T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 990/2012
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pavoni e Stefano Mattii con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;
contro
Unire, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
della decisione n. 1225/A/G del 5.5.10 della Commissione Disciplinare di Appello dell’UNIRE che ha respinto l’appello proposto avverso l’irrogazione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra qualifica ippica rivestita per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00 in ordine alla positività alla Benzoilecgonina della cavalla OMISSIS il 10.4.2008 a Pisa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il cons. Rosa Perna e udito l’avv. Mattii per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna la decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’U.n.i.r.e. con cui è stato respinto l’appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza dell’U.n.i.r.e. ed è stata confermata l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 4 e della multa di € 1.000,00, in relazione alla accertata positività della cavalla OMISSIS alle analisi antidoping “alla Benzoilecgonina”, in occasione del “OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 10.4.2008.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: sostiene il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che prevede, implicitamente, il divieto che I e II analisi siano fatte presso il medesimo laboratorio, e dunque la pratica osservata di fare eseguire le 1° analisi presso lo stesso laboratorio di 2° analisi sarebbe affetta da eccesso di potere, in quanto assunta in violazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza del procedimento nonché di ragionevolezza dell’operato della P.A., oltre che dei principi comunitari di adeguatezza.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’All. 3, punto 18, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, non risultando accreditato il laboratorio dove sono state effettuate le analisi per la metodica di ricerca del Testosterone.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione oltre che violazione delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire: l’analisi fa riferimento al rispetto di procedure che non è dato comprendere; mancano cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida dell’Unire.
Con il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 ed illogicità per mancato accoglimento dalla Commissione di disciplina di prima istanza delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell’odierno ricorrente.
Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di impugnativa, l’annullamento degli impugnati provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato U.n.i.r.e., depositando memoria difensiva con cui viene eccepita l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 2132/2011 del 9 giugno 2011 la Sezione ha ritenuto che il gravame evidenziasse consistenti elementi di fondatezza, con particolare riferimento alle censure attinenti alla regolarità della procedura di analisi ed ha, pertanto, accolto l’incidentale istanza cautelare ed ha fissato l’udienza pubblica per la definizione di merito del ricorso.
In vista della discussione della causa nel merito le parti hanno depositato memorie e repliche; quindi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, dopo discussione orale in cui il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Oggetto del ricorso in esame è la decisione assunta dalla Commissione di disciplina di appello dell’U.n.i.r.e. sul reclamo formulato dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore per mesi quattro e la multa di € 1.000,00, per essere risultata la cavalla OMISSIS positiva alle analisi antidoping in occasione della corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS il 10.4.2008.
Osserva il Collegio che le censure dedotte mirano ad evidenziare diversi vizi del procedimento sanzionatorio che sarebbero, ognuno singolarmente considerati, preclusivi del potere esercitato.
Il primo motivo, che aveva precipuamente indotto la Sezione ad accogliere con pronuncia interinale la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, evidenzia l’illegittimità della prassi di affidare sia le prime che le seconde analisi al medesimo laboratorio; peraltro, ad un più approfondito esame della normativa regolante la materia, il Collegio ritiene di non potere condividere tale assunto.
L’art. 10, comma 1, del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, prevede testualmente: “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”
E’, dunque, la stessa norma regolamentare a prevedere, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, che il laboratorio che ha effettuato le prime analisi con esito di “non negatività” può essere investito anche delle seconde analisi, con la conseguenza che nessun appunto può essere mosso, sotto il delineato profilo, all’operato dell’Amministrazione, e ciò a prescindere dalla qualificazione che debba attribuirsi alle seconde analisi, se debbano essere considerate quale mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, ovvero quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito.
Peraltro, sulla specifica questione si è recentemente pronunciato anche il giudice di appello che ha ritenuto che le seconde analisi costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo, in coerenza con quanto prevede l’art. 8, comma 1, del citato regolamento, secondo cui: “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”); pertanto, le seconde analisi s’inseriscono quale subprocedimento nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5525).
Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo è denunciata la inidoneità del laboratorio che ha eseguito le analisi che hanno condotto alla irrogata sanzione, siccome non specificatamente accreditato.
L’allegato 3 al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite riporta integralmente l’art. 6 della Conferenza delle Autorità ippiche, frutto di un accordo internazionale per proteggere l’integrità delle corse; al punto 18, per i fini di interesse, si legge: “L’obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori: siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”.
Tanto premesso, è la stessa parte ricorrente a depositare in atti la documentazione da cui emerge che il laboratorio in questione risulta accreditato sin dal 2007 secondo le modalità indicate nel Regolamento.
La circostanza in fatto sopra evidenziata rende irrilevante, per quanto qui occorre, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il laboratorio, in quanto incaricato dall’U.n.i.r.e., deve ritenersi per ciò stesso accreditato presso l’Ente, ed evidenzia, pertanto, l’infondatezza del motivo.
Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, nelle seconde analisi, dell’analisi quantitativa in violazione delle linee guida.
Nemmeno tale rilievo può essere accolto.
Le suddette Linee guida infatti, in due capitoli separati, indicano le procedure che devono essere seguite per l’analisi quantitativa e per l’analisi qualitativa, ma non individuano le ipotesi in cui sia obbligatorio effettuarle.
Invece l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella qui riscontrata; non era quindi necessaria alcuna analisi quantitativa, in quanto la normativa proibisce in assoluto detta sostanza, non prevedendo alcuna soglia minima di tolleranza.
Privo di fondamento si appalesa infine il quarto profilo di gravame con il quale si denuncia il mancato accoglimento in prima istanza delle richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell’odierno ricorrente, riguardanti l’accertamento mediante prova testimoniale dello stato clinico della cavalla in questione. E invero, dall’esame degli atti di causa il Collegio rileva che le suddette richieste istruttorie non venivano accolte con la motivazione, logica e congrua, che la sola perizia di parte non supportata da documenti clinici comprovanti lo stato della cavalla non poteva giustificare l’assunzione di prove testimoniali.
Non è infatti ammissibile che in tema di accertamento dello stato clinico dell’animale una dichiarazione testimoniale potesse surrogare una documentazione scientifica.
Per tutte le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giuste ragioni, anche in relazione al mutamento giurisprudenziale sopra richiamato, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012