T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10015 /2019

Pubblicato il 26/07/2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della Decisione della Commissione Disciplinare d'Appello n.34/2019, del 9.5.2019, comunicata via mail al difensore il successivo 10.5.2019 e di tutti gli atti ad essa presupposti, collegati o successivi, tra i quali il referto delle seconde analisi sul campione biologico del cavallo “OMISSIS”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, parte ricorrente impugna la decisione con la quale la Commissione Disciplinare di Appello presso il M.I.P.A.A.F., confermando la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare di I Istanza all’esito del giudizio domestico, irrogava al ricorrente la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e la multa di euro 500,00.

Espone che le predette sanzioni originavano dal controllo antidoping effettuato l’11.11.2017 sul cavallo " OMISSIS", trovato positivo alle sostanze teofillina e caffeina.

La decisione impugnata viene censurata per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite.

La decisione impugnata rigettava le censure mosse dal ricorrente alla procedura seguita dal laboratorio inglese LGC, autore, il 27 luglio 2018, delle seconde analisi sul campione biologico del cavallo positivo in prime analisi; dette censure erano imperniate sul mancato rispetto della procedura prevista dall’articolo indicato in rubrica. Secondo parte ricorrente, il laboratorio straniero non avrebbe infatti operato correttamente, avendo omesso di redigere il verbale di apertura del campione ematico ricevuto, cosa questa che implicherebbe che nessuna verifica circa la corretta refrigerazione e conservazione del campione stesso sia stata operata (a differenza di come lo stesso laboratorio avrebbe operato in altri casi, applicando la disposizione del Regolamento italiano e dando conto della corretta refrigerazione e conservazione del campione).

Il verbale di apertura del campione B, oltre ad essere obbligatorio per regolamento, sarebbe – secondo la difesa del ricorrente – indispensabile per garantire ai soggetti interessati che il campione analizzato sia proprio quello relativo al loro cavallo, tanto che il laboratorio italiano (Unirelab srl), lo compila correttamente ed il laboratorio francese (Laboratoire des Courses Hippiques) allega tutta la documentazione fotografica del materiale oggetto di analisi.

L’ affermazione che i sigilli erano integri non sarebbe quindi supportata in modo documentabile, costituendo una dichiarazione generica relativa alle borse esterne e non al flacone che contiene le analisi; inoltre i dati (nome del cavallo e contromarca) non sono mai citati e nemmeno allegati in atti come capita nei campioni analizzati in Francia e in Italia.

Di fatto mancherebbe totalmente la certezza che il liquido biologico analizzato si riferisca al cavallo in esame e che sia contenuto nel flacone originale visto dai responsabili in ippodromo; soprattutto, non si avrebbe certezza circa la garanzia che il reperto sia effettivamente stato conservato in modo tale da mantenere le proprietà organolettiche del liquido in esso custodito.

II) Violazione e falsa applicazione della Legge 376/2000, in quanto richiamata dalla decisione della Comm. Disciplinare d’Appello 34/2019; conseguente erroneità della motivazione e sua illogicità. Violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

L’organo di giustizia domestica avrebbe acriticamente applicato al caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato n.1223/2019, che a sua volta richiama la L. 376/2000 sulla lotta al fenomeno del doping, stabilendo che la procedura seguita dal laboratorio LGC, appare legittima e conforme al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, essendo presenti un certificato attestante la provenienza del campione e un altro comprovante l’integrità del medesimo.

Secondo parte ricorrente, la disposizione richiamata dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Disciplinare di Appello, che prevede che il controllo antidoping debba essere effettuato da un laboratorio accreditato presso il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), di concerto con la Commissione scientifica istituita dalla medesima legge, sarebbe inapplicabile alla fattispecie, dal momento che essa non ricade nell’Ordinamento sportivo (T.A.R. Lazio-Roma n.9257 dell’8.8.2017); la legge 376/2000 dovrebbe essere applicata in toto e quindi anche con riferimento alle sostanze vietate, che divergono totalmente da quelle previste nell’allegato al Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite; il riferimento all’ uso di laboratori "accreditati", sarebbe inconferente con riferimento al caso in esame, poiché l’ accreditamento dei laboratori presso il C.I.O o altro organismo internazionale, indica solo la potenzialità che le analisi siano condotte in maniera corretta ed esclude, invece, che l’ accreditamento sia utilizzato come certificazione di analisi svolte correttamente o di risultati veritieri; quanto sopra risulterebbe dai documenti "Accredia" ma anche da quanto previsto dal contratto di Unirelab con il MIPAAFT (rinnovato recentemente).

Con decreto presidenziale nr. 2984 del 23 maggio 2019, è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche.

Con memoria del 13 giugno 2019, parte ricorrente ha depositato l’atto di appello domestico.

Si è costituito il Ministero intimato con atto del 14 giugno 2019, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

In primo luogo, l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto non depositato l’atto di appello domestico, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del principio del divieto di motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nella sede domestica; deduce poi l’infondatezza nel merito del gravame, come già ritenuto in caso analogo dalla sentenza nr. 4844/18 che ha respinto il ricorso, confermata successivamente in sede di appello con sentenza nr. 1223/2019.

Nel caso di specie, non sussisterebbero dubbi circa la riferibilità e l’integrità del campione: lo stesso ricorrente ha depositato la nota del 28/2/18 inviata dal laboratorio inglese in cui si attesta che il campione era pervenuto con sigillo di sicurezza intatto (“with the security seal intact on arrival”); nel verbale di prelievo antidoping del 11/11/17 (depositato dallo stesso ricorrente) risulta la sigla del campione (UNCH8175) che corrisponde esattamente a quella indicata nel certificato di analisi del laboratorio inglese (“custmer reference UNCH8175”); nel verbale di prelievo antidoping del 11/11/17 risulta il numero di sigillo relativo al campione destinato alle seconde analisi 4394530 che corrisponde esattamente a quello indicato nel certificato del laboratorio inglese: “BAG id 1: 4394530”.

In conclusione, secondo l’Avvocatura, non sembra dubitabile la riferibilità al cavallo OMISSIS del campione oggetto delle seconde analisi e pertanto chiede che il ricorso sia respinto.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2019, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza e rinuncia delle parti ai termini a difesa.

Preliminarmente, l’atto di appello domestico risulta depositato dal ricorrente (in data antecedente la costituzione dell’Avvocatura che dunque non ne ha potuto tenere conto) e non risultano motivi di ricorso nuovi o diversi da quanto dedotto in tale sede.

Nel merito, rileva il Collegio che a fondamento del gravame sono dedotte censure attinenti la mancata esecuzione di adempimenti procedurali che non si rivelano sufficienti a sorreggere la domanda di annullamento.

La mancata verbalizzazione delle operazioni di apertura del flacone è priva di rilievo, in quanto – essendo attestato dallo stesso laboratorio senza sostanziale smentita che il flacone era giunto integro e corrispondendo le indicazioni identificative del campione e del plico di spedizione – ciò che avrebbe dovuto essere formalizzato era solamente la descrizione di un’attività implicita nelle analisi successive; di fronte a tale evidenza, la verbalizzazione avrebbe avuto un ruolo essenziale soltanto laddove, presente un incaricato dell’operatore interessato, si fossero volute annotare circostanze di fatto o contestazioni di metodo atte a mettere sostanzialmente in dubbio l’integrità del campione o la genuinità dell’analisi.

Peraltro, la tesi difensiva di parte ricorrente equipara il difetto di verbalizzazione ad un vizio di per sé invalidante, senza introdurre alcun principio di prova circa un diverso stato dei fatti; così che le doglianze che ne derivano – circa la mancanza di sicurezza in ordine all’integrità e conservazione del campione – possiedono natura puramente ipotetica.

Quanto al secondo argomento di ricorso, è corretta l’affermazione della parte ricorrente secondo la quale le attività di controllo antidoping del MIPAAF sui cavalli da corsa non rientrano nell’Ordinamento sportivo, ma da tale premessa non discende un profilo di illegittimità della sanzione per inattendibilità del risultato del laboratorio d’analisi, essendo non controverso il possesso dell’accreditamento; anche se esso è riferito all’ambito delle attività di cui alla l. 376/2000, l’efficacia abilitante dell’accreditamento medesimo, in quanto attinente alla qualità del processo di analisi e dell’organizzazione del laboratorio, è tale da consentire un pieno affidamento dei relativi risultati – in presenza di medesime esigenze di tutela – anche nell’ambito delle attività di controllo sugli ippodromi.

Da quanto sopra discende l’infondatezza del gravame, che pertanto va respinto anche se gli argomenti dedotti con il primo motivo di ricorso sono da apprezzarsi ai fini della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it