T.A.R. LAZIO – SENTENZA 9707/ 2004

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, composto dai signori

Vito CARELLA, Presidente f.f.,

Guido ROMANO, Consigliere,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS  CALCIO s.p.a., corrente in OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro e Stefania TERRACCIANO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna n. 35,

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9,

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2

E   NEI   CONFRONTI

della SOCIETÀ SPORTIVA OMISSIS s.p.a., corrente in OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – del lodo in data 9 agosto 2004, pronunciato inter partes dalla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport presso il CONI; B) – di tutti gli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso in esame;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli enti intimati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 26 agosto 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati TERRACCIANO, GALLAVOTTI, MEDUGNO ed ANGELETTI;

Ritenuto in fatto che la OMISSIS  CALCIO s.p.a., corrente in OMISSIS , assume d’ aver chiesto alla FIGC d’esser ammessa a partecipare, per l’anno sportivo 2004/2005, al Campionato nazionale di calcio di serie B;

Rilevato che il Consiglio federale della FIGC, con provvedimento del 27 luglio 2004 e su conforme parere della COVISOC e della COAVISOC, ha respinto detta istanza d’ammissione;

Rilevato altresì che la predetta Società ha allora adito la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport presso il CONI, la quale, però, con il lodo pronunciato inter partes in data 9 agosto 2004, ha rigettato il gravame attoreo;

Considerato in diritto che detta Società s’è allora gravata, avverso tale lodo e gli atti federali presupposti, innanzi a questo Giudice, nella sua competenza esclusiva di cui all’art. 3, c. 1 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280); 

Considerato che, all’udienza camerale del 26 agosto 2004, il patrono della ricorrente ha depositato agli atti di causa la sentenza dichiarativa del fallimento di detta Società, chiedendo l’interruzione del giudizio;

Considerato altresì che, in relazione alla decisione sul punto presa dal Tribunale di Ancona, al Collegio non resta che dar atto dell’interruzione del processo a’sensi dell’art. 24, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sussistendo il presupposto, indicato nell’art. 300, I c., c.p.c., della perdita della capacità di stare in giudizio in capo al legale rappresentante della Società ricorrente, come descritta nel precedente art. 299;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°, dichiara l'interruzione del processo relativo al ricorso n. 8551/2004 in epigrafe.

Spese al definitivo.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 agosto 2004.

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