T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7202/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro        Presidente

Dott. Umberto Realfonzo     Consigliere                                                                                                              

Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) , proposto da OMISSIS , rappresentato e difeso dall’Avv.ti Stefano Mattii e Giampiero Fantozzi ed elettivamente domiciliato presso  lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via dei Pontefici n. 3.

contro

l’UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE – U.N.I.R.E. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Ferrazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Santo n. 68

con l’intervento

della UNIONE NAZIONALE ALLENATORI GUIDATORI TROTTO – U.N.A.G.T. – interveniente ad adiuvandum, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Meneghetti Alessandro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Mattii, Giampiero Fantozzi e Domenico Pavoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Fantozzi sito in Roma, Via dei Pontefici n. 3

per l'annullamento

della deliberazione della Commissione di Disciplina di appello dell’UNIRE Area Trotto, presa nella riunione del 30 maggio 2002, di reiezione del ricorso proposto dal ricorrente in data 21/5/02 avverso la decisione della Commissione di Disciplina di I istanza dell’UNIRE Area Trotto n. 72 del 14/5/02 che ha comminato a carico del ricorrente, la sospensione dalla qualifica di mesi sei e la multa di € 6.197,48 in relazione al contestato doping della cavalla OMISSIS nel premio “OMISSIS” disputatosi a Roma il 5/12/01, nonché di tutti gli atti presupposti compreso quello della Commissione di I istanza n. 72/02.

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

         Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’U.N.A.G.T.;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti tutti gli atti di causa;

         Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2003 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Giampiero Fantozzi per la parte ricorrente e per quella interveniente ad adiuvandum e l’Avv. Claudio Ferrazza per l’Amministrazione resistente.

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO.

Premette il ricorrente di essere allenatore della cavalla OMISSIS che in data 5/12/01 ha partecipato alla corsa Premio “OMISSIS” tenutasi all’Ippodromo OMISSIS, classificandosi al II° posto.

Al termine della corsa, la cavalla è stata sottoposta ad esame antidoping ed è risultata positiva alla Benzoilecgonina, il metabolita della cocaina.

Anche il secondo esame ha dato il medesimo risultato.

Si è quindi instaurato il procedimento disciplinare nel quale il ricorrente, in qualità di allenatore della cavalla, ha negato di averle somministrato la sostanza dopante.

Con la decisione n. 72/2002, la Commissione di Disciplina di I istanza ha ritenuto il OMISSIS responsabile dell’evento doping essendo l’esclusivo affidatario del cavallo e ha gli comminato, ai sensi dell’art. 84 bis terzo comma del Regolamento delle Corse al Trotto, la sanzione della sospensione per mesi sei e la multa di € 6.197,48.

Avverso detto giudizio il ricorrente ha proposto reclamo alla Commissione di Disciplina di II istanza chiedendo che gli venisse applicata soltanto la sanzione prevista per l’ipotesi di responsabilità oggettiva (sospensione fino ad un mese e multa da £.2.000.000 a £. 5.000.000).

Il suo reclamo è stato respinto con il provvedimento adottato nella riunione del 30 maggio 2002.

Avverso detto provvedimento, ed avverso tutti gli atti presupposti, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione – Errore di presupposti – Erronea lettura e travisamento di elementi procedimentale essenziali – Omessa decisione su un motivo del ricorso amministrativo – Violazione di legge dell’art. 20 dello Statuto dell’ENCAT ora UNIRE Area Trotto.

La Commissione di II istanza ha respinto il reclamo sostenendo che la richiesta di riduzione delle sanzioni non sarebbe stata motivata da nessun nuovo elemento rispetto a quelli già esaminati dalla Commissione di Disciplina di I istanza.

Deduce il ricorrente che invece sarebbero stati prodotti nuovi elementi sui quali la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi, ed in particolare il motivo sub lett. c), nel quale era stato dedotto che non avrebbe potuto applicarsi la sanzione prevista per la responsabilità diretta non essendo stata provata la responsabilità dell’allenatore.

Il provvedimento sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 20 dello Statuto dell’ENCAT che impone alla Commissione di Disciplina di pronunciarsi sui reclami proposti.

2) Violazione di legge – art. 84 bis del Regolamento delle Corse al Trotto dell’ENCAT, ora UNIRE Area Trotto.

Erroneamente le Commissioni di Disciplina avrebbero ritenuto provata la responsabilità dell’allenatore, mentre gli elementi di fatto avrebbero dovuto comportare l’applicazione della sanzione soltanto a titolo di responsabilità oggettiva.

Dall’inchiesta non sarebbe infatti emersa la prova della responsabilità dell’allenatore, ma si sarebbe accertato soltanto che egli era l’esclusivo affidatario del cavallo.

L’applicazione della sanzione per la responsabilità diretta ex art. 84 bis comma III richiederebbe, secondo il ricorrente, la prova della somministrazione della sostanza dopante da parte dell’allenatore, ricadendosi in mancanza di prova specifica sul punto, nella fattispecie della cosiddetta responsabilità oggettiva, della quale il ricorrente ha invocato l’applicazione.

3) Violazione di legge dell’art. 20 dello Statuto dell’ENCAT

La Commissione di disciplina di appello sarebbe stata viziata nella composizione non essendo stata presieduta dal magistrato, nominato dal Ministero.

4) Difetto di motivazione

Deduce il ricorrente il vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’UNIRE che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum l’Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto – U.N.A.G.T. – che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2003, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.

L’eccezione è infondata alla luce del costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, involgendo questioni di interesse legittimo, la controversia concernente l’applicazione della sanzione disciplinare irrogata dall’Ente Nazionale Corse al Trotto (Cons. Stato Sez. VI 12/12/2000 n. 6564; 18/1/96 n. 108; 23/4/90 n. 463; ecc.).

Le norme del regolamento corse al trotto sono infatti adottate da un ente pubblico e perseguono l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle competizioni sportive nell’ambito della promozione dello sviluppo del cavallo trottatore: pertanto, le sanzioni comminate per la violazione delle norme giuridiche contenute nel Regolamento delle Corse al Trotto, devono  essere considerati veri e propri provvedimenti amministrativi assunti da un soggetto pubblico nell’esercizio di un potere pubblico, la cui cognizione, trattandosi di questioni che involgono situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, non può che spettare al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato Sez. VI 11/11/98 n. 1553).

L’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere quindi respinta.

Sempre in via preliminare ritiene il Collegio di doversi pronunciare in ordine all’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dall’Unione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto – UNAGT -.

Dallo statuto dell’associazione prodotto in giudizio, risulta che detto organismo tutela gli interessi degli iscritti, e cioè gli allenatori, i guidatori, gli allievi guidatori ecc. nei confronti degli Enti ippici (oltre che delle organizzazioni sindacali o di altre organizzazioni).

Poiché la questione oggetto di disamina nel presente giudizio involge aspetti di interesse per l’intera categoria, perché riguarda l’interpretazione dell’art. 84 bis III comma del Regolamento delle Corse al Trotto, ritiene il Collegio ammissibile l’intervento.

Terminato l’esame delle questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il merito del ricorso.

Per ragioni logiche ritiene il Collegio di dover esaminare innanzitutto la censura relativa alla non corretta composizione della Commissione di Disciplina di II istanza, in quanto non presieduta dal Dott. Angelo Canale, nominato come Presidente dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste bensì dall’Avv. Mario Matticoli.

La censura è infondata.

Lo stesso art. 20 dello Statuto dell’ENCAT prevede la possibilità di membri supplenti in caso di impedimento dei membri titolari.

L’assenza del Presidente e la sua sostituzione da parte di un membro vicario, costituisce applicazione di una espressa previsione regolamentare e pertanto non dà origine ad alcun vizio di legittimità.

Gli ulteriori motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente poiché affrontano tutti la medesima questione, e cioè l’interpretazione dell’art. 84 bis del Regolamento delle Corse al Trotto che sanziona i casi di accertato doping del cavallo.

Sia la Commissione di prima istanza, che quella di seconda istanza, hanno ritenuto di poter applicare all’allenatore della cavalla risultata positiva ai controlli antidoping, la sanzione prevista in caso di responsabilità cosiddetta diretta (fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 84 bis del regolamento) basandosi esclusivamente sul presupposto dell’esclusivo affidamento della cavalla all’allenatore.

Più precisamente, la Commissione di prima istanza dopo aver escluso la responsabilità del proprietario, e tenuto conto che l’unico affidatario del cavallo risultava essere l’allenatore e che questi si sarebbe limitato a negare di aver somministrato la sostanza vietata al proprio cavallo senza fornire alcuna prova a discarico, ha ritenuto provata la sua responsabilità e gli ha comminato, ai sensi del terzo comma dell’art. 84 bis,  il massimo della sanzione prevista.

Avverso questa interpretazione della norma il ricorrente aveva proposto espresso motivo di reclamo, disatteso dalla Commissione di seconda istanza sostenendo che non sarebbero stati proposti nuovi elementi sui quali pronunciarsi.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

 L’art. 84 bis del Regolamento delle Corse al Trotto, prevede due ipotesi di responsabilità per la somministrazione di sostanze considerate doping:

- in caso di individuazione, attraverso inchiesta, della persona che prima della corsa o in vista di essa, ha somministrato il preparato vietato (detta ipotesi è gravamente sanzionata con la sospensione o l’appiedamento da un minimo di un mese ad un massimo di sei oltre alla multa da £. 2.000.0000 a £. 12.000.000) – art. 84 bis comma 3 (nel vecchio testo del Regolamento prodotto dal ricorrente come documento n. 11 appare come II comma);

- in ogni caso, e quindi in mancanza di prova in ordine alla effettiva responsabilità per la produzione dell’evento, prevede la responsabilità dell’allenatore  (che incorre in una multa da £. 2.000.000 a £. 5.000.000 e nella sospensione fino ad un mese) se non prova di aver preso tutte le misure idonee ad evitare la possibilità che il doping si verificasse -art. 84 bis comma VI (nel vecchio testo del Regolamento prodotto dal ricorrente come documento n. 11 appare come V comma).

Mentre nel primo caso il regolamento contempla e sanziona la fattispecie commissiva (e quindi la somministrazione della sostanza vietata) nell’ipotesi in cui sia stato individuato a seguito di apposita inchiesta, il soggetto responsabile del doping, nel secondo caso punisce invece la condotta omissiva dell’allenatore, che può liberarsi della responsabilità oggettiva soltanto fornendo la prova di aver fatto tutto quanto fosse necessario per evitare l’evento.

Poiché, di fatto, l’allenatore - secondo il principio dell’id quod plerumque accidit - , risulta essere il soggetto che può avere più facilmente l’accesso al cavallo (e quindi può più agevolmente drogarlo) e anche il maggior interesse a somministrargli sostanze vietate al fine di ottenere migliori risultati nelle competizioni, è stata introdotta a suo carico questa forma di responsabilità oggettiva, (proprio al fine di limitare se non di evitare del tutto la somministrazione di sostanze vietate, considerato che appare oggettivamente molto difficile provare la condotta commissiva consistente nella somministrazione della sostanza stessa), dalla quale l’allenatore si può liberare soltanto fornendo la prova di aver preso tutte le precauzioni del caso per evitare l’evento.

La responsabilità oggettiva dell’allenatore diviene quindi operativa nei casi in cui non sia stato possibile accertare chi sia stato l’esecutore materiale della somministrazione, ma potrebbe sussistere anche qualora fosse stato scoperto l’autore del fatto semprechè, l’omessa predisposizione delle cautele necessarie in violazione del principio di diligenza, avesse reso possibile o agevolato la dolosa somministrazione da parte di terzi.

Questa forma di responsabilità, potremmo dire residuale, assolve alla funzione di sanzionare sempre e comunque anche in mancanza di prova circa l’effettiva responsabilità commissiva, i comportamenti che abbiano dato origine al doping.

L’ipotesi della responsabilità diretta, riguarda invece il caso diverso nel quale la Commissione di Disciplina ha conseguito la prova in ordine alla fattispecie commissiva, ha cioè scoperto chi ha materialmente somministrato la sostanza vietata.

La prova in questo caso deve essere piena e deve essere acquisita dalla stessa Commissione di Disciplina, non potendo ammettersi un’inversione dell’onere della prova, pretendendo che sia il soggetto accusato a doversi discolpare dimostrando che la somministrazione è stata effettuata da altri, oppure  che è stata accidentale.

Depone per questa interpretazione non soltanto l’esegesi letterale del testo dell’art. 84 bis III comma, ma soprattutto la sua lettura in combinato disposto con il successivo sesto comma, nel quale invece si sanziona il fatto stesso del doping senza aver conseguito la prova in ordine alla responsabilità per commissione: in altre parole, la presunzione di responsabilità dell’allenatore (e l’onere della prova a suo carico) riguardano la fattispecie disciplinata nel sesto comma, e non quella di cui al terzo comma.

Risultano pertanto viziati i provvedimenti di applicazione della sanzione impugnati con il presente ricorso, perché la Commissione non ha allegato rtanto parole, a sanzione a titolo di responsabilità oggettiva, e non di responsabilità diretta per fatto commissivo.

ll'il faalcuna prova specifica circa l’effettiva somministrazione da parte del ricorrente della sostanza vietata, ma ha desunto la sua responsabilità dall’essere soltanto l’affidatario del cavallo e dal non aver egli fornito prova a suo discarico, elementi questi che avrebbero legittimamente dovuto portare all’applicazione della sanzione a titolo di responsabilità oggettiva, e non di responsabilità diretta per fatto commissivo.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché fondato e devono  essere conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

accoglie

il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

         Compensa tra le parti le spese del giudizio.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2003.

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