T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7271/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale … del 2013, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni, Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Venezia, S. Marco, 63; Gestione Temporanea ex Assi;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di Disciplina di appello n. 1453 dell’8.10.2012, che dispone a carico del ricorrente la sospensione di mesi due nella qualifica di allenatore con euro 500 di multa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente – allenatore di cavalli da corsa al Galoppo – chiede l’annullamento della decisione della Commissione di Disciplina d’Appello di ASSI n. 1453/a/g, presa nella seduta dell’ 8 ottobre 2012, con la quale è stato respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza di ASSI n. 116/12 che disponeva, a carico dello stesso ricorrente, la sospensione di mesi due nella qualifica di allenatore con euro 500,00 di multa.

Motivo della sanzione è stata la “positività in misura superiore al limite consentito di acido salicilico, del prelievo biologico sulla cavalla “OMISSIS” il 19/10/2010 all’Ippodromo OMISSIS”.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinare dell’ex UNIRE, ex ASSI:

1.1)la decisione appellata in sede amministrativa erroneamente non ha rilevato che l’atto di incolpazione del 19/11/2010 è stato firmato dal solo Sostituto Procuratore della Disciplina;

2violazione degli artt. 1, 20 e 21 delle norme di procedura disciplinare dell’ex UNIRE, ex ASSI:

2.1)le norme di procedura disciplinare prevedono che nell’udienza di trattazione dell’appello dopo la relazione fatta dal componente del collegio “Prendono la parola il Procuratore della Disciplina e l’appellante o suo difensore”: il Di Paolo non ha delegato il suo difensore a sostituirlo in udienza di trattazione né il legale era stato nominato anche rappresentante sostanziale;

3)eccesso di potere per erronea lettura dei atto notorio del Veterinario:

3.1)la decisone della Commissione di I Istanza ha condannato il ricorrente non per “Incauta medicazione” bensì per positività del cavallo a sostanza vietata, ovvero per un fatto diverso e più grave;

3.2)in ragione della diversa direzione della decisione appellata, il ricorrente ha chiesto al Veterinario di attestare, con atto notorio, quanto realmente accaduto tra settembre ed ottobre 2010 circa l’effettuazione di visite mediche e prescrizione di cure alla cavalla;

3.3)la decisione della Commissione di II Istanza s’appalesa fondata, pertanto, su errore di presupposto e travisamento dl contenuto dell’atto notorio.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per resistere al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 1755/2013, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 587/2013, il Consiglio di Stato ha accolto, nei limiti, l’appello cautelare.

All’udienza del 26 marzo 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con un primo ordine di censure, parte ricorrente sostiene che la sanzione inflittagli abbia un vizio di origine dovuto alla illegittimità dell’atto di incolpazione, siccome firmato dal solo Sostituto Procuratore della Disciplina non professatosi investito dei poteri sostitutivi delegati di Vice Procuratore Vicario con delega: poteri che unicamente poteva dargli il Procuratore della disciplina a termini dell’art. 5 delle norme di procedura disciplinari.

A suo dire, dunque, l’atto di incolpazione in questione è stato firmato da un soggetto che non aveva in assoluto il potere di formularlo né di promuovere l’azione disciplinare.

La censura non ha pregio.

Recita il citato art. 5: “Procura della disciplina ... 2)La Procura della Disciplina è composta da ... nominato dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e fini a un massimo di quindici Sostituti Procuratori che esercitano le funzioni di indagine e requirenti davanti agli organi della giustizia sportiva, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’UNIRE ... Tra di essi il Procuratore può nominare due Vice Procuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni ... 5)Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituiti è conferito ogni più ampio potere di indagine ... 7)il Procuratore della Disciplina, all’esito delle indagini, promuove l’azione disciplinare nei confronti del responsabile, mediante formulazione dell’atto di incolpazione ...”.

La lettura testuale e sistematica delle citate norme di procedura disciplinare depone nel senso di ritenere che, una volta assegnato il procedimento dal Procuratore disciplinare o dal suo vicario ad un sostituto procuratore, quest’ultimo deve ritenersi legittimato a promuovere l’azione disciplinare (“Al Procuratore della Disciplina ed ai suoi sostituiti è conferito ogni più ampio potere di indagine”).

Il Collegio è dell’avviso che le menzionate norme di disciplina contemplino una nozione oggettiva e non soggettiva della locuzione “Procuratore della disciplina”, utilizzato al comma 7 del detto articolo, mentre la nomina dei Vice Procuratori ai quali il Procuratore può delegare le proprie funzioni sia da intendere nel senso che i Vice Procuratori possono svolgere anche le funzioni di cui il Procuratore è titolare in modo infungibile, come l’assegnazione dei procedimenti ai singoli Sostituti Procuratori.

Nel caso di specie, consta che il procuratore della Disciplina pro tempore, con delibera n. 119/2011 del 16/9/2011, abbia assegnato al Sostituto Procuratore avv. S. P., per l’esercizio della relativa azione disciplinare, il procedimento n. 350/2011 che riguarda i fatti oggetto del divisato procedimento.

L’atto di incolpazione trova, dunque, origine e corretto fondamento nell’assegnazione (id est, delega) del procedimento de quo al Sostituto Procuratore.

L’affidamento al sostituto di tutti i poteri relativi al procedimento disciplinare di che trattasi induce a ritenere del tutto irrilevante (rectius, inutile) la duplice sottoscrizione dell’atto di incolpazione.

Passando alle altre ragioni di doglianza, il Collegio ritiene di trattare prioritariamente il terzo motivo di ricorso stante il suo carattere dirimente della controversia.

Il motivo è fondato.

Il Sostituto Procuratore della Disciplina “all’esito delle indagini e dall’esame degli atti e dei documenti ... comprovata per stessa ammissione dell’interessato la responsabilità dell’allenatore OMISSIS  in ordine alla violazione dell’art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite A.S.S.I., per la presenza nel cavallo OMISSIS della sostanza illecita acido salicilico, riscontrata attraverso l’analisi del campione biologico prelevto in occasione della Corsa Premio disputata in data 19/10/2010 presso l’Ippodromo OMISSIS”, ha ritenuto “potersi applicare nel caso di specie l’istituto della incauta medicazione ex art. 11, c. VII del regolamento ... con conseguente irrogazione della sanzione prevista ridotta della metà ....”.

L’atto di incolpazione, come si evince per tabulas, è stato formalizzato, in sede di rinvio alla Commissione di Disciplina, per “Incauta medicazione”.

Sennonché, la Commissione di Disciplina di I Istanza, pur muovendo dai medesimi fatti oggetto di incolpazione, ha provveduto, in sede decisoria, ad una “diversa qualificazione del fatto contestato nell’ipotesi prevista dall’art. 11, c. 3 del regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite”, dichiarando a tale titolo la responsabilità disciplinare del ricorrente ed infliggendogli la più grave sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre alla multa di € 500,00.

Il motivo di appello proposto specificamente sul punto in sede di ricorso amministrativo alla Commissione di Disciplina di II Istanza non ha trovato accoglimento.

Non par dubbio al Collegio, che la decisione della Commissione di Disciplina sia illegittima.

L’organo di disciplina ha giudicato su un illecito disciplinare per il quale non c’è stato “atto di incolpazione”.

L’oggetto del giudizio disciplinare è perimetrato, infatti, dall’atto di incolpazione (art. 5, punto 7 del regolamento di Disciplina).

Il Sostituto Procuratore della Disciplina ha elevato l’incolpazione per “incauta medicazione ex art. 11, c. VII del Regolamento in questione”.

La Commissione ha, invece, sanzionato il ricorrente per un diverso illecito, ovvero per “positività a sostanza vietata” (art. 2 del Regolamento).

Non era dato potere, alla Commissione, di giudicare su fatto diverso, ovvero sulla sola “positività a sostanza vietata” non precisata dalla “incauta medicazione”, quale colpa lieve (come si evince dalla motivazione dell’atto di incolpazione).

Si tratta di illeciti ontologicamente diversi, che si basano su fatti diversamente connotati, sia oggettivamente che soggettivamente, contemplati in fonti normative diverse.

E’ ius receputm che nei procedimenti disciplinari, caratterizzati da una propria natura afflittiva e destinati eventualmente a concludersi con l'irrogazione di una sanzione incidente sui diritti e sullo status dell'incolpato, l'Amministrazione è tenuta ad estendere al massimo le garanzie procedimentali e, segnatamente, a rispettare il principio della previa contestazione dell'addebito, l'esigenza del contraddittorio, il diritto di difesa dell'incolpato, la corrispondenza tra l’atto di incolpazione e la condanna.

Ciò comporta che la contestazione del fatto che, nella prospettazione iniziale dell'Amministrazione integra illecito disciplinare, è costituita da incolpazioni che devono essere le medesime per le quali la Commissione procede e sulle quali questa successivamente si determina per l’irrogazione della sanzione.

Diversamente opinando, si violerebbe il principio di contestazione immediata di tutti i fatti di cui la Procura di disciplina sia a conoscenza e che ritiene possano costituire illecito disciplinare, ammettendosi contestazioni “a sorpresa”, o “a catena” anche con elusioni dei termini a difesa.

La circostanza che la Commissione di Disciplina abbia inflitto al ricorrente una sanzione per un illecito da essa stessa qualificato diversamente rispetto alla contestazione della Procura comporta, dunque, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 5, punto 7 del Regolamento.

Il ricorso in esame va, pertanto, accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 08/07/2014

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