T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7005/2009
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
L’Unione Nazionale Incremento Razze Equine – Unire – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della decisione della Commissione di Disciplina di Appello dell’UNIRE del 6 settembre 2004, di conferma della sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dalla qualifica di allenatore, nonché degli atti presupposti e consequenziali, compresa la decisione della Commissione di disciplina di I istanza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’UNIRE
Visto l’atto di riassunzione depositato il 28 dicembre 2004;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2009 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 1° ottobre 2004 e depositato il successivo 20 dicembre 2004 il signor OMISSIS ha impugnato innanzi al TAR della Lombardia, sede di OMISSISo, la decisione della Commissione di disciplina di Appello del 6.9.2004, che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dalla qualifica di allenatore, irrogata al ricorrente per contestato doping del cavallo “OMISSIS” in occasione della corsa Premio “OMISSIS” disputatosi all’ippodromo di OMISSIS il 23 agosto 2002.
A seguito della proposizione di istanza per regolamento di competenza, alla quale ha aderito il difensore del ricorrente, il ricorso è stato trasmesso presso questo Tribunale.
A sostegno delle proprie ragioni l’interessato deduce:
- violazione di legge; art. 1, comma 1, artt. 2, e 7, ultimo comma, e 19, comma 1, del regolamento di disciplina dell’UNIRE e artt. 84 bis e 90 del Regolamento Corse al Trotto, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il provvedimento sanzionatorio deve dichiararsi improcedibile poiché l’azione disciplinare è iniziata oltre l’anno dalla data di consumazione dell’illecito.
Nella specie, infatti, l’atto di incolpazione è intervenuto il 25 novembre 2003 mentre il fatto risale al giorno in cui si è disputata la corsa, vale a dire il 23 agosto 2002. Nè può valere la ricostruzione fatta dall’Amministrazione che intende far decorrere il fatto illecito dalle seconde analisi, effettuate il 4 dicembre 2002.
Ulteriore censura si appunta sul fatto che le seconde analisi sono state compiute dallo stesso laboratorio del Centro Antidoping dell’UNIRE e dal medesimo personale ad esso addetto. Ciò viola il principio che esige la diversità di organi nei gradi di accertamento doping né l’assunto fornito dall’Amministrazione, secondo cui il Regolamento all’art. 94, comma 8, nulla dice in ordine alla diversità dei laboratori che devono effettuare le prime e le seconde analisi.
Viene, altresì, censurata la contraddittorietà delle dichiarazioni degli ispettori in ordine alla presenza o meno della firma sul flacone delle seconde analisi e da ultimo si lamenta che la Commissione di disciplina di Appello ha omesso la valutazione del motivo con cui veniva censurata l’eccessività della pena in considerazione del fatto che la recidiva non avrebbe dovuto incidere sul giudizio, in quanto proceduralmente non contestata e, ancorché dovesse confermarsi la recidiva, doveva essere considerato che la positività riscontrata era di 4,12 n./mi, che si colloca ben al di sotto della soglia minima di 25 indicata dalla Commissione scientifica dell’UNIRE e che, comunque, il cavallo OMISSIS ha reso una prestazione in linea con le sue possibilità agonistiche di quel periodo, elemento che dovrebbe indurre a ritenere improbabile la somministrazione di sostanze dopanti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
All’udienza del 25 giugno 2009 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Come più diffusamente esposto in fatto il ricorrente impugna la decisione della Commissione di disciplina di Appello del 6.9.2004, che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dalla qualifica di allenatore, irrogata per contestato doping del cavallo “OMISSIS” in occasione della corsa Premio “OMISSIS” disputatosi all’ippodromo di OMISSIS il 23 agosto 2002.
Fondato ed assorbente è il primo motivo, con cui viene dedotta la intempestività dell’azione disciplinare.
Ed in vero, ai sensi dell’art. 1 delle norme transitorie, approvate con deliberazione commissariale n. 391 del 25 settembre 2002, il Regolamento recante le norme di procedura disciplinare, approvato con D.M. 19 marzo 2002, è entrato in vigore il 30 settembre 2003.
L’art. 2, comma 1, del citato Regolamento stabilisce la decadenza dell’azione disciplinare qualora sia decorso un anno dalla consumazione dell’illecito, senza che abbia avuto inizio l’azione disciplinare.
L’azione disciplinare, riservata al Procuratore della Disciplina, viene promossa mediante formulazione dell’atto di incolpazione (comma 7 dell’art. 5 del ripetuto Regolamento).
Orbene, nel caso di specie, il presunto illecito si sarebbe consumato il giorno in cui è stata disputata la corsa Premio “OMISSIS” presso l’ippodromo di OMISSIS il 23 agosto 2002, mentre l’atto di incolpazione è intervenuto il 25 novembre 2003 e, quindi, oltre il termine annuale di decadenza.
Giova precisare che le norme del Regolamento in questione sono norme di carattere procedurale e, quindi, di immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data della loro vigenza.
Non è condivisibile la ricostruzione fatta dall’Amministrazione, secondo cui non è applicabile al presente procedimento la disciplina di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento.
Sostiene, infatti, l’Amministrazione che sulla base dell’art. 2, comma 3 delle norme Transitorie e di Coordinamento della Procedura Disciplinare, il termine di cui al predetto art. 2 non trova applicazione, avendo l’UNIRE con raccomandate r.r. 24.9.2002 e 13.11.202, nonché la Procura della Disciplina con raccomandata dell’ 11.4.2003 e del 25.2.2003 contestato tempestivamente la violazione dell’art. 84 del Regolamento Corse la Trotto, sicché non è applicabile ai procedimenti instaurati in epoca antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme, fissata al 30 settembre 2003.
L’assunto non può essere condiviso, per due ordini di ragioni.
La prima è che le norme del Regolamento, come evidenziato sopra, sono norme a carattere procedurale e, quindi, di immediata applicazione.
La seconda ragione è rinvenibile nel già citato art. 5, comma 7, del ripetuto Regolamento, secondo cui l’azione disciplinare viene promossa mediante formulazione dell’atto di incolpazione.
Da quanto detto, deriva che l’attività pregressa, vale a dire le varie comunicazioni inviate dall’Amministrazione e dalla Procura della disciplina al ricorrente, rientrano nel novero delle indagini, al termine delle quali può scaturire o l’atto di incolpazione e, quindi, l’inizio dell’azione disciplinare, ovvero l’archiviazione del procedimento qualora la notizia dell’illecito disciplinare risulti infondata.
Ed invero, l’azione disciplinare non può collegarsi a qualsivoglia e generica conoscenza di fatti che possano essere in astratto qualificati come illeciti disciplinari, ma richiede una completa ed esauriente cognizione delle condizioni in cui si è verificata la condotta suscettibile di sanzione, nonché un preliminare iter valutativo sulla sua riconduzione ad una determinata ipotesi di illecito prefigurata dalle regole disciplinari. Si tratta, quindi, di una regola di garanzia non solo dell’Ufficio che esercita l’azione disciplinare – che non deve essere esposto a contestazioni per la genericità degli addebiti ascritti – ma dello stesso inquisito che deve essere posto in condizione di esercitare il diritto di difesa su un ben definito quadro accusatorio (Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2008, n. 2599).
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2009