’avviso di trattazione del giudizio al solo interessato ricorrente omettendo analoga comunicazione presso il domicilio del suo difensore.
Tale vizio è stato prontamente rilevato dall’interessato sotto forma di motivo d’appello domestico.
Tuttavia, la Commissione di Disciplina di II istanza, nell’esaminare la censura, ha ritenuto di poterla respingere perché:
-il OMISSIS nella “stessa nota precisò il proprio domicilio francese e non elesse domicilio presso lo studio dell’avv. Mattii”;
-l’interessato “indirizzò alla Commissione di disciplina una propria memoria difensiva entrando nel merito delle contestazioni e nulla eccependo circa l’asserita violazione del diritto di difesa”.
L’impugnato provvedimento disciplinare s’appalesa affetto da vizio di eccesso di potere e violazione dell’art. 15 del R.D.U..
Pacifica, in punto di fatto, la mancata comunicazione al difensore nominato della data di trattazione del procedimento di primo grado (non disconosciuta dall’organo d’appello), e data per acclarata anche la circostanza che l’avv. Mattii fosse l’unico difensore dell’incolpato, da questi indicato nella nota del 20 agosto 2011, pare evidente al Collegio la violazione della indicata norma disciplinare.
Il domicilio indicato e richiamato dal signor OMISSIS nella sua nota (di data anteriore a quella della seduta disciplinare di prima istanza) altro non era che quello a cui andavano fatte le comunicazioni personali, e presso il quale correttamente le stesse sono state eseguite dall’Amministrazione.
L’art. 15 del R.D.U. prescrive, tuttavia, che le stesse comunicazioni vadano “altresì” effettuate al domicilio del difensore nominato.
Si tratta, alla stregua del tenore testuale della norma, di un onere procedurale ulteriore che grava sull’organo disciplinare procedente, la cui omissione comporta un evidente, insanabile vulnus per le garanzie procedimentali.
Ed infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (v. C.d.S., sez. V, 22/11/2013, n. 5569), “Nei procedimenti disciplinari, caratterizzati da una propria natura afflittiva e destinati eventualmente a concludersi con l'irrogazione di una sanzione incidente sui diritti e sullo status dell'incolpato, l'Amministrazione è tenuta ad estendere al massimo le garanzie procedimentali e, segnatamente, a rispettare l'esigenza del contraddittorio, il diritto di difesa dell'incolpato”.
Sotto altro profilo, neppure potrebbe invocarsi la natura meramente formale della violazione procedimentale consumata dall’Amministrazione, facendola così degradare a mera irregolarità e/o invalidità non viziante, attesa la natura discrezionale (tecnica) del potere esercitato nella fattispecie dall’Amministrazione.
Per le ragioni dianzi esposte il ricorso in esame è fondato, nei sensi sopra indicati.
Va annullata, pertanto, l’impugnata decisione della Commissione di disciplina d’appello di ASSI n. 1457/a/t del 15 ottobre 2012.
Le spese processuali, liquidiate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del ricorrente, in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e refusione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014