T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7692/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Delli Santi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monserrato n. 25;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Questore di Roma prot. 2013/0079 del 15.4.2013, con il quale si vieta al ricorrente per anni uno di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico;

- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente gravame si impugna il provvedimento di divieto di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico per anni uno, disposto nei confronti del ricorrente, sul presupposto che, “in occasione dell’incontro di calcio omissis – omissis , in programma presso lo stadio di quel capoluogo alle ore 15.00 del 14.04.2013, lo stesso, alle 0.45 circa, veniva sorpreso presso la stazione ferroviaria di Civitavecchia senza titolo di viaggio a bordo del treno diretto a Torino unitamente ad altri tifosi della Roma” e che, essendo richiesto l’intervento della Polizia di Stato, dopo circa tre ore, solo dopo l’acquisto dei biglietti da parte dei tifosi, il convoglio riusciva a partire;

ch il ricorrente allega al ricorso un biglietto cumulativo per cinque persone, emesso alle ore 23.58 del 13.4.2012 per la tratta Roma Ostiense - Torino Porta Nuova, in tal modo smentendo la circostanza che avrebbe creato disagio e scompiglio col proprio comportamento;

Considerato:

che il divieto di accesso ad una serie di manifestazioni sportive, qual è quello in esame, costituendo una limitazione alla libertà di circolazione, deve trovare fondamento in una specifica disposizione di natura primaria, nel senso che la condotta, che costituisce indice di pericolosità, deve rinvenirsi in almeno una delle ipotesi enucleate dal citato art. 6 della legge n. 401/1989;

che in ogni caso la condotta contestata al ricorrente e posta a fondamento del provvedimento impugnato, che appare essere stata diversa da quella raffigurata, non rientra in alcuna delle suddette ipotesi;

Ritenuto:

che, pertanto, il provvedimento stesso è illegittimo, per violazione della citata disposizione normativa e per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, ed il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendo assorbirsi i motivi di doglianza non disaminati in questa sede, con conseguente annullamento del provvedimento stesso;

che, in considerazione della peculiarità della questione oggetto di ricorso, si ravvisano le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 29/07/2013

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