T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8845/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea De Lia, Fabrizio Pellegrino, con domicilio eletto presso Fabrizio Pellegrino in Roma, largo del Teatro Valle, 6;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma del 21/1/2009, notificato il 29/1/09, contenente il divieto di accesso per anni tre agli stadi ed agli impianti sportivi del territorio nazionale e luoghi limitrofi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere per tre anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il suddetto divieto è esteso "agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.

Il provvedimento si fonda sull’informativa di reato redatta in data 24 ottobre 2008 dal Commissariato di P.S. Prati di Roma, secondo cui, in occasione dell’incontro di calcio Lazio – Genoa disputatosi nello stadio Olimpico di Roma il 23/11/2008, durante l’attività di controllo dei tifosi che accedono all’impianto, il ricorrente è stato trovato in possesso di un taglierino ed una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) nascosti sotto la cinta dei pantaloni.

Il Questore, nel provvedimento impugnato, ha rilevato altresì che le circostanze evidenziate siano tali da far ritenere che il suo accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive possa ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Detto provvedimento è stato impugnato dal ricorrente – all’epoca dei fatti ancora minorenne – per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 lett. b) della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere.

Lamenta il ricorrente l’omessa valutazione da parte della Questura della memoria depositata in sede procedimentale nonostante contenesse rilievi che – ove presi in considerazione – avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a non adottare l’atto.

Lamenta poi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 401/89 e dell’art. 4 della L. 110/75. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione del principio di buon andamento e di ragionevolezza. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento sarebbe stato emesso in difetto di presupposti, in quanto la condotta da lui tenuta (detenzione di un taglierino) non rientrerebbe tra le fattispecie di reato di cui all’art. 4 comma 2 della L. 110/75.

Difettando la pericolosità sociale del ricorrente non sarebbe giustificata la misura preventiva, tanto più che si tratterebbe di un minorenne e di un soggetto non recidivo; inoltre il P.M. minorile avrebbe chiesto l’archiviazione della notizia di reato.

La misura di prevenzione, della durata di tre anni, sarebbe poi del tutto immotivata e sproporzionata rispetto alla consistenza del fatto.

Ha chiesto quindi il ricorrente l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 2100/09 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica dell’11 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come ha già rilevato il Collegio in sede cautelare l’Amministrazione ha omesso di valutare la memoria depositata in sede procedimentale, nella quale il ricorrente aveva spiegato che la condotta tenuta al momento dell’ingresso allo stadio non poteva rientrare nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 2 della L.110/75, in quanto per poter configurare il taglierino come arma impropria è necessario che venga condotto in un contesto aggressivo, del tutto carente nel caso di specie.

Inoltre, dalla denuncia del Commissariato di P.S. richiamata nel provvedimento impugnato è scaturito il procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per il quale il P.M. ha chiesto con atto del 5/1/09 l’archiviazione, ritenendo che “il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi di ipotesi di illecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90”.

Pertanto, l’omessa valutazione delle difese del ricorrente, ha inciso sull’esito del procedimento.

Difettano, infatti, nel caso di specie i presupposti per l’adozione dell’atto in quanto, come ha correttamente rilevato il ricorrente nel secondo motivo di impugnazione, l’art. 6 della L. 401/89 dispone che può essere emesso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (…)”.

Nel caso di specie il ricorrente è stato trovato in possesso di un taglierino unitamente ad una modica quantità di hashish: per detta denuncia di reato è iniziato un procedimento penale dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, per il quale è stata chiesta dal P.M. minorile l’archiviazione, in quanto il fatto è stato qualificato come illecito amministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90 (detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente) (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte ricorrente).

Non risulta che dall’informativa di reato richiamata nel provvedimento si sia mai incardinato un procedimento penale per il reato di cui all’art. 4 comma 2 della L. 110/75, in quanto il possesso del taglierino era evidentemente collegato con la detenzione della sostanza stupefacente e la Procura della Repubblica Minorile ha ricondotto il fatto alla sola fattispecie di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90 che costituisce illecito amministrativo e non reato.

Peraltro, come ha correttamente rilevato la difesa del ricorrente, la detenzione fuori della propria abitazione del cosiddetto “taglierino” non è tale di per sé da integrare la fattispecie del reato di cui all’art. 4 comma 2 della L. 110/75, trattandosi di uno strumento di lavoro: il taglierino per poter essere considerato un'arma impropria deve essere condotto in un particolare contesto aggressivo, tenendo conto dell’atteggiamento tenuto dal detentore e dalle finalità da lui perseguite (ad esempio durante una rapina) (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 29-09-2010, n. 41358 Cass. 28/5/08 n. 28622).

Nel caso di specie, la condotta tenuta dal ricorrente non era tale da ingenerare il giudizio di pericolosità sociale, non essendo provato il dolo e la finalità di utilizzare lo strumento per offendere, tanto più che si trattava di un soggetto minorenne al momento dei fatti, incensurato, e mai precedentemente fermato per vicende analoghe.

Ne consegue che il giudizio di pericolosità sociale reso dal Questore nei confronti del ricorrente appare del tutto immotivato, come pure sproporzionata è la durata della misura, come correttamente dedotto dal ricorrente.

Il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/10/2013

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