T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10239/ 2011
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine di Zenzo e Raffaele Izzo, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, è elettivamente domiciliato,
contro
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, è elettivamente domiciliato,
l’Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,
la OMISSIS– Associazione dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Strano e Daniela Missaglia e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 53, presso lo studio dell’avv. Strano, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonché
nei confronti di
Commissario Straordinario della FISI sig. OMISSIS, non costituito in giudizio,
per l'annullamento
della decisione n. 15 del 12 luglio 2011, con la quale l’Alta Corte di giustizia ha annullato le elezioni degli organi di vertice della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) svoltesi il 24 aprile 2010, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi a quello impugnato, nonché con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 25 ottobre 2011 e depositato il successivo 27 ottobre,
per l’annullamento
della delibera FISI (rectius, della Giunta Nazionale del CONI) del 14 luglio 2011, con la quale, a seguito dell’annullamento delle elezioni, è stato nominato il dott. OMISSIS Commissario straordinario della FISI.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della OMISSIS – Associazione dilettantistica;
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 25 ottobre 2011 e depositato il successivo 27 ottobre;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2011 e depositato il successivo 17 ottobre il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione n. 15 del 12 luglio 2011, con la quale l’Alta Corte di giustizia ha annullato le elezioni degli organi di vertice della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) svoltesi il 24 aprile 2010.
Espone, in fatto, che alla prima seduta convocata per l’elezione, alla quale hanno partecipato le società affiliate all’Associazione stessa, non è stato raggiunto il quorum costitutivo prescritto dall’art. 12 dello Statuto federale (metà degli aventi diritto al voto) e di conseguenza l’assemblea è stata dichiarata deserta. E’ stata quindi convocata una seconda seduta, per la quale non è previsto un quorum minimo.
All’esito della procedura di accreditamento sono risultati presenti “in proprio o per delega n. 1028 società affiliate aventi diritto al voto, su un totale di 1361 ammesse, rappresentanti il 75,53%”. Il totale dei voti rappresentati è stato di “116.121 su un totale di 171.960 pari al 67,53%”. Tuttavia, nel lasso di tempo che intercorreva tra la chiusura della procedura di accreditamento e le operazioni di voto, alcuni degli accreditati hanno abbandonato definitivamente l’assemblea, senza partecipare alla votazione.
A seguito delle operazioni di voto e del relativo scrutinio sono risultate votate 1499 schede, per un totale di 115.734 voti espressi. Il dott. OMISSIS, avendo ottenuto in sede di primo scrutinio più della metà dei voti presenti in assemblea, così come prescritto dall’art. 17, comma 3, dello Statuto federale, è stato eletto Presidente con 58.766 voti, seguito dal sig. Carmelo Ghilardi, con 56.009 voti.
Con raccomandata del 21 maggio 2011 la società affiliata OMISSIS – Associazione dilettantistica (Sai) ha adito la Commissione di Giustizia e Disciplina di secondo grado istituita in seno alla Federazione ed ha chiesto l’annullamento dell’assemblea elettiva e la sospensione del termine previsto dall’art. 46, comma 5, del Regolamento Organico Federale (ROF) per la distruzione delle schede elettorali.
A supporto della propria istanza l’Associazione Sai ha dedotto l’invalidità della delibera assunta dall’assemblea elettorale, in quanto nel corso delle operazioni di voto si sarebbero verificate irregolarità in relazione all’attribuzione dei voti spettanti allo Sci OMISSIS, il cui Presidente aveva delegato sia il sig. Francesco Casamassima dell’Associazione Sai che il sig. OMISSIS dello Sci OMISSIS. La stessa Sai ha peraltro aggiunto che la Commissione Verifica Poteri, presente in assemblea, dopo aver effettuato opportune verifiche, aveva accreditato al voto per il OMISSIS il sig. OMISSIS, escludendo il sig. OMISSIS. Con successive lettere l’Associazione OMISSIS aveva denunciato altre presunte irregolarità.
La Commissione competente a decidere il ricorso, per scongiurare il rischio della distruzione delle schede elettorali ex art. 46, comma 5, del ROF, ha acquisito d’ufficio dalla FISI l’intero accertamento degli atti dell’assemblea.
Nel rispetto dei termini le parti hanno depositato proprie memorie, l’Associazione Sai proponendo questioni non dedotte con il ricorso introduttivo, quali: a) irregolarità e incongruenze riscontrate dalla lettura del verbale dell’assemblea; b) irregolarità relative alle modalità di accreditamento e alle deleghe; c) irregolarità relative alle schede di voto.
La Commissione di secondo grado ha rigettato il ricorso proposto dalla Sai. Quest’ultima avverso tale decisione ha proposto appello all’Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI che, in considerazione della complessità della questione ha disposto una verificazione.
In palese violazione del principio di indipendenza ha nominato istruttore l’avv. Camilli, responsabile dell’ufficio assistenza legale e contenzioso del CONI. A conclusione dell’istruttoria l’Alta Corte ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha annullato l’esito delle elezioni sulla base di una prova di resistenza ancorata al cd. calcolo del quorum funzionale (c.d. deliberativo).
2. Avverso la predetta decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI il ricorrente è insorto deducendo:
a) Nullità della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva per difetto di attribuzione. Violazione dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva non è competente a decidere in merito all’elezione del Presidente federale.
b) Violazione degli artt. 55, comma 5, 60, comma 2, e 61, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FISI – Violazione dell’art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS.
L’unico Tribunale competente a decidere la controversia avente ad oggetto l’elezione del Presidente federale è il Tribunale Nazionale Arbitrato per lo Sport (TNAS).
c) Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (artt. 11 Cost. e 2 c.p.a.) – Violazione art. 46, comma 6, ROF – Violazione del principio della mutatio libelli – Nullità delle prove acquisite e illegittimo allargamento della thema decidendum – Conseguente nullità della decisione assunta dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
L’Associazione Sai ha illegittimamente aggirato il termine decadenziale, fissato dall’art. 46, comma 6, ROF per impugnare la validità dell’assemblea. Tale norma prevede infatti il termine di trenta giorni per impugnare l’esito delle elezioni dinanzi alla Commissione di giustizia e disciplina di secondo grado. La Sai avrebbe dovuto dunque dedurre tutti i vizi, che a suo avviso inficiavano l’elezione, entro il 24 maggio 2010 (essendosi l’assemblea tenuta il 24 aprile 2010) mentre le censure che hanno determinato l’accoglimento del ricorso sono state proposte nel corso del giudizio, per giunta con semplice memoria.
Aggiungasi che dinanzi all’Alta Corte di Giustizia la FISI non ha potuto procedere in contraddittorio alla formazione delle prove, essendo stata l’audizione dei testi svolta dal solo avv. Camilli.
d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 ss. del ROF sullo svolgimento dell’assemblea elettiva. Violazione degli artt. 23 e 2377 c.c.
Come correttamente rilevato dalla Commissione di secondo grado, il ricorso dell’Associazione OMISSIS avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso che solo il socio dissenziente è legittimato a proporre ricorso contro l’assemblea federale elettiva.
La decisione dell’Alta Corte è erronea anche nella parte in cui ha accolto il motivo relativo alle irregolarità ed incongruenze riscontrate nel verbale dell’assemblea.
e) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, dello Statuto del FISI - Violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, del ROF della FISI.
L’Alta Corte ha annullato l’esito delle operazioni elettorali sulla base di un’erronea prova di resistenza nel conteggio dei voti, del quorum costitutivo e del quorum deliberativo erronei. Agli effetti di verificare la sussistenza dei voti necessari per la nomina a Presidente sono stati infatti conteggiati i voti accreditati, ovvero i voti dei soggetti ai quali la Commissione ha attribuito il diritto di voto, indipendentemente dalla circostanza se poi avessero validamente votato in sede assembleare. Si sarebbero dovuti invece conteggiare i soli voti validamente espressi in assemblea, ma tenendo conto del fatto che ove per la regolare costituzione dell’Assemblea sia necessaria una seconda convocazione, come è in effetti avvenuto nel caso esame, la stessa s’intende validamente costituita “qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto”. Ove fosse stato seguito questo criterio di calcolo del quorum e anche dando per veri i vizi riscontrati dall’Alta Corte, si sarebbe raggiunto il quorum deliberativo e il sig. OMISSIS sarebbe stato proclamato vincitore.
f) Violazione artt. 32, 43 e 44 del ROF.
La prova di resistenza non sarebbe stata necessaria, atteso che le 43 schede contestate dall’Alta Corte sono valide. Ha errato la Corte anche nel dichiarare nulle le 9 deleghe apportanti correzioni, che invece la Commissione di verifica aveva motivatamente dichiarato del tutto regolari, né ha chiarito sulla base di quali elementi ha desunto che le suddette 9 deleghe fossero rappresentative di 686 voti, da sottrarre per intero da quelli complessivamente riconosciuti a ciascuno dei due concorrenti.
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 25 ottobre 2011 e depositato il successivo 27 ottobre, il sig. OMISSIS ha impugnato la delibera FISI (rectius, della Giunta Nazionale del CONI) del 14 luglio 2011, con la quale, a seguito dell’annullamento delle elezioni, è stato nominato il dott. OMISSIS Commissario straordinario della FISI.
Tale impugnazione è stata effettuata nel dichiarato intento di estendere il contraddittorio anche al Commissario straordinario della FISI, nominato a seguito dell’annullamento delle elezioni, al quale vengono così resi noti i motivi dell’atto introduttivo del giudizio, reiterati con l’atto di motivi aggiunti. La delibera di nomina del Commissario straordinario è viziata per illegittimità derivata.
4. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, non avendo il sig. OMISSIS contestato tutti i motivi posti dall’Alta Corte di Giustizia alla base dell’accoglimento dell’appello. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
5. Si è costituita in giudizio l’Associazione dilettantistica OMISSIS (OMISSIS), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti sotto diversi profili, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
6. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI non si è costituita in giudizio.
7. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) non si è costituita in giudizio.
8. Il Commissario straordinario della FISI sig. OMISSIS non si è costituito in giudizio.
9. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
10. All’udienza del 19 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con una prima eccezione si deduce l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per erronea individuazione dell’atto gravato e mancata impugnazione nel termine decadenziale, con conseguente inammissibilità e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione dell’atto introduttivo del giudizio.
L’eccezione di inammissibilità, che si fonda sull’errore in cui è incorso il ricorrente nell’attribuire la delibera del 14 luglio 2011 di nomina del dott. OMISSIS quale Commissario straordinario della FISI alla stessa FISI anziché alla Giunta Nazionale del CONI, è manifestamente infondata. Si tratta infatti con tutta evidenza di un errore che non rende affatto difficile né tanto meno impossibile identificare l’atto gravato nella via dei motivi aggiunti e, dunque, non lede il diritto di difesa delle controparti. Aggiungasi che sia l’atto introduttivo del giudizio che quello di motivi aggiunti sono stati notificati al CONI e che con l’atto di motivi aggiunti sono dedotti solo vizi di illegittimità derivata.
2. Affermano ancora le parti resistenti che il ricorso sarebbe irricevibile atteso che con lo stesso il sig. OMISSIS impugna la decisione dell’Alta Corte di Giustizia per la sola parte in cui ha annullato la sua elezione a Presidente della FISI e non anche per la parte in cui sono state annullate le elezioni dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti, per i quali l’annullamento disposto dal giudice sportivo sarebbe divenuto definitivo.
Anche tale eccezione è priva di pregio atteso che il sig. OMISSIS ha impugnato l’intera delibera dell’Alta Corte di Giustizia che, nel dispositivo, reca l’annullamento delle “elezioni degli organi al vertice della FISI svoltesi il 24 aprile 2010” e, dunque, l’annullamento delle elezioni del Presidente, dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti. La legittimazione a ricorrere e l’interesse derivano dal fatto di essere stato eletto Presidente all’esito della competizione annullata in sede di giustizia sportiva. L’eventuale accoglimento del ricorso proposto dinanzi al giudice dello Stato porterebbe alla caducazione dell’intera decisione dell’Alta Corte di Giustizia.
3. Infine, viene eccepita dall’Associazione dilettantistica OMISSIS (Sai), l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che il sig. OMISSIS non avrebbe contestato tutti i motivi posti dall’Alta Corte di Giustizia alla base dell’accoglimento dell’appello.
Tale eccezione è stata sollevata, per la prima volta durante l’udienza di discussione, anche dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI con sviluppate argomentazioni.
Il ricorrente ha denunciato l’inammissibilità dell’eccezione perché dedotta per la prima volta durante l’udienza di discussione.
Tale ultima eccezione del sig. OMISSIS è priva di pregio atteso che l’eventuale necessità di avere un termine per difendersi sulla questione in rito sollevata dal CONI avrebbe dovuto indurre il ricorrente a chiedere termini a difesa, richiesta che non è stata invece fatta. E’ ciò in effetti per una ragione ben precisa, da ricondurre alla circostanza che eccezione identica (pag. 20 della memoria depositata il 3 dicembre 2011) era stata sollevata dalla Sai e che sulla stessa il sig. OMISSIS si è ampiamente difeso.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
Ed invero, l’Alta Corte ha elencato una lunga serie di irregolarità (pagg. 27 e 28 della decisione) che avrebbero inficiato le votazioni. Ha poi chiarito che “tutti gli anzidetti elementi, considerati nel loro complesso, non possono non inficiare la regolarità dell’intera operazione di accreditamento e quindi la legittimità dell’assemblea elettorale” e che, nonostante ci siano ragioni giustificative di tali irregolarità, ciò non toglie che le stesse “non possano valere come esimenti dei vizi riscontrati nelle operazioni elettorali”. Ha quindi concluso nel senso che “risulta la fondatezza del terzo motivo di ricorso con la conseguenza dell’accertamento di un vizio che coinvolge l’intera procedura elettorale per i difetti e le lacune nella verbalizzazione e documentazione della procedura”.
Nonostante il carattere assorbente dell’accoglimento del terzo motivo l’Alta Corte è passata all’esame di altre censure, quali la dichiarata nullità di 43 schede scrutinate manualmente, alcune deleghe annullate (per un totale di 686 voti) perché il nome del delegato risultava cancellato e sostituito da altro nominativo.
Rileva il Collegio che mentre alcuni dei vizi riscontrati dall’Alta Corte e non censurati dal ricorrente si sostanziano nella mancata attribuzione di voti (con la conseguenza che il non averli censurati non determina certamente l’inammissibilità del gravame), altri determinano ex se l’invalidità dell’intera operazione elettorale (ad es. la mancata o non corretta verbalizzazione delle operazioni di voto). Rispetto a queste ultime l’eccezione in esame risulta fondata atteso che ove anche il Collegio accogliesse tutti i motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio (e reiterati con i motivi aggiunti) la decisione del giudice sportivo rimarrebbe intangibile nella parte non censurata.
In particolare, l’Alta Corte, tra i numerosi vizi, ben evidenziati, che hanno inficiato l’operazione si è soffermata sul difetto di verbalizzazione in ordine alle modalità di votazione nonché sulla mancata verifica delle operazioni elettroniche di voto ex art. 41, comma 5, ROF, vizio, quest’ultimo, sul quale la decisione si è molto dilungata. Peraltro, mentre in relazione al profilo di verbalizzazione qualche cenno è stato fatto dal ricorrente, nulla è stato da lui dedotto per contrastare in maniera inequivocabile il secondo profilo di illegittimità, al quale (anche) l’Alta Corte ha ricondotto l’annullamento dell’intera operazione elettorale, essendosi il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, dilungato a contestare altri vizi riscontrati dall’Alta Corte.
4. Ritiene peraltro il Collegio, in considerazione della rilevanza della questione che è stata sottoposta al suo esame, attestata dalla copiosa attività difensiva delle parti in causa, di passare ad un rapido esame di alcune delle questioni dedotte.
Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i primi due motivi, con i quali nella sostanza si deduce la nullità della decisione del giudice sportivo per assoluta incompetenza della Corte di Giustizia Sportiva, essendo il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (Tnas) l’unico soggetto deputato a risolvere la controversia de qua.
L’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva al comma 2 precisa che l’Alta Corte costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva “per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”. Le uniche deroghe a questo principio sono previste dal successivo comma 4.
Al fine dunque di radicare la competenza a risolvere l’appello sulla decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina di secondo grado il Collegio deve verificare che tale competenza non sia del Tnas e che non rientri nelle deroghe introdotte dal comma 4 dello stesso art. 1.
Gli artt. 2 e 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri individuano, rispettivamente, le controversie devolute e quelle sottratte alla competenza del Tnas. Due sono gli elementi da sottolineare: le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili sono di competenza del Tnas (artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), mentre le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili sono di competenza dell’Alta Corte di Giustizia (art. 1, comma 2, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva); la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport).
Non pare possa dubitarsi che la controversia relativa all’elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti di una Federazione sportiva impinge su diritti indisponibili, esula dunque dalla competenza del Tnas e attiene alla materia dello sport, perché è relativa all’individuazione dei vertici di un organismo sportivo, senza i quali lo stesso non potrebbe funzionare, con l’ulteriore conseguenza che l’interesse alla corretta individuazione degli organi fa capo a tutti i soggetti alla stessa Federazione affiliati.
Sull’indisponibilità di tali diritti si era peraltro già espressa l’Alta Corte di Giustizia (decisione n. 3 del 24 marzo 2010) che, con argomentazioni pienamente condivisibili (seppure riferite ad altra Federazione), aveva affermato che “le Federazioni sportive nazionali hanno sì natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ma si caricano altresì di specifiche tipologie di attività caratterizzate da innegabile valenza pubblicistica. Ne deriva che una controversia, relativa alla governance di una Fondazione sportiva, ha un’incidenza decisamente eccedentaria rispetto al perimetro in cui di dispiega l’autonomia privata dei singoli individui associati: come tale, ne va predicata l’indisponibilità e incompromettibilità nell’ambito dell’ordinamento sportivo”.
E’ altresì indubbia anche la “notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale”, qualità questa richiesta perché la decisione di una lite, nel concorso delle condizioni predette, sia devolvibile all’Alta Corte. E’ impugnato, infatti, l’annullamento della nomina degli organi della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), la “rilevanza” delle cui competenze emerge con tutta evidenza dall’art. 3 del relativo Statuto. La Federazione promuove, dirige e coordina l’attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all’agonismo, nell’interesse dello sport nazionale, ed attiva programmi di formazione per gli atleti e i tecnici in attuazione dello Statuto del CONI.
5. Con la prima censura del terzo motivo il ricorrente afferma che molti dei motivi di gravame, proposti in primo grado e accolti dall’Alta Corte di Giustizia, erano stati dedotti nel corso del giudizio oltre il termine perentorio di trenta giorni (che scadeva il 24 maggio 2010), decorrente dalla data dell’assemblea elettiva (24 aprile 2010), previsto dall’art. 46, comma 6, del Regolamento Organico Federale (ROF). Il ricorso si era infatti limitato a denunciare l’asserita falsa delega che il sig. Daniele Catracchia aveva detto di aver ricevuto dallo Sci OMISSIS, che avrebbe invece delegato al voto il sig. OMISSIS.
La censura è inammissibile prima ancora che infondata.
E’ inammissibile perché non dedotta con appello incidentale dinanzi all’Alta Corte di Giustizia ma per la prima volta dinanzi a questo Tribunale.
Ma la censura è anche infondata.
Ai sensi dell’art. 46, comma 6, ROF, il ricorso avverso le operazioni elettorali deve essere proposto entro trenta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea elettiva. Con argomentazioni del tutto condivisibili l’Alta Corte di Giustizia ha equiparato detto giudizio, e quello successivo che si svolge dinanzi ad essa, a quello giurisdizionale amministrativo (come dimostra il frequente richiamo alle disposizioni dettate dal Codice del processo amministrativo), con conseguente applicazione dei principi che allo stesso presiedono, primo fra tutti il principio del giusto processo e della tutela piena ed effettiva. Corollario obbligato di tale premessa è la possibilità del ricorrente di introdurre motivi nuovi ove, nel corso del giudizio, siano palesati, anche grazie alle argomentazioni difensive delle controparti e alla documentazione versata in atti, vizi del procedimento/provvedimento non conosciuti al momento dell’instaurazione del giudizio. In tale ipotesi il termine (nella specie di trenta giorni) per censurare tali vizi comincia a decorrere dalla loro conoscenza.
E’ dunque ammissibile la contestazione dei vizi conosciuti solo nel corso del giudizio, effettuata con memoria presentata dall’Associazione OMISSIS il 19 dicembre 2010, in vista dell’udienza del 19 gennaio 2011, trasmessa alle controparti e sulla quale queste si sono ampiamente difese.
Il Collegio ritiene, infatti, che non possa trovare applicazione il principio, elaborato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, che esclude l’ammissibilità, per i soli ricorsi in materia elettorale, di nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure. Alla base di tale affermazione è, infatti, la necessità di garantire la celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire il corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto del principio di democraticità delle stesse (Cons.St., sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345).
Ad avviso del Collegio nel contenzioso elettorale per la nomina degli organi di una Federazione sportiva tale necessità non è tanto pressante da giustificare il sacrificio dell’effettività della tutela giurisdizionale, sacrificio indubbio nel caso in cui si inibisca la possibilità di censurare vizi del procedimento di cui si è venuti a conoscenza solo in un momento successivo alla proposizione (tempestiva) dell’atto introduttivo del giudizio.
6. Con la seconda censura, sempre dedotta con il terzo motivo, si afferma che illegittimamente dinanzi all’Alta Corte di Giustizia non è stato possibile procedere in contraddittorio alla formazione delle prove, essendo stata l’audizione dei testi svolta dal solo avv. Camilli, Capo dell’Ufficio legale del CONI.
Anche questa censura deve essere disattesa.
Occorre innanzitutto evidenziare che nella riunione del 4 luglio 2011 l’Alta Corte di Giustizia ha rinviato l’udienza proprio per consentire alle parti di prendere visione, in contraddittorio, della documentazione acquisita in originale. Né si potrebbe ritenere che l’aver affidato al Capo dell’Ufficio legale del CONI gli incombenti istruttori possa aver leso il principio della par condicio tra le parti del giudizio, atteso che l’avv. Camilli ha svolto un’attività di “oggettiva” raccolta di dati la cui interpretazione, al fine dell’accertamento dell’esistenza o meno dei denunciati profili di illegittimità, è stata effettuata dalla sola Alta Corte di Giustizia. Irrilevante è, infine, la partecipazione alle audizioni di soggetti di madrelingua tedesca, trattandosi di altoatesini che conoscono perfettamente anche la lingua italiana.
7. Con la prima censura del quarto motivo si afferma che il ricorso dell’Associazione Sai avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, atteso che, come aveva correttamente rilevato la Commissione di secondo grado dichiarando inammissibile il gravame della OMISSIS, solo il socio dissenziente o assente è legittimato a proporre ricorso contro l’assemblea federale elettiva. L’Associazione OMISSIS era presente all’assemblea e ha espresso il proprio voto e quello dei soggetti che l’avevano delegata senza eccepire alcun profilo di illegittimità. Solo all’esito (per essa negativo) delle votazioni ha deciso di proporre ricorso alla Commissione di Giustizia e di Disciplina di secondo grado.
La censura non è condivisibile atteso che il principio richiamato dal ricorrente si applica alle delibere assembleari che il soggetto, che ha partecipato alla votazione, ha contribuito ad adottare e non anche alle riunioni convocate per eleggere i rappresentanti di un organo. In questa ipotesi, infatti, l’interesse a ricorrere sorge solo nel momento in cui la procedura elettorale si conclude con esito sfavorevole. E ciò a prescindere dalle circostanze, che assumono carattere assorbente, che: a) l’art. 46, comma 6, del ROF legittima a ricorrere avverso i risultati elettorali “ogni avente diritto al voto”, senza alcuna limitazione e b) alcune delle irregolarità sono emerse solo in corso di causa e non avrebbero potuto formare oggetto di denuncia da parte della OMISSIS in occasione del procedimento elettorale.
8. E’ altresì priva di pregio la seconda censura, anch’essa dedotta con il quarto motivo di ricorso, con la quale si afferma l’erroneità della decisione dell’Alta Corte nella parte in cui ha accolto il motivo relativo alle irregolarità ed incongruenze riscontrate nel verbale dell’assemblea, senza considerare il valore fidefaciente che esso, in quanto atto pubblico, assume.
E’ noto che il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cons. Stato, V Sez. 27 aprile 2006 n. 2372; T.A.R. Pescara 7 gennaio 2005 n. 5; T.A.R. Lazio, II Sez., 2 settembre 2005 n. 6527). Dunque, la prova piena, fino a querela di falso, non si estende alla veridicità del contenuto verbalizzato ma solo alla circostanza che quanto trascritto è fedele a ciò che è stato dichiarato. Nella specie il notaio verbalizzante si è limitato a trascrivere quanto gli è stato riferito dalla Commissione Verifica Poteri in merito ai fatti e alle operazioni elettorali svolte; non ha attestato la veridicità contenutistica di quanto trascritto.
Correttamente dunque l’Alta Corte di Giustizia ha chiarito che “il verbale si limita a riportare la lettura da parte del Presidente FISI o di suo delegato o da parte del Presidente dell’assemblea di tre dichiarazioni sull’entità numerica complessiva dello stato degli accreditamenti rese sotto forma di Comunicato della Commissione Verifica Poteri, consistenti nel riferire solo su dati numerici cumulativi. Il verbale del notaio non contiene alcuna attestazione che le risultanze dichiarate da altri si riferiscano a fatti ed operazioni compiute e attestate in sua presenza, di cui si possa dare efficacia di prova piena. Questa prova riguarda solo il fatto che vi è stata lettura della comunicazione e sono stati allegati al verbale tre allegati (lett. A, B, C con il testo del comunicato firmati dal Presidente della Commissione Verifica Poteri)”.
9. Un chiarimento in fatto risulta necessario per l’esame delle censure in cui si articola il sesto motivo.
Nella sua decisione la Corte ha preso atto che il numero dei “voti accreditati in Assemblea” era pari a n. 116.241. Ne ha dedotto che, condizione necessaria perché uno dei concorrenti fosse dichiarato Presidente in prima valutazione, è che i suoi voti superassero il 50% + 1 dei voti “accreditati”, cioè dei soggetti aventi diritto al voto. Ha quantificato detto quorum minimo in n. 58.061 voti accreditati. Ha preso atto che i voti “accreditati” al ricorrente, in sede di costituzione dell’Assembla dei votanti, era a pari a n. 58.766, e quindi superiore al minimo richiesto (n. 58.061) per la nomina in prima votazione, mentre i voti accreditati al controinteressato Ghilardi erano largamente inferiori al minimo (n. 56.009).
Sul presupposto che l’obiettivo realisticamente perseguito dall’attuale controinteressato non era il capovolgimento dell’esito elettorale mediante il riconoscimento di voti ad esso negati ma il rinnovo delle votazioni, che gli avrebbe consentito di coltivare la chance di risultare vittorioso nelle elezioni rinnovate, la Corte ha preso in esame i voti “accreditati” al Presidente eletto (n. 58.766), e da essi ha sottratto n. 3932 voti illegittimamente attribuiti. Di conseguenza ha concluso che, per effetto dei disposti annullamenti, il totale dei voti “riconoscibili” a OMISSIS (n. 54.834) era ampiamente inferiore a quello necessario per la nomina in prima votazione (già quantificato in n. 58.061).
Ha aggiunto che la situazione non sarebbe suscettibile di mutamento in melius per l’odierno ricorrente se il 50% dei voti necessari per la nomina immediata fosse calcolato non sul quorum costitutivo individuato in n. 116.121 voti accreditati, ma dopo aver già sottratto ad esso n. 1.071 voti, probabilmente non accreditabili perché afferenti a voti non spettanti (ma non a quelli spettanti ma irregolarmente esercitati in sede di votazione).
In ogni caso, ad avviso della Corte, l’adesione a questa subordinata comporterebbe che il quorum strutturale scenderebbe da n. 116.121 a n. 115.000; il 50% + 1 di quest’ultimo si attesterebbe su n. 57.526, non raggiungibile dall’attuale ricorrente sulla base della somma dei voti a lui iussu judicis riconosciuti.
Ciò chiarito in fatto, il Collegio passa all’esame delle censure dedotte avverso la decisione dell’Alta Corte di sottrarre voti che sarebbero stati illegittimamente assegnati al sig. OMISSIS.
I voti sottratti al ricorrente riguardano diverse situazioni, tra cui 43 schede di voto attribuite manualmente, con conseguente annullamento di n. 2.861 voti, nonché n. 9 deleghe corrette dal delegante, con conseguente annullamento di 686.
10. Il primo annullamento da parte della Corte, ampiamente contestato dal ricorrente (prima censura del sesto motivo), riguarda 43 schede nelle quali il segno di voto era stato espresso con una croce sul nome del candidato scelto anziché con un trattino, come richiesto, con la conseguenza che non sarebbero state “lette” dal cd. lettore ottico. Giova precisare che le suddette schede, e i correlativi voti espressi in favore del ricorrente (n. 2.861), sono stati dichiarati nulli dalla Corte non perché il segno di croce, rifiutato dal lettore ottico, era stato corretto manualmente dalla Commissione verifica poteri, ma con mero richiamo all’art. 43, comma 1, lett. b), ROF, che ritiene nulla la scheda se questa “presenta dei segni non tipografici con i quali l’elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere”.
Osserva a questo proposito il Collegio, richiamando principi da tempo acquisiti nella giurisprudenza del giudice amministrativo, che il segno di riconoscimento, per raggiungere lo scopo, deve essere tale da rendere possibile l’individuazione del soggetto che ha espresso il voto. Nella specie il segno apposto in luogo dell’annerimento dello spazio vicino al nome del candidato, unitamente alla circostanza che nella relativa scheda è indicato (di lato a sinistra) il numero di voti corrispondenti alla scheda stessa, è tale da rendere possibile l’individuazione del votante.
11. Con una seconda censura, anch’essa dedotta con il sesto motivo, si contesta l’annullamento di n. 9 deleghe (e dei 686 voti che la Corte assume essere ad esse connessi), disposto dalla stessa Corte sul rilievo che sul loro testo letterale il nominativo dell’originario delegato risultava cancellato e sostituito con altro nominativo dal delegante, ovviamente prima della sua formale consegna all’organo competente a riceverla.
Anche questa censura, ad avviso del Collegio, deve ritenersi infondata, non potendo il delegante limitarsi a cancellare, con un tratto di penna, il nome di un delegato e sostituirlo con altro, non essendo tale manifestazione di volontà inequivoca dell’effettiva intenzione di cambiare il delegato. Ben avrebbe potuto tale correzione essere stata effettuata dolosamente da soggetto diverso dal delegante. E’ ben vero che l’art. 32, comma 2, del ROF condiziona la validità della delega solo al fatto che per la sua presentazione sia utilizzato un “mezzo idoneo ad attestarne la provenienza” senza escludere che il suo contenuto possa essere modificato dall’estensore prima che la presentazione sia formalizzata. E’ altresì vero, però, che un mutamente del delegato avrebbe dovuto essere operato in modo da rendere in equivoca la sua riconducibilità al delegante.
12. A fronte della dichiarata infondatezza di tutti i motivi il Collegio ritiene non opportuno affrontare la questione relativa al corretto criterio da seguire per individuare il quorum necessario perché l’elezione sia considerata valida (id est il numero degli accreditati, come afferma l’Alta Corte, o quello degli effettivi votanti, come ritiene invece il ricorrente) non volendosi condizionare la futura attività della Federazione.
13. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011