T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7590/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, 50;

contro

Ministero Dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

d previa sospensione dell’efficacia,

dei provvedimenti del Questore della Provincia di Roma n. 2008000 430, n. 2008000 431, n. 2008000 432, n. 2008000 433, emessi il 15.12.2008, e notificati al OMISSIS il 10.1.2009, a OMISSIS il 22.12.2208, a OMISSIS il 19.12.2008 e a OMISSIS  il 20.12.2008, con i quali è stato vietato al OMISSIS ed al OMISSIS, per due anni, e al OMISSIS ed al OMISSISper un anno, "... di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo. In particolare per lo Stadio Olimpico: piazza Mancini, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio,Piazza Maresciallo Giardino, piazza De Bosis, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo Ferrarsi IV; per lo Stadio Flaminio: Via Dorando Petri, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia altezza Via Dorando Petri, via de Coubertin".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 10 aprile 2004 n. 1660, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.

All’udienza del 27 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.

I) - Violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 6, comma 1, della l.n. 401/89 e s.m.i..

La misura prevista dall'art. 6 delle l.n. 401/89, rientra tra quelle di prevenzione che il Questore ha la facoltà di adottare qualora ritenga che il destinatario del provvedimento sia soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive e che ciò sia emerso a seguito di comportamenti o episodi rientranti tra quelli indicati dalla medesima norma.

Nel caso di specie, il fatto che ha dato origine alla vicenda consiste nell'esposizione, da parte dei ricorrenti, di uno striscione di carta non autorizzato recante la seguente frase: "Prandelli, Mutu e Curva Fiesole ... mò, saltellate su sto c…zo!".

A parere dell’Amministrazione, tale striscione avrebbe creato condizioni di possibile pericolo connesse all'eventuale reazione dei sostenitori fiorentini, ancora presenti nello stadio.

E’ chiaro che lo striscione aveva un contenuto maleducato e volgare, ma certamente non costituiva un incitamento, diretto o indiretto, alla violenza tale da indurre ad adottare una misura di prevenzione quale quella emessa nel caso di specie.

Infatti, non emerge nel comportamento dei ricorrenti alcuna violazione dell'art. 6 della legge n. 401/89, il quale, nella versione vigente all’epoca dei fatti, disponeva che: “"Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore pub disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europee per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione 0 a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione 0 a causa delle manifestazioni stesse".

La giurisprudenza ha affermato e ribadito la tassatività di tale elencazione al fine di evitare il rischio di venire attinti da provvedimenti del genere per l'essere stati denunziati per i più disparati motivi (cfr. Corte Cost. sentenza n. 512/2002; Cass. pen., sez. I n. 4255/2004).

II) - Violazione dell’art. 6 l.n. 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti.

Il provvedimento impugnato è vago nell’indicazione dei luoghi sottratti all’accesso, contrariamente a quanto richiesto dalla norma richiamata.

III) - Violazione dell’art. 3 l.n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione.

In subordine, con riferimento al Soletta ed al Porcu, si deve osservare come nel provvedimento impugnato non vi sia traccia della motivazione per la quale ai due ricorrenti indicati sia stata applicata la misura del divieto di accedere ad impianti sportivi per due anni.

Trattandosi di misura ante o sine delictum, deve ritenersi che il relativo provvedimento debba contenere una minima motivazione giustificativa, al fine di far comprendere il perché siano stati applicati due anni di divieto anziché il minimo di un anno previsto dalla norma in questione (come per il Tulli ed il Proietti).

Per applicare una misura di prevenzione, infatti, è necessaria la pericolosità sociale del prevenuto, la quale non può essere presunta.

Nel caso di specie, inoltre, è stato disatteso anche l'obbligo di graduazione ed il principio della proporzionalità della sanzione di derivatone costituzionale (cfr. art. 97 Cost.).

L’Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza del ricorso.

Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate e debbano essere accolte in quanto, per il (pur censurabile) comportamento tenuto dai ricorrenti (consistente nell’ostensione di striscioni offensivi durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva) l’ordinamento non ha previsto l’adozione di una misura di polizia (quale, in particolare, il divieto di accesso agli stadi per un periodo di tempo determinato), avendo configurato tale condotta come fattispecie penale (Cons. Stato, ord. 1950/2008).

Infatti, sulla base dei parametri normativi specificati nell’art.6 comma 1 della legge n.401 del 1989 come autenticamente interpretata con l’art.2 bis della legge n.377 del 2001 e come integrata dalla legge n.41 del 2007, la condotta tenuta dai ricorrenti non risulta essersi tradotta in una partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone o cose, né pare potersi affermare che attraverso la stessa vi sia stata una specifica istigazione alla violenza.

Dagli atti di causa, non emergono neanche elementi utili per ritenere che la condotta indicata fosse finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, o che potesse, in qualche modo, porre in pericolo la sicurezza pubblica, da intendersi quale pericolo all’integrità psico-fisica dei cittadini.

In sostanza, come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, l’elenco dei comportamenti di cui all’art. 6 della l. 401/89, nella versione vigente all’epoca dei fatti (sopra indicata) va considerato tassativo e non comprende condotte assimilabili a quella tenuta dai ricorrenti (reprensibili sotto altri profili) in occasione dell’incontro di calcio Roma – OMISSIS del 30 novembre 2008.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimento impugnati.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi 500,00 (cinquecento/00) euro ciascuno, compresi gli onorari di causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 25/07/2013

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it