T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10771/2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Missaglia e Antonino Strano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Strano, in Roma, Via Aureliana n. 53;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Milizie n. 106; Federazione Ginnastica d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Nibby n. 7;

Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni, Presidente della Federazione Ginnastica D'Italia, Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica D'Italia, Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ginnastica D'Italia, Commissione di Giustizia e Disciplina di II Grado, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS;

per l'annullamento

della decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. n. 15/2013 del 23 maggio 2013, il cui dispositivo è stato comunicato in data 11 giugno 2013;

di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., notificato in data 1.3.2013 e depositato in data 11.3.2013 nonché con il successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 11.4.2013;

nonché di tutti gli atti e/o i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Federazione Ginnastica D'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell'Assembla Ordinaria Elettiva, tenutasi in Roma, in data 15.12.2012, si è proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica Italiana (d’ora in poi, per brevità, soltanto F.G.I.), del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione di Giustizia di secondo grado.

In tale occasione le operazioni di votazione si sono svolte tutte esclusivamente per il tramite degli strumenti informatici, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012, ossia senza la votazione e conseguentemente lo scrutinio cartaceo.

Si è proceduto, in primo luogo, all’elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, dei Componenti del Consiglio Direttivo Federale, relativamente alle quali ultime votazioni, per quel che concerne la quota degli atleti, dopo la prima elezione, ne è stata effettuata una ulteriore a causa, come si legge nel verbale di assemblea "di un problema del sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due, così come normato dall'art. 15, comma 4 dello Statuto Federale che cita testualmente: Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili".

Il sig. OMISSIS si è allontanato dal luogo in cui si celebrava l'assemblea, all'esito della prima votazione, e non vi ha più fatto ritorno.

Le predette operazioni elettorali si sono concluse con la comunicazione in aula all'Assemblea tramite uno schermo di tutti risultati, con successiva proclamazione degli eletti alle cariche federali di cui trattasi.

In data 19.12.2012, il sig. OMISSIS ha presentato ricorso al Consiglio Federale della F.G.I. avverso la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla predetta Assemblea Ordinaria Elettiva.

All'esito del procedimento endofederale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non era stato "preannunciato in Assemblea e verbalizzato", come previsto dall'articolo 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I. .

Il sig. OMISSIS ha, quindi, impugnato la pronuncia del Consiglio Federale dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., in data 11.3.2013, e successivamente, in data 11 aprile 2013, ha formulato ricorso per motivi aggiunti. L'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell’assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.

In merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. OMISSIS, ancora presente, aveva omesso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata.

L’Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).

L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.

Successivamente al deposito della decisione dell'Alta Corte, il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I., ha provveduto, con la deliberazione del 23.7.2013, ad indire l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti per il giorno 7 settembre 2013.

La predetta deliberazione è stata impugnata da parte del ricorrente, in data 3.9.2013, dinanzi all'Alta Corte, con contestuale richiesta dell'emissione di apposita istanza cautelare, che è stata respinta, in data 19.9.2013, da parte del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. .

In data 7.9.2013 si sono regolarmente tenute le predette elezioni e sono stati eletti, come rappresentanti degli atleti, la sig.ra OMISSIS, peraltro già eletta all'esito della seconda votazione tenutasi in data 15.12.2012, ed il sig. OMISSIS.

Con il ricorso in trattazione, di cui al rg. n. 7721/2013, il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 nonché tutti gli atti presupposti e comunque connessi puntualmente indicati nell’epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

- Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 - nelle parti in cui, rilevata la fondatezza di alcuni dei vizi dedotti con il ricorso principale e conseguentemente disposto l'annullamento delle votazione (prima e seconda) della componente atleti del consiglio direttivo federale della Federazione ginnastica d'Italia, non ha ritenuto che tali vizi avessero portata invalidante anche con riferimento a tutti gli atti della 95° assemblea ordinaria elettiva della Federazione ginnastica d'Italia, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012 - e per incongruità della decisione per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

In particolare ha dedotto che, dalla rilevata illegittimità delle votazioni della componente "atleti" del Consiglio Direttivo Federale, doveva discendere la declaratoria di annullamento dell'intero procedimento elettorale per le considerazioni di cui di seguito.

E, infatti, in conseguenza dell'annullamento delle votazioni inerenti un'intera categoria del Consiglio Direttivo Federale, ossia quella degli "atleti", lo stesso non sarebbe in condizioni di funzionare regolarmente atteso che non è previsto il funzionamento dell'organo in assenza di tale indefettibile componente, cosicché si sarebbe dovuto procedere all’indizione di nuove elezioni in modo tale da consentire agli organi federali nel loro complesso di poter espletare correttamente le proprie funzioni.

Inoltre le norme statutarie e regolamentari non prevedono la possibilità dell’elezione di una sola categoria ma concentrano tutto il procedimento elettorale in un'unica seduta assembleare e la predetta normativa è finalizzata proprio a garantire il rinnovo dell’intero apparato delle cariche elettive.

Inoltre il vizio rilevato ha determinato una grave compromissione del principio di segretezza della votazione, fattispecie rilevata dalla stessa Alta Corte, la quale ha accertato la violazione degli articoli 12, comma 2, dello Statuto e 15, comma 9, lettera e), del Regolamento Organico della F.G.I., con la conseguenza che la decisione di procedere alla ripetizione della tornata elettorale relativa alla sola componente "atleti" del Consiglio Difettivo Federale, ha determinato una gravissima violazione del principio di sovranità dell'Assemblea nelle procedure elettive degli organi federali.

2 - Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 - nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti dell’11.4.2013 - e per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- i motivi che hanno indotto l’Alta Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rappresentati dall’essere i predetti motivi attinenti a fatti già da tempo conosciuti da parte del ricorrente anteriormente al reclamo e dall’essere mancanti i requisiti necessari, non sono fondati;

- i vizi dedotti non erano conosciuti né conoscibili al momento dello svolgimento dell’assemblea ordinaria elettiva né al successivo momento della proposizione del ricorso ma sono stati, invece, riscontrati solo a seguito della produzione documentale del 12.3.2013;

- il ricorrente aveva lasciato l’assemblea prima della conclusione dei relativi lavori ed il mancato preannuncio è conseguenza della predetta circostanza;

- lo svolgimento del procedimento endofederale è stato connotato da una totale assenza del contraddittorio.

3 - Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del giudizio in quanto dlal’accolgimento anche solo parziale del ricorso sarebbe dovuta conseguire la condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente.

4 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. - applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo di cui all’articolo 39, comma 1, c.p.a. - e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al quinto motivo del ricorso notificato in data 1.3.2013 e depositato in data 11.3.2013, interamente riproposto in questa sede, ossia eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico della F.G.I. e per violazione del principio dello spoglio pubblico delle schede elettorali.

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- non vi è stata alcuna pubblicità dello scrutinio elettronico il quale si sarebbe svolto in una sala separata rispetto alla sede assembleare non liberamente accessibile e sullo schermo sono apparsi soltanto i risultati finali letti dal segretario generale su di un foglietto che riportava i dati e non invece anche l’espletamento delle relative operazioni di scrutinio;

- è mancato il controllo pubblico dello spoglio delle schede;

- lo spoglio non si è proprio mai svolto come da dichiarazione confessoria del segretario generale in atti.

5 - Riproposizione dei motivi di censura proposti con il ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 11.4.2013 e non oggetto di vaglio dell’Alta Corte.

5.1 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 11, comma 17, del regolamento organico della F.G.I., per contraddittorietà, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.

Con espressa riserva di proposizione della querela di falso relativamente alla relazione del segretario generale del 20.3.2013 ed al verbale dell’assemblea del 15.12.2012, mancherebbe comunque la verbalizzazione con riferimento a molti punti decisivi, indicati in modo dichiaratamente non esaustivo in ricorso e, peraltro, erroneamente gli atleti assenti nella seconda votazione sono stati indicati come astenuti, essendosi legittimamente allontanati dopo la prima votazione.

5.2 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, comma 9, del regolamento organico della F.G.I. .

Non solo è mancata la pubblicità dello scrutinio ma addirittura lo scrutinio non vi è stato proprio.

5.3 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, commi 1, lett. d) e 2, dello statuto della F.G.I. e degli articoli 11, commi 13 e 15, e 15, comma 9, lett. c), del regolamento organico della F.G.I. e per violazione del principio di segretezza del voto e di libertà di espressione del voto.

La procedura è stata integralmente gestita dalla società Gisa s.r.l., società terza estranea alla F.G.I. senza che l’idoneità del relativo procedimento sia stata attestata dal C.O.N.I. e, inoltre, non vi sarebbe certezza in ordine alla segretezza del voto atteso che, nel voto ponderato, sarebbe stato identificabile sia il votante che il votato e, infine, nel badge identificativo del delegato erano inserite tutte le deleghe ed i relativi voti, con la conseguente univocità del voto indipendentemente dal delegante.

5.4 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, comma 5, 11, commi 2, lett. g) e 6, nonché 32, comma 4, dello statuto della F.G.I. e degli articoli 11, commi 7, 8, 13 e 15 e 17, e 33, comma 6, del regolamento organico della F.G.I. sotto i seguenti diversi profili:

- deleghe via fax e/o in fotocopia per le quali non sarebbe accertabile la provenienza;

- deleghe in bianco;

- deleghe compilate successivamente con medesima grafia;

- deleghe con correzione del nome del delegato e/o del delegante;

- deleghe con delegato e/o delegante privi di potere;

- deleghe non su carta intestata;

- delega conferita a due distinti soggetti.

Il totale dei voti invalidi in conseguenza dei denunciati vizi di delega ammonterebbero a n. 1498, corrispondente a circa il 42,88% dei voti accreditati, a circa il 42,91% dei voti esercitati ed a circa il 43,81% dei voti ritenuti validamente esercitati, con un decisivo impatto, pertanto sul quorum deliberativo sia in realzione alla votazione del Presidente che in relazione alla votazione del Consiglio direttivo federale e sui possibili esiti del voto finale.

Conclude il ricorrente formulando richiesta istruttoria avente ad oggetto tutta la documentazione in possesso della società OMISSIS s.r.l. .

La F.G.I. si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 6.9.2013 ed ha depositato memoria difensiva in data 16.9.2013, con la quale ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

In particolare - dopo avere puntualmente ricostruito in punto di fatto l’intera vicenda - ha dedotto che:

- il verbale dell’assemblea del 15.11.2012 fa fede assoluta ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del regolamento organico della FGI di quanto ivi rilevato

- il ricorrente non risulta avere lasciato l’assemblea alla luce del suddetto verbale;

- lo strumento informatico per lo svolgimento delle operazioni elettorali è stato introdotto ai fini della celerità dell’espressione del voto e dello scrutinio dalla deliberazione del Consiglio federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012;

- il ricorso è divenuto improcedibile, nella parte concernente il primo motivo di censura, in quanto, a seguito ed in esecuzione della decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 e sulla base del parere della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui alla nota del segretario generale del 25.6.2013, si è proceduto all’indizione dell’Assemblea straordinaria elettiva ai fini delle elezioni dei n. 2 componenti del Consiglio direttivo appartenenti alla categoria degli atleti per il giorno 7.9.2013 e nell’indicata data si sono correttamente svolte le relative operazione, senza la partecipazione del ricorrente, con la conseguente elezione dei n. 2 rappresentanti, ricorrente il quale, invece, ha impugnato con autonomo ricorso la deliberazione del Consiglio direttivo della F.G.I. di indizione delle nuove elezioni, con la conseguenza che l’interesse dello stesso si è spostato tutto sul secondo ricorso e, peraltro, la censura dedotta in via principale e che concretizzerebbe il suo interesse al ricorso - ossia l’impossibilità di corretto funzionamento del Consiglio direttivo in conseguenza della mancanza della componente rappresentata dagli atleti - è venuta meno con l’insediamento dei n. 2 nuovi eletti nel dicembre 2013;

- il ricorso, nella predetta parte, era, comunque, inammissibile ab origine, per difetto di un interesse concreto alla trattazione, in quanto il suo interesse attiene esclusivamente alla componente del Consiglio direttivo di cui alla categoria degli atleti e anche alle altre componenti di cui alle categorie dei Tecnici e delle Associazioni/Società;

- inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti del marzo 2013 proposto dinanzi all’Alta Corte e riprodotti nel ricorso in trattazione per violazione del c.p.a. e dell’articolo 21 octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in quanto:

-- attengono al merito della vicenda e, quindi, all’opportunità dell’agire amministrativo e non individuano puntuali disposizioni normative violate né specifici profili di eccesso di potere;

-- i relativi vizi erano a sua conoscenza del ricorrente da tempo e lo stesso era, pertanto, decaduto dall’azione;

-- i predetti vizi potevano essere fatti valere esclusivamente con un nuovo ricorso in unico grado dinanzi al Consiglio direttivo, stante il divieto di proposizione di motivi nuovi dinanzi all’Alta Corte;

- il ricorrente è venuto meno all’obbligo di diligenza sullo stesso incombente ed ha adempiuto, pertanto, al mandato conferitogli dagli altri atleti solamente in parte;

- inammissibilità del ricorso introduttivo nel motivo di censura concernente la compensazione delle spese del giudizio per mancanza di alcuna argomentazione effettiva a supporto della censura stessa;

- inammissibilità della censura con la quale è dedotta la violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato per mancanza della specificazione delle domande rimaste disattese in concreto;

- irrilevanza dell’essersi lo scrutinio svolto in sala separata dalla sala assembleare in quanto il server all’interno del quale l’elaboratore ha calcolato il numero dei voti ricevuti era situato all’interno della sala di voto il cui accesso non era assolutamente inibito al pubblico e nessuno dei presenti ha, peraltro, contestato che lo scrutinio non fosse pubblico;

- competenza del Consiglio direttivo a decidere sul ricorso del ricorrente del dicembre 2012

- mancanza del dedotto conflitto di interessi per la presenza all’interno del Consiglio direttivo dei n. 2 atleti eletti a seguito della votazione impugnata, in quanto

-- non è prevista nell’ordinamento sportivo alcuna alternativa in ordine all’organo competente alla decisione;

-- il voto dei n. 2 atleti non assume valore determinante atteso il numero dei componenti del Consiglio direttivo, potendosi, comunque, questi astenersi dalla decisione;

- irrilevanza della mancata costituzione di un contraddittorio con il ricorrente o della sua convocazione ai fini della regolarità della decisione del ricorso sulla base della normativa in materia proprio in quanto non si tratta di un procedimento disciplinare;

- irrilevanza in concreto della deduzione di cui da ultimo, essendo stato legittimamente il ricorso dichiarato inammissibile sotto l’indicato profilo;

- originaria inammissibilità del ricorso proposto al Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 15, comma 11, del regolamento organico della F.G.I. per il mancato preannuncio del reclamo in sede assembleare e mancata contestazione della legittimità della predetta disposizione;

-- il ricorrente risulta presente all’assemblea fino alla sua conclusione come da verbale fidefacente ai sensi dell’articolo 11, comma 17, del regolamento organico della F.G.I., nel quale sono riportati gli allontanamenti di altri elettori, mentre invece il ricorrente risulta non avere espressamente richiesto la predetta annotazione a verbale;

-- vizi facilmente rilevabili in conseguenza della sua presenza all’assemblea;

-- circostanza del suo allontanamento non adeguatamente comprovato in atti;

- mancata contestazione delle modalità di voto della prima elezione, laddove ha potuto constatare che il terminale non dava la possibilità di esprime i due voti spettanti per la componente relativa agli atleti e conseguente mancanza di diligenza nell’attendere la proclamazione degli eletti;

- l’invito ad effettuare una seconda votazione della componente degli atleti è stato legittimo in quanto:

-- rivolto subito dopo che la circostanza del non corretto funzionamento dei terminali informatici è stata fatta presente ed è intervenuto, comunque, quando erano ancora in corso le operazioni di voto relative ai componenti dei Tecnici e delle Associazioni/Società e non era ancora stata effettuata la proclamazione degli eletti;

-- il voto già espresso doveva considerarsi di per sé nullo in conseguenza dell’accertato erroneo procedimento informatico;

-- l’intera Assemblea ha preso atto della circostanza di cui sopra e nessuno dei presenti ha contestato la decisione di procedere ad una seconda votazione;

- la votazione si è svolta regolarmente in quanto:

-- è stato, comunque, rispettato il quorum richiesto dall’articolo 15, comma 6, del regolamento organico atteso che, al predetto fine, è necessaria solo la presenza fisica e non anche l’espressione concreta del voto;

-- erano presenti tutti e 49 gli accreditati per la componente atleti;

-- è nel pieno diritto degli accreditati presenti astenersi dalla votazione per cui nessuna illegittimità consegue all’accertamento di n. 20 accreditati astenuti sui n. 49 presenti;

-- comunque con i n. 29 presenti si sarebbe raggiunto il quorum del 33% necessario e di cui sopra;

-- nessuno ha mai chiesto l’accertamento del predetto quorum il quale sarebbe rimasto inalterato per tutta la durata dell’assemblea e delle operazioni di voto;

- lo scrutinio si è svolto regolarmente in quanto:

-- il requisito della pubblicità delle suddette operazioni e di cui all’articolo 15, comma 9, del regolamento organico attiene alle tradizionali operazioni di votazione, con l’inserimento della busta contenente l’espressione del voto nell’apposita urna, e di scrutinio, con la valutazione delle predette schede, e non trova, invece, modo di esplicazione nel caso di operazioni elettorali svolte con il sistema elettronico ed informatico in cui, appunto, il computo del voto è effettuato in modo istantaneo dall’elaboratore e la pubblicazione dei risultati è effettuato direttamente sullo schermo, il quale era posto all’interno della sala in cui si svolgeva l’Assemblea;

- il ricorrente non rappresenta come sarebbe venuto a conoscenza nello specifico della circostanza di cui sopra;

- l’elezione di una sola componente del Consiglio direttivo non è illegittima in quanto:

-- sebbene non espressamente prevista in alcuna disposizione dello statuto, non è, tuttavia, nemmeno espressamente vietata nello stesso;

-- dal combinato disposto degli articoli 11, comma 6, e 14, comma 7, emerge indirettamente che la predetta operazione sarebbe consentita laddove vi è il riferimento al plurale alle “Assemblee”;

-- non è rilevato il motivo per il quale l’irregolarità nell’elezione di una componente del Consiglio direttivo dovrebbe necessariamente determinare come conseguenza anche la ripetizione delle operazioni elettorali relativamente alle altre e distinte componenti che hanno alla base un autonomo e distinto corpo elettorale;

- i calcoli effettuati dal ricorrente ai fini della prova di resistenza sono viziati da un equivoco logico-matematico;

- inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse relativamente alla censura avente ad oggetto le deleghe asseritamente false in quanto la contestazione della delega asseritamente falsa può essere effettuata esclusivamente da parte del delegante usurpato;

- infondatezza della censura avente ad oggetto le deleghe per i medesimi profili esposti nella memoria di replica sui motivi di aggiunti depositata dinanzi all’Alta Corte richiamata;

- intento meramente dilatorio della richiesta istruttoria avente ad oggetto la documentazione in possesso della società Gisa s.r.l. la quale, peraltro, non è stata evocata nel presente giudizio e conseguente inammissibilità nella predetta parte del ricorso.

Il C.O.N.I. si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 13.8.2013 ed ha depositato memoria difensiva in data 17.9.2013, con la quale, dopo avere a sua volta ripercorso in punto di fatto ed in modo diffuso l’intera vicenda, ha, in via preliminare, dedotto l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

In particolare ha rilevato:

- l’inammissibilità per carenza di interesse da parte del ricorrente in quanto - atteso che un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione comporterebbe necessariamente la caducazione integrale della decisione impugnata - verrebbe meno anche la parte della predetta decisione favorevole al ricorrente e su cui si basa l'intera tesi difensiva dello stesso;

- l’inammissibilità originaria del ricorso proposto al Consiglio federale in quanto il ricorrente, non ha osservato la cosiddetta "pregiudiziale sportiva" di cui all'articolo 3 del D.L. n. 220/2003, ormai acquisita siccome legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia endofederali e, solo a conclusione dei procedimenti interni, permette di rivolgersi al giudice amministrativo nei limiti della sua giurisdizione;

- l’inammissibilità degli altri motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo all’Alta Corte in quanto non originariamente contenuti nel ricorso proposto al Consiglio Direttivo, ossia in quanto il giudizio che si svolge dinanzi all’Alta Corte ha natura impugnatoria e, pertanto, riguarda esclusivamente le questioni legittimamente introdotte nel giudizio svolto dinanzi al Consiglio Direttivo Federale;

- l’inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all’Alta Corte in quanto dinanzi all'Alta Corte, come rilevato nella decisione impugnata, non poteva instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione impugnata, proprio perché altrimenti si sarebbe instaurato un giudizio del tutto nuovo vertente su atti che non avevano formato oggetto dell'impugnazione originaria del Consiglio Direttivo su cui l'Alta Corte doveva pronunciarsi;

- l’inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all’Alta Corte in quanto il ricorrente intendeva impugnare atti e/o sottoporre all'attenzione dell'Alta Corte circostanze ad esso ben note al momento della presentazione del ricorso principale proposto dinanzi alla stessa, con conseguente preclusione alla tardiva impugnazione, o comunque atti aventi una eventuale portata lesiva del tutto autonoma, i quali presenterebbero presunte irregolarità del tutto estranee al giudizio incardinato o comunque per le quali il ricorrente aveva omesso il preannuncio di reclamo ai sensi del comma 11 dell'art. 15 del regolamento organico della F.G.I.;

- l’inammissibilità del ricorso per genericità in quanto, in più parti, lo stesso si basa esclusivamente su contestazioni di mero fatto non incidenti sulla formazione della volontà assembleare e tendenti sostanzialmente ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali, finalità inammissibile nei giudizi elettorali secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia ed ivi richiamato;

- l’inammissibilità per difetto di interesse concreto a ricorrere in materia elettorale da parte di chi faccia valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali, come nel caso di specie;

- l’inammissibilità per difetto di interesse concreto in quanto, attesa la sua precipua qualifica di atleta, le uniche operazioni di voto che il ricorrente aveva il diritto di censurare perché venissero ripetute, come disposto dall'Alta Corte, erano esclusivamente quelle relative alla componente atleti del Consiglio Direttivo Federale;

- l’inammissibilità per difetto di interesse concreto in quanto, di fatto, ad una eventuale "prova di resistenza", anche escludendo dal computo totale i n. 1498 voti contestati in ricorso, il risultato elettorale espresso all'esito dell'Assemblea elettiva del 15 dicembre 2012 non cambierebbe;

- l’infondatezza nel merito della censura secondo cui l'annullamento delle sole votazioni relative alla componente atleti del Consiglio direttivo Federale non permetterebbe al predetto organo federale di funzionare regolarmente, in quanto l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della F.G.I. prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, di cui uno eletto nella categoria degli atleti, di cui una eletta nella categoria delle atlete e di cui uno eletto nella categoria dei tecnici e, al comma 7, dispone ancora che, ai fini della validità delle riunione del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e, pertanto, considerato che la componente atleti all'interno del Consiglio Direttivo consta di due unità, il predetto organo federale poteva, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni anche in assenza della loro nomina;

- la decisione di ripetere le operazioni di voto solo ed esclusivamente per la componente atleti, convocando i Grandi Elettori, è stata una scelta che non ha inciso in alcun modo sull'esito del complessivo risultato elettorale, considerato che tutte le ulteriori operazioni di voto venivano svolte regolarmente e non venivano impugnate in alcun modo;

- non è stato violato, attraverso la pubblicazione del nominativo dei votanti, degli astenuti, dei voti espressi e riportati, il principio della segretezza della votazione

- l’insussistenza della violazione del principio del contradditorio da parte del Consiglio Direttivo Federale il quale ha seguito pedissequamente il procedimento previsto dalla normativa federale in materia;

- l’infondatezza della censura avente ad oggetto la compensazione delle spese del relativo procedimento disposta da parte dell’Alta Corte in quanto - attesa la complessità della vicenda - l'Alta Corte non poteva che disporre la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro previsto dall'art. 11 del Codice dei Giudizi dell'Alta Corte ed atteso che, nel predetto codice, non vi è alcuna disposizione che obbliga l'organo giudicante a liquidare le spese di giudizio in favore dell'istante in caso di accoglimento della propria istanza e, quindi, a maggior ragione, in caso di accoglimento parziale e di vicenda particolarmente complessa;

- l’infondatezza della censura con la quale è stata dedotta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, concretizzatasi nell’omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso, riguardante la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 comma 9, lettera f del R.O. della FGI, la violazione e/o falsa applicazione del principio di spoglio pubblico delle schede elettorali”, in quanto, per orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, il vizio di omessa pronuncia sul provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile e, invece, nel caso di specie, come sarebbe agevole riscontrare dalla motivazione della sentenza impugnata dell’Alta Corte, il detto motivo di censura è stato implicitamente ritenuto privo di fondatezza, in virtù della circostanza che la supposta illegittimità derivava, come precisato, da pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazione avverso cui il ricorrente ha omesso il preannuncio di reclamo;

- l’infondatezza della censura con la quale sono state contestate le modalità attraverso le quali è avvenuto lo scrutinio elettronico dei voti, perché non avrebbe garantito la pubblicità dei risultati, atteso che la registrazione dei voti è stata effettuata in tempo reale, attraverso un server dedicato presente nella sala dell'Assemblea, e che le operazioni elettorali si sono concluse con la pubblicazione di tutti i risultati tramite uno schermo elettronico posto nella predetta sala, a seguito della quale sono stati proclamati gli eletti.

Con la memoria del 22.9.2014 il ricorrente ha replicato alle memorie avversarie, deducendo che:

- l’eccezione di improcedibilità asseritamente conseguente all’indizione delle nuove elezioni per la data del 7.9.2013, correttamente svoltesi, è destituita di fondamento in quanto la relativa deliberazione è stata puntualmente impugnata dinanzi a questo tribunale con ricorso connesso nell’oggetto e con il quale è stata richiesta la riunione ai fini della trattazione congiunta;

- l’eccezione di inammissibilità per carenza di un interesse concreto in conseguenza della qualifica del ricorrente in termini di grande elettore per la componente degli atleti è tardiva in quanto proposta per la prima volta soltanto in questa sede e, comunque, è destituita di fondamento, in quanto atteso che l’assemblea a norma di statuto è convocato in modo unitario, lo stesso ha interesse a sindacare nella totalità le relative operazioni elettorali;

- l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse in quanto l’accoglimento del ricorso in questa sede comporterebbe la caducazione integrale della decisione impugnata compresa la parte favorevole al ricorrente è destituita di fondamento in quanto ne conseguirebbe a rigore l’inammissibilità di impugnazioni finalizzate, invece, alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti;

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata articolazione di specifici motivi di censura è destituita di fondamento in quanto dalla prospettazione delle argomentazioni spese all’interno dello stesso è chiaramente evincibile il dedotto eccesso di potere per difetto di idonea motivazione resa a supporto della pronuncia impugnata;

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui ripropone pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi all’Alta Corte perché questioni estranee al giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio direttivo è destituita di fondamento in quanto, da un lato, è proprio l’Alta Corte che ha dichiarato i predetti motivi inammissibile e, dall’altra, la conoscenza delle circostanze in punto di fatto assunte alla base della formulazione dei predetti motivi è stata acquisita da parte del ricorrente soltanto a seguito della presentazione del ricorso principale alla predetta Alta Corte, non essendosi dato riscontro alla sua relativa istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata in data antecedente alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio direttivo che ha, invece, trovato soddisfazione, almeno parziale, soltanto a seguito di apposita istruttoria da parte dell’Alta Corte.

Nel merito ha ribadito i propri motivi di censura di cui al ricorso introduttivo rilevando che:

- il Consiglio direttivo non può legittimamente funzionare senza la nomina di parte della sua componente;

- non esiste un onere giuridico gravante in capo all’elettore di permanere in assemblea fino alla proclamazione degli eletti;

- la cd. pregiudiziale sportiva non trova spazio nel caso concreto in quanto a quel momento i vizi dedotti non erano né conosciuti né conoscibili in quanto rilevabili esclusivamente a seguito dell’acquisizione documentale del marzo 2013;

- un eventuale nuovo ricorso con il quale il ricorrente avesse dedotto i predetti motivi aggiunti dinanzi al Consiglio direttivo sarebbe stato inutile in quanto, da un lato, il Consiglio agiva in palese conflitto di interessi e, dall’altro, la decisione sarebbe stata scontata nel senso della sua inammissibilità per il mancato preavviso di impugnazione in sede di assemblea in applicazione del predetto principio della cd. pregiudiziale sportiva;

- i motivi aggiunti in materia elettorale sono ammissibili ove incentrati su censure aventi ad oggetto la documentazione acquisita al processo a seguito di istruttoria;

- la mancata audizione del ricorrente nel giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio direttivo ha impedito allo stesso la formulazione di nuovi profili di censura in quella sede.

Ha, inoltre, più diffusamente argomentato le censure aventi ad oggetto l’irregolarità delle operazioni di voto nonché il conflitto di interessi nel quale ha operato il Consiglio direttivo e la violazione in quella sede del principio del contraddittorio, per la sua mancata audizione, richiamando le difese svolte sul punto nelle proprie memorie depositate nel giudizio e rilevando che il giudizio endo-federale si deve svolgere nel rispetto dei principi del giusto processo.

Ha, infine, insistito sulla cd. prova di resistenza che sicuramente troverebbe applicazione con riferimento a tutte le componenti del Consiglio direttivo.

Con memoria di replica del 27.9.2014 la F.I.G. ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di tardività della propria eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto ed attuale in quanto proposta con il primo atto difensivo in questa sede giurisdizionale. Ha, inoltre, insistito ai fini dell’accoglimento della predetta eccezione sotto il profilo dell’essere quelli dedotti motivi nuovi rispetto all’articolazione del ricorso endo-federale e, pertanto, inammissibili dinanzi alla Alta Corte ed ancora a maggior ragione in questa sede, in quanto la difesa del ricorrente al riguardo - sicura dichiarazione di inammissibilità per violazione dell’obbligo di preannuncio del ricorso in sede di assemblea in caso di eventuale proposizione dei suddetti motivi aggiunti in un autonomo ricorso al Consiglio direttivo - non coglie il punto. La previsione negativa sull’esito di un reclamo doveroso al Consiglio non lo legittimava a saltare un grado di giudizio, rivolgendosi direttamente all’Alta Corte.

Ancora in via preliminare rileva la mancata contestazione da parte del ricorrente della modalità di voto elettronico cui, invece, ha prestato acquiescenza dando il proprio voto nella prima tornata della seduta elettorale e il sostanziale riconoscimento della mancanza della cd. prova di resistenza per quanto attiene, almeno, al Presidente federale.

Nel merito rileva che alcuna dichiarazione confessoria in ordine all’illegittimità delle operazioni elettorali è mai stata resa da parte del segretario generale, soggetto peraltro non specificatamente evocato nel presente giudizio.

Quanto, infine, alla richiesta istruttoria, da atto che la stessa è stata disattesa dalla stessa Alta Corte.

Il ricorrente ha depositato in data 29.12.2014 documentazione integrativa concernente la complessiva vicenda di cui trattasi.

Con memoria del 30.12.2014 il C.O.N.I. ha fatto rinvio alle proprie precedenti difese, puntualizzando alcune delle argomentazioni ivi spese. In particolare, ha insistito ai fini dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, in conseguenza dell’indizione e della conclusione regolare delle nuove elezioni per la componente degli atleti del Consiglio direttivo ed ai fini delle eccezioni di inammissibilità dei motivi di cui al ricorso introduttivo dinanzi all’Alta Corte e di cui al successivo ricorso per motivi aggiunti, in quanto gli erano note da tempo le modalità elettroniche di svolgimento delle elezioni e lo stesso aveva anche partecipato attivamente al voto.

Ha, altresì, insistito, analogamente alla F.I.G., sull’ulteriore eccezione di inammissibilità per la violazione della cd. pregiudiziale sportiva sulla base delle medesime argomentazioni spese da quest’ultima al riguardo, evidenziando che, in concreto, è lo stesso ricorrente che riconosce di non avere effettivamente rispettato la predetta pregiudiziale ma sulla base di un’argomentazione assolutamente non condivisibile, non potendosi ritenere che il Consiglio si trovasse in un conflitto di interessi che ne avrebbe dovuto sostanzialmente paralizzare nel caso di specie la relativa attività di competenza. Anche il C.O.N.I. nega l’esistenza di dichiarazioni confessorie del segretario generale della federazione nel senso indicato in ricorso.

Per quanto attiene, poi, alla censura relativa alle deleghe, ne rileva l’infondatezza nel merito atteso che l’unico requisito richiesto per queste ultime è la forma scritta, che risulta essere stata sempre rispettata, e che in mancanza di esplicito disconoscimento non si può prescindere dalle stesse. Infine, quanto alla qualità del soggetto delegante, rileva che ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dello statuto federale, la delega può essere attribuita dai legali rappresentanti delle associazioni sportive anche ai dirigenti in carica.

Infine, con la memoria del 5.1.2015, la F.I.G. ha approfondito alcune delle difese già in precedenza articolate nei propri scritti difensivi in atti, con particolare riguardo alla validità dei mandati elettorali ed alla cd. prova di resistenza, concludendo, in via principale, ai fini della dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso in trattazione e, in via subordinata, ai fini della sua reiezione nel merito, siccome infondato per tutte le argomentazioni diffusamente spese nei propri atti.

Alla pubblica udienza del 21.1.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da sperato verbale di causa.

DIRITTO

1 - In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni preliminari in rito di inammissibilità del ricorso la quale è stata dedotta sotto molteplici profili da entrambe le resistenti F.G.I. e C.O.N.I. nonché l’eccezione di improcedibilità dello stesso.

Poiché, tuttavia, mentre alcune delle predette eccezioni di inammissibilità interessano nel complesso ed in radice l’intero ricorso, altre, invece, attengono in modo specifico ai singoli motivi di censura articolati in ricorso. Si ritiene, pertanto, di dovere seguire nella relativa trattazione delle numerose eccezioni di inammissibilità di cui da ultimo, l’ordine di proposizione dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.

E, al riguardo, è opportuno evidenziare che il ricorrente ha costruito il ricorso di cui trattasi riproponendo quasi tutti i motivi di censura articolati in precedenza sia nel ricorso principale che nel successivo ricorso per motivi aggiunti dinanzi all’Alta Corte i quali sono stati riportati in modo sostanzialmente pedissequo nel corpo del ricorso in trattazione. In particolare, il ricorrente ha suddiviso i motivi di ricorso in tre distinti gruppi, contraddistinti dalle lettere A), B) e C), ed aventi ad oggetto, rispettivamente, i tre motivi di censura di cui al ricorso introduttivo dinanzi all’Alta Corte del marzo 2013 (lett. A), il quinto motivo di cui al predetto ricorso, riproposto nel ricorso per motivi aggiunti dell’aprile 2013, asseritamente non oggetto specifico di trattazione da parte dell’Alta Corte nella impugnata decisione, avente ad oggetto il principio dello spoglio pubblico delle schede di voto, cui si aggiunge in questa sede la dedotta violazione del principio della corrispondenza tra chiesto pronunciato ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. (lett. B) e, infine, i quattro motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti dell’aprile 2013 (lett. C).

Preliminarmente all’esame delle predette eccezioni è importante puntualizzare l’ambito di cognizione del giudizio che si svolge dinanzi all’Alta Corte nonché la valenza della cd. pregiudiziale sportiva.

Quanto alla cd. pregiudiziale sportiva, in particolare, si rappresenta che la norma di riferimento è l’articolo 3 del D.L. n. 220 del 2003, il quale, al comma 1, dispone testualmente che “1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. …”.

Il richiamato articolo 3 prevede, pertanto, una condizione di ammissibilità dei ricorsi in materia in sede giurisdizionale amministrativa - nei casi di rilevanza di situazioni giuridico soggettive dedotte - che si concretizza nel previo esperimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.

Come corollario della pregiudiziale sportiva è stato, inoltre, affermato il principio del c.d. vincolo dei motivi, in base al quale, atteso che i ricorsi in sede di giustizia sportiva sono necessariamente propedeutici al successivo ricorso in sede giurisdizionale, possono essere presentati innanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinnanzi alla giustizia sportiva, mentre risulta invece preclusa la proposizione di motivi nuovi.

Per quanto attiene, poi, all’ammissibilità della proposizione in astratto di motivi aggiunti dinanzi all’Alta Corte ed aventi ad oggetto la documentazione depositata nel giudizio in corso di svolgimento dinanzi alla medesima e per i quali, pertanto, non è stato proposto preventivamente ricorso all’organo di giustizia sportiva di primo grado, valgono le considerazioni di cui seguito, nel senso, appunto, della loro astratta ammissibilità, previa verifica, ai fini della definitiva ammissibilità in concreto, tuttavia, della sussistenza degli ulteriori presupposti di ammissibilità concernenti diversi ed autonomi profili.

1.1 - Con una prima eccezione è stata dedotta l’inammissibilità per carenza di interesse da parte del ricorrente in quanto - atteso che un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione comporterebbe necessariamente la caducazione integrale della decisione impugnata - verrebbe meno anche la parte della predetta decisione favorevole al ricorrente e su cui si basa l'intera tesi difensiva dello stesso. A fondamento della dedotta prospettazione è richiamato un precedente asseritamente nei termini della sezione ( TAR Lazio-Roma, sez III, n. 10239/2011).

Il richiamato precedente dispone, tuttavia, testualmente nell’unico passaggio di interesse in questa sede ai fini invocati che “2. Affermano ancora le parti resistenti che il ricorso sarebbe irricevibile atteso che con lo stesso il sig. … impugna la decisione dell’Alta Corte di Giustizia per la sola parte in cui ha annullato la sua elezione a Presidente della FISI e non anche per la parte in cui sono state annullate le elezioni dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti, per i quali l’annullamento disposto dal giudice sportivo sarebbe divenuto definitivo.

Anche tale eccezione è priva di pregio atteso che il sig. … ha impugnato l’intera delibera dell’Alta Corte di Giustizia che, nel dispositivo, reca l’annullamento delle “elezioni degli organi al vertice della FISI svoltesi il 24 aprile 2010” e, dunque, l’annullamento delle elezioni del Presidente, dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti. La legittimazione a ricorrere e l’interesse derivano dal fatto di essere stato eletto Presidente all’esito della competizione annullata in sede di giustizia sportiva. L’eventuale accoglimento del ricorso proposto dinanzi al giudice dello Stato porterebbe alla caducazione dell’intera decisione dell’Alta Corte di Giustizia.”.

Nel precedente richiamato, pertanto, si è voluto evidenziare, in primo luogo, in punto di fatto, che l’impugnazione nel caso specifico, attesa la sua formulazione letterale, aveva in concreto ad oggetto l’intera decisione dell’Alta Corte e, dall’altro, che, comunque, l’interesse in quella sede del ricorrente - il quale era stato eletto Presidente federale a seguito di elezioni riguardanti i componenti dei diversi organi federali, ossia del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti, che erano state annullate in toto da parte dell’Alta Corte in via definitiva - all’impugnazione della decisione dell’Alta Corte anche nella parte relativa all’elezione dei componenti degli altri organi federali, era rinvenibile nella circostanza dell’essere stato eletto Presidente all’esito della competizione integralmente annullata in sede di giustizia sportiva.

E’ evidente, pertanto, che, con le predette argomentazioni, non si è voluto esprimere il principio secondo cui l’impugnazione di una decisione dell’Alta Corte comporta necessariamente la caduzione integrale della stessa anche nel caso in cui la suddetta impugnazione abbia avuto in concreto ad oggetto in modo chiaro esclusivamente una parte della predetta decisione e, nel caso specifico, la sola parte della stessa concernente la statuizione sfavorevole per il ricorrente.

Peraltro, ove si volessero effettivamente condividere le argomentazioni spese al riguardo a sostegno della relativa eccezione, ne conseguirebbe necessariamente che sarebbe preclusa per l’interessato l’impugnazione di una decisione dell’Alta Corte nella parte sfavorevole alle proprie prospettazioni poiché lo stesso sarebbe onerato dell’impugnazione integrale della medesima e ne conseguirebbe pertanto, in caso di accoglimento delle censure formulate, automaticamente la caducazione integrale della decisione, ossia anche nella parte in cui, invece, nella predetta era stata riconosciuta la fondatezza delle sue censure originarie.

Si tratta, allora, di verificare se effettivamente il ricorrente abbia interesse concreto ad impugnare la decisione dell’Alta Corte nella parte di cui trattasi, proprio in quanto concernente nella sostanza, da un lato, organi federali diversi e, dall’altro, componenti del medesimo organo federale ma rispetto ai quali questi non godeva del diritto di elettorato attivo.

1.2 - Con un’ulteriore eccezione è stato, infatti, dedotto che il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse concreto alla proposizione da parte del ricorrente in quanto:

- questi fa valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali che non è idoneo ad integrare un interesse concreto a ricorrere in materia elettorale;

- attesa la sua precipua qualifica di atleta, il suo interesse potrebbe attenere esclusivamente alla elezione della componente del Consiglio direttivo di cui alla categoria degli atleti in relazione alla quale era titolare di un diritto di elettorato attivo e non anche alle altre componenti di cui alle categorie dei Tecnici e delle Associazioni/Società; e, nella predetta parte, la decisione dell’Alta Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure di illegittimità dallo stesso articolate in sede di ricorso introduttivo riformando sul punto la sentenza del Consiglio direttivo, dopo avere rilevato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso a suo tempo proposto al Consiglio; null’altro avrebbe, pertanto, a pretendere il ricorrente né si potrebbe fare legittimamente portatore di un interesse concreto all’annullamento integrale delle elezioni degli organi federali svoltesi in data 15.11.2012.

Il ricorrente argomenta e sostiene la sussistenza del proprio interesse concreto a ricorrere sulla base della considerazione che, quanto meno il Consiglio direttivo, non sarebbe stato messo nella condizione di funzionare regolarmente in mancanza dell’elezione di una sua componente.

Quanto al primo profilo dell’eccezione deve rilevarsi che, sebbene si tratti della materia elettorale, tuttavia, in concreto, le elezioni interessate sono quelle di una federazione sportiva con la conseguenza che non si ritiene che possano pedissequamente applicarsi i principi elaborati in giurisprudenza in materia di elezioni politiche o amministrative. E, pertanto, non può disconoscersi l’interesse del ricorrente all’impugnazione di cui trattasi anche relativamente alla parte eccedente l’elezione della componente degli atleti del Consiglio federale direttivo, per la motivazione sopra espressa.

E, per quanto attiene al predetto profilo rilevato, secondo cui il ricorrente farebbe valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali è sufficiente rilevare che il ricorrente, di contro, ha articolato specifici motivi di censura avverso le operazioni elettorali di cui trattasi, i quali sono stati, peraltro, supportati da corposa documentazione.

In realtà, e ancora prima, occorre rilevare quanto segue, in relazione al secondo profilo, partendo dalla premessa che il ricorrente ha preso in concreto parte alle elezioni di cui trattasi nella qualità di rappresentante degli atleti.

Per quanto attiene, alla elezione del Presidente - premesso che non può fondatamente sostenersi che il ricorrente abbia rinunciato all’impugnazione della predetta parte in conseguenza della circostanza che nelle ultime difese non si controdeduce in modo specifico in ordine all’eventuale mancato superamento della prova di resistenza - ai fini della sussistenza dell’interesse astratto alla contestazione della regolarità delle relative operazioni, è sufficiente rilevare che, se non altro, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, il Presidente è eletto con il voto dei n. 84 rappresentanti degli atleti.

Si ritiene che, pertanto, sussista un suo interesse qualificato, in quanto elettore, a che gli organi federali tutti siano costituiti in modo conforme alla relativa normativa.

1.3 - Con un’ulteriore eccezione preliminare è stata dedotta l’inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti dell’aprile 2013 proposto dinanzi all’Alta Corte per come riprodotti nel ricorso in trattazione sotto la lett. C) per violazione del c.p.a. e dell’articolo 21 octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in quanto:

-- attengono al merito della vicenda e, quindi, all’opportunità dell’agire amministrativo e non individuano puntuali disposizioni normative violate né specifici profili di eccesso di potere;

-- i relativi vizi erano a sua conoscenza da tempo e lo stesso era pertanto decaduto dall’azione;

-- i predetti vizi potevano essere fatti valere esclusivamente con un nuovo ricorso in unico grado dinanzi al Consiglio direttivo, stante il divieto di proposizione di motivi nuovi dinanzi all’Alta Corte.

L’eccezione è destituita di fondamento in quanto in questa sede i relativi motivi di censura non possono essere dichiarati inammissibili sulla base delle considerazioni esposte atteso che, in realtà, le predette argomentazioni attengono non all’ammissibilità del ricorso proposto in questa sede ma bensì alla valutazione della sua fondatezza/infondatezza nel merito proprio nella parte in cui, con il predetto ricorso giurisdizionale, si censura la decisione dell’Alta Corte nella parte in cui ha statuito in ordine all’inammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti.

In questa sede è necessario, infatti, preliminarmente, proprio alla luce dell’articolazione del ricorso introduttivo, valutare se l’Alta Corte abbia correttamente o meno ritenuto l’inammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti sotto i dedotti profili senza entrare di conseguenza nell’esame del merito delle singole censure ivi articolate e, quindi, valutare nel merito le singole censure articolate con il predetto ricorso per motivi aggiunti.

Ma si ribadisce, entrambe le valutazioni di cui sopra attengono, in realtà, al merito del ricorso in trattazione.

1.4 - Con un’ulteriore eccezione è stata, rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo con riferimento al motivo di censura concernente la compensazione delle spese del giudizio per mancanza di alcuna argomentazione a supporto.

L’eccezione coglie nel segno e deve, pertanto, essere accolta atteso che, effettivamente, nel ricorso introduttivo la relativa censura risulta essere stata formulata in modo del tutto generico senza che sia stata svolta alcuna concreta argomentazione sulla base della quale si possa effettuare la valutazione di illegittimità richiesta.

1.5 - Con un’ulteriore eccezione è stata dedotta l’inammissibilità della censura con la quale è dedotta la violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato in quanto manca la specificazione al riguardo delle domande rimaste disattese in concreto.

L’eccezione non coglie nel segno atteso che, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha specificato in modo puntuale quale fosse il profilo esatto sotto il quale il predetto vizio è stato denunciato, profilo da rinvenirsi, appunto, nel mancato esame nel merito del quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi all’Alta Corte che, proprio in quanto non trattato nel merito, è stato specificatamente riproposto nei medesimi termini nel presente giudizio.

Si tratta, allora, in realtà, di verificare se, in concreto, nella decisione dell’Alta Corta possa rinvenirsi un’omissione di pronuncia al riguardo nei termini prospettati e, quindi, successivamente, se il predetto quinto motivo di censura sia o meno fondato nel merito, ma si tratta, all’evidenza, anche in tal caso, di valutazioni che attengono al merito del ricorso in trattazione.

1.5 - Con un’ulteriore eccezione è stata dedotta l’inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse relativamente alla censura avente ad oggetto le deleghe asseritamente false in quanto la predetta contestazione potrebbe essere effettuata esclusivamente da parte del delegante usurpato e non dal ricorrente.

L’eccezione non coglie nel segno laddove si consideri, in via preliminare, che le censure relative alle deleghe articolate nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono particolarmente elaborate ed attengono a profili che non necessariamente coinvolgono il delegante come soggetto “usurpato”, e che, comunque, un’eventuale riscontrata illegittimità delle deleghe di cui trattasi sotto i profili dedotti in ricorso potrebbe avere come conseguenza l’annullamento delle elezioni in questione, che è esattamente la finalità in concreto perseguita da parte del ricorrente con il ricorso in trattazione; il ricorrente è, pertanto, legittimato a fare valere le predette censure interessanti le deleghe ed ha, altresì, un interesse concreto al riguardo, una volta che si sia riconosciuta, come in precedenza effettuata, la sussistenza della sua legittimazione e del suo interesse alla contestazione dell’intero procedimento elettorale di cui trattasi.

1.6 - Con un’ulteriore eccezione è stata dedotta l’inammissibilità originaria del ricorso in quanto il ricorrente, non ha osservato la cd pregiudiziale sportiva di cui all'articolo 3 del D.L. n. 220/2003, la quale sarebbe oramai acquisita siccome legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, e che obbliga i soggetti interessati ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia endofederali e, solo a conclusione dei procedimenti interni, consente di rivolgersi al giudice amministrativo nei limiti della sua giurisdizione.

In realtà, nella fattispecie, non vi è spazio per la riscontrata violazione della pregiudiziale amministrativa, sulla base di quanto in precedenza esposto nelle premesse alla trattazione del merito del ricorso, e che, in questa sede, si richiama integralmente.

Nella fattispecie, tutti i motivi articolati con il ricorso introduttivo del presente giudizio erano già stati proposti dinanzi agli organi della giustizia sportiva essendo gli stessi contenuti, in parte, nell’originario ricorso al Consiglio direttivo e, per la parte eccedente, nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti proposti dinanzi all’Alta Corte.

Il problema allora si sposta necessariamente sull’ammissibilità dei motivi aggiunti dinanzi all’Alta Corte.

1.7 - Con un’ulteriore eccezione è stata, infatti, dedotta l’inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all’Alta Corte in quanto il giudizio che si svolge dinanzi all’Alta Corte ha natura impugnatoria e, pertanto, riguarda esclusivamente le questioni legittimamente introdotte nel giudizio svolto dinanzi al Consiglio Direttivo Federale e, conseguentemente, nella specie, dinanzi all'Alta Corte, come rilevato nella decisione impugnata, non poteva instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione del Consiglio impugnata in quella sede, proprio perché, altrimenti, si sarebbe instaurato un giudizio del tutto nuovo vertente su atti che non avevano formato oggetto dell'impugnazione originaria del Consiglio Direttivo su cui l'Alta Corte doveva pronunciarsi. E, analogamente, è stato ovviamente eccepito anche con riferimento agli altri motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo all’Alta Corte in quanto non originariamente contenuti nel ricorso proposto al Consiglio Direttivo.

E’ stato, ancora, rilevato che l'istituto dei motivi aggiunti non sarebbe previsto dal codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e che, comunque, nel caso di specie, sarebbero mancati i necessari requisiti.

Premesso che, al riguardo, valgono le medesime considerazioni di cui in precedenza in ordine all’attinenza della relativa questione in realtà alla trattazione nel merito del ricorso in esame, valgono, comunque, sul punto, le assorbenti considerazioni che seguono.

Il ricorrente già in sede di giudizio dinanzi all’Alta Corte, al fine di replicare alle eccezioni delle controparti al riguardo, aveva rilevato, con la memoria del 17 maggio 2013, che l'ammissibilità dei motivi aggiunti in quella sede era stata più volte riconosciuta sia dall’Alta Corte che dal giudice amministrativo.

Sullo specifico punto, nell’impugnata decisione dell’Alta Corte si legge testualmente che “I motivi aggiunti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono astrattamente consentiti. Nel caso di specie, però, sono inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dallo  OMISSIS anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva dei tutto autonoma). Ove anche si potesse configurare l'ammissibilità (denegata dal Collegio), i motivi addotti dovrebbero essere disattesi in base alle stesse considerazioni svolte poco sopra.”.

Ne consegue che l’astratta proponibilità nel giudizio di cui trattasi dei motivi aggiunti è espressamente riconosciuta da parte della medesima Alta Corte.

E la predetta conclusione è condivisa in questa sede proprio alla luce dei precedenti specifici sul punto richiamati dalla difesa del ricorrente nella citata memoria di replica del 17.5.2013.

E, infatti, in primo luogo, con la richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8367/2011 è stato statuto testualmente che “con argomentazioni del tutto condivisibili l’Alta Corte di Giustizia ha equiparato il giudizio endofederale, e quello successivo che si svolge dinanzi ad essa a quello giurisdizionale amministrativo con conseguente applicazione dei principi che allo stesso presiedono, primo far tutti il principio del giusto processo e della tutela piena ed effettiva. Corollario obbligato di tale premessa è la possibilità del ricorrente di introdurre motivi nuovi ove, nel corso del giudizio, siano palesati, anche grazie alle argomentazioni difensive delle controparti e alla documentazione versata in atti, vizi del procedimento/ provvedimento non conosciuti al momento dell’instaurazione del giudizio. In tali ipotesi il termine (nella specie di 30 giorni) per censurare i vizi comincia a decorrere dalla loro conoscenza. È dunque ammissibile la contestazione dei vizi conosciuti solo nel corso del giudizio” e, ancora, che “Il Collegio ritiene infatti che non possa trovare applicazione il principio, elaborato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo che esclude l’ammissibilità, per i soli ricorsi in materia elettorale, di nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle ulteriori verifiche istruttorie disposte dal Giudice in relazione alle originarie censure. Alla base di tali affermazioni è, infatti, la necessità di garantire la celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire un corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto di principio di democraticità delle stesse. Ad avviso del Collegio nel contenzioso elettorale per la nomina degli organi di una federazione sportiva tale necessità non è tanto pressante da giustificare il sacrificio dell’effettività della tutela giurisdizionale, sacrificio indubbio nel caso in cui si inibisca la possibilità di censurare nuovi vizi del procedimento di cui si è venuti a conoscenza solo in un momento successivo alla proposizione (tempestiva) dell’atto introduttivo del giudizio”.

Alla medesime conclusione è giunta anche la giustizia sportiva, come peraltro riconosciuto espressamente anche dalla decisione impugnata nei termini di cui precedenza, laddove si consideri che, nella decisione n. 8/2013, caso Mignardi / F.I.H., è stato statuito, al riguardo, che “ovviamente resta salva la facoltà di integrare i motivi dell’impugnazione in sede federale (o in eventuale e successivo giudizio innanzi a questa Corte, proposto contro decisione della giustizia federale) a seguito della sopravvenuta messa a disposizione degli atti richiesti in difetto di una completa conoscenza”; in particolare, la predetta decisione ammette la possibilità di ricorso per motivi aggiunti soprattutto quando si sono frapposti ritardi all’accesso di fatto o di diritto da parte dello stesso ricorrente ai documenti assembleari.

Nella fattispecie, da un lato, il ricorso per motivi aggiunti era già stato preannunciato nel ricorso che ha introdotto il presente giudizio, nel quale veniva appunto formulata esplicita riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti in relazione all’acquisizione dei documenti richiesti con l’istanza cautelare e, dall’altro, la Federazione è rimasta silente rispetto all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente e gli atti richiesti sono stati resi in realtà disponibili soltanto in virtù di specifico provvedimento istruttorio dell’Alta Corte.

La conseguenza è che non può legittimamente ritenersi che i predetti motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti fossero inammissibili in considerazione della natura impugnatoria del giudizio che si svolge dinanzi all’Alta Corte.

L’inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all’Alta Corte è stata dedotta anche in quanto il ricorrente con il predetto ricorso ha inteso, in realtà, impugnare, atti e/o sottoporre all'attenzione dell'Alta Corte circostanze ad esso ben note al momento della presentazione del ricorso principale proposto dinanzi alla stessa, con conseguente preclusione alla tardiva impugnazione, o comunque atti aventi una eventuale portata lesiva del tutto autonoma, i quali presenterebbero presunte irregolarità del tutto estranee al giudizio incardinato o comunque per le quali il ricorrente aveva omesso il preannuncio di reclamo ai sensi del comma 11 dell'art. 15 del regolamento organico della F.G.I.

Si tratta, nella sostanza, delle diverse prospettazioni della medesima censura per la quale valgono, pertanto, ancora una volta, le medesime considerazioni di cui in precedenza in ordine alla circostanza che, in realtà, la questione attiene prima di tutto alla fondatezza nel merito del ricorso introduttivo del presente giudizio nella parte in cui è stata impugnata la decisione dell’Alta Corte che ha statuito l’inammissibilità per il predetto specifico motivo dei motivi aggiunti di cui trattasi.

1.7 - Con un’ulteriore eccezione è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso per genericità in quanto, in più parti, lo stesso si basa esclusivamente su contestazioni di mero fatto non incidenti sulla formazione della volontà assembleare e tendenti sostanzialmente ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali, finalità inammissibile nei giudizi elettorali secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia ed ivi richiamato;

L’eccezione non è fondata per le medesime considerazioni già esposte al riguardo in precedenza, atteso che è comprovato in atti che il ricorrente ha formulato specifici motivi di censura avverso la procedura elettorale di cui trattasi sia con riferimento alle operazioni preliminari che con riguardo in concreto alle operazioni di voto e di verbalizzazione delle attività conseguenti.

1.8 - Con un’ulteriore eccezione è stata dedotta l’inammissibilità per difetto di interesse concreto da parte del ricorrente con riferimento alla censura avente ad oggetto le deleghe in quanto, di fatto, ad una eventuale prova di resistenza, anche escludendo dal computo totale i n. 1498 voti contestati in ricorso, il risultato elettorale espresso all'esito dell'Assemblea elettiva del 15 dicembre 2012 non cambierebbe.

Sullo specifico punto si rimanda alle considerazioni che vengono svolte nella parte finale della trattazione nel merito del predetto motivo di censura.

1.9 - Con un’ulteriore eccezione è stato dedotto che il ricorso è divenuto improcedibile, nella parte concernente il primo motivo di censura, in quanto, a seguito ed in esecuzione della decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 e sulla base del parere della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui alla nota del Segretario Generale del 25.6.2013, si è proceduto all’indizione dell’Assemblea straordinaria elettiva ai fini delle elezioni dei n. 2 componenti del Consiglio direttivo appartenenti alla categoria degli atleti per il giorno 7.9.2013 e, nell’indicata data, si sono correttamente svolte le relative operazione, senza la partecipazione del ricorrente, con la conseguente elezione dei n. 2 rappresentanti, il quale, invece, ha impugnato con autonomo ricorso la deliberazione del Consiglio direttivo della F.G.I. di indizione delle nuove elezioni, con la conseguenza che l’interesse del ricorrente si è spostato tutto sul secondo ricorso e, peraltro, la censura dedotta in via principale e che concretizzerebbe il suo interesse al ricorso - ossia l’impossibilità di corretto funzionamento del Consiglio direttivo in conseguenza della mancanza della componente rappresentata dagli atleti è venuta meno con l’insediamento dei n. 2 nuovi eletti nel dicembre 2013;

L’eccezione non coglie nel segno per l’assorbente considerazione che, in realtà, il ricorrente ha contestato con apposito ricorso le elezioni che hanno condotto alla nomina dei due atleti competenti del Consiglio.

2 - Nel merito dei motivi di ricorso valgono le considerazioni di cui di seguito.

Si premette che, come già diffusamente in precedenza rilevato, l'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti, ossia la prima ed anche la seconda disposta in rinnovazione a seguito del riscontro dell’irregolarità della prima, dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell’assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.

In merito, invece alle censure formulate dal ricorrente negli altri motivi di ricorso, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali alle quali il Sig.  OMISSIS, ancora presente, aveva omesso il relativo preannuncio di reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata.

L’Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo, la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).

L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.

Si premette, ancora, al riguardo, una breve ricostruzione in punto di fatto dell’intera vicenda.

Con il ricorso al Consiglio direttivo federale del 19.12.2012/20.12.2012 il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento delle operazioni di votazioni di cui all’assemblea straordinaria del 15.12.2012 nel suo complesso e, in via subordinata, l’annullamento delle predette elezioni nella sola parte concernente la componente degli atleti del consiglio direttivo federale, deducendone l’illegittimità sotto un duplice profilo in quanto, da un lato, successivamente al suo allontanamento dall’assemblea a seguito della votazione di competenza, per la componente degli atleti del consiglio direttivo federale, le operazioni di voto sono state annullate e sono state ripetute e, dall’altro, in quanto le operazioni di scrutinio si sarebbero svolte in una sala separata da quella dell’assemblea e non accessibile al pubblico in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico che impone la pubblicità dello scrutinio dei voti.

Con la decisione del Consiglio direttivo federale n. 22/2013, assunta nella riunione del 19.1.2013, come da comunicazione con nota di cui al prot. n. 1131 del 28.1.2013, il predetto ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non rispettoso della procedura di cui all’articolo 15, comma 11, del regolamento organico della F.I.G. - nella parte in cui dispone che, ai fini dell’ammissibilità della proposizione di ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali, è necessario che gli stessi siano stati annunciati in assemblea e verbalizzati e che, inoltre, siano stati inoltrati per iscritto al Consiglio direttivo federale nel termine perentorio di cinque giorni - non essendo stato il ricorso di cui trattasi né preannunciato in aula né conseguentemente verbalizzato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi all’Alta Corte del 14.2.2013/28.2.2013, di cui al rg. n. 7/2013, il ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- la nota della Federazione Ginnastica d’Italia di cui al prot. n. 1131/AG/PE del 28 gennaio 2013, ricevuta il 31 gennaio 2013, a firma del Segretario generale della F.I.G., con la quale è stato comunicato al ricorrente che, nella riunione del 19 gennaio 2013, il Consiglio Direttivo Federale aveva deliberato l’inammissibilità del ricorso presentato dal medesimo in data 19 dicembre 2012;

- il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Federale della F.I.G., del 19 gennaio 2013 nel corso della quale è stata deliberata l’inammissibilità del predetto ricorso;

- il verbale della 95^ Assemblea Ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012, e nel corso della quale sono stati deliberate l’elezione del Presidente della F.I.G., dei componenti del Consiglio Direttivo Federale, inclusi rappresentanti dei tecnici e degli atleti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado;

- nonché, per quanto di ragione, gli ulteriori seguenti atti, relativi alla 95^ Assemblea Ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d’Italia svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012:

-- il verbale della Commissione Verifica Poteri;

-- il verbale della Commissione di Scrutinio;

-- il verbale concernente l’elezione del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia;

-- il verbale concernente l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Federale;

-- il verbale concernente l’elezione dei rappresentanti degli atleti del Consiglio Direttivo Federale;

-- il verbale concernente l’elezione del rappresentante dei tecnici del Consiglio Direttivo Federale;

-- il verbale concernente l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

-- il verbale concernente l’elezione dei componenti della Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decisione del Consiglio direttivo federale per i seguenti motivi di censura:

- il Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento Organico della F.I.G. non avrebbe il potere di decidere i ricorsi allo stesso inoltrati;

- il Consiglio direttivo, nella decisione del ricorso in questione, agirebbe in conflitto di interessi in quanto chiamato a decidere su ricorsi che contestano la correttezza e validità delle operazioni elettorali, all’esito delle quali il medesimo organo è stato eletto;

- è proprio l’assenza del ricorrente alla ripetizione della votazione l’oggetto della contestazione, atteso che lo stesso era soltanto andato via dopo aver regolarmente espresso il proprio voto nella prima votazione poi annullata;

- le operazioni di voto si erano concluse senza che nessuno ne contestasse la regolarità e, pertanto, non vi era alcun motivo per cui il ricorrente, che aveva espresso il proprio diritto di voto, anche in qualità di rappresentante di altri atleti della sua regione, dovesse restare, anche in considerazione del fatto che, per tornare a casa, in provincia di Venezia, avrebbe dovuto affrontare un viaggio di circa 500 chilometri;

- non vi alcun obbligo giuridico per gli elettori di dovere aspettare l’esito in Assemblea;

- il regolare andamento della votazione della componente Atleti del Consiglio Direttivo Federale, senza che vi fosse alcuna anomalia riscontrata e denunciata nel mentre si espletava la votazione, aveva ingenerato nel ricorrente la certezza che la votazione fosse andata a buon fine;

- il ricorrente, conseguentemente al non preventivabile annullamento della prima votazione espressa regolarmente, non è stato posto nelle condizioni di partecipare alla nuova votazione decisa dal Segretario dell’Assemblea e, nella medesima condizione del ricorrente, peraltro, si trovano altri 19 atleti inizialmente accreditati al voto e risultati poi “assenti” durante la seconda votazione, ovvero quasi il 50% degli elettori relativi a detta componente del Consiglio Direttivo Federale;

- la ripetizione della votazione dei consiglieri relativa ai rappresentanti degli atleti/e è stata disposta, d’imperio, dal segretario dell’Assemblea Ordinaria elettiva, senza tuttavia che fosse stata presentata e verbalizzata alcuna contestazione in ordine ad una presunta irregolarità della prima votazione;

- se alla seconda votazione avessero preso parte i 20 Grandi Elettori presenti alla prima votazione, l’esito elettorale avrebbe potuto essere differente, atteso che i due rappresentanti eletti hanno conseguito 17 voti ciascuno e che i primi non eletti hanno rispettivamente conseguito 10 e 9 preferenze;

- in realtà non vi è stata alcuna pubblicità dello scrutinio elettronico atteso che lo scrutinio si è svolto in una sala separata rispetto alla sede assembleare, che non permetteva l’accesso al pubblico, e senza che sullo schermo installato nella sala dove si svolgeva l’assemblea fosse riportato l’espletamento delle operazioni di scrutinio, man mano che lo stesso veniva eseguito e sullo schermo di cui sopra sono apparsi esclusivamente i risultati definitivi letti dal Segretario Generale su un foglietto che riportava i voti con la conseguenza che vi è stata, pertanto, una palese violazione dell’articolo 15, comma 9, lettera f), del Regolamento Organico Federale, che impone lo spoglio pubblico delle schede, manualmente o a mezzo di strumento elettronico.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato e notificato in data 11.4.2013, il ricorrente ha impugnato gli atti già impugnati con il ricorso principale nonché gli atti depositati in giudizio dalla difesa della F.I.G. in data 14 marzo 2013 e in particolare:

- la delibera n. 92/2012 del Consiglio Federale della Federazione Ginnastica d’Italia del 7 luglio 2012 nella quale veniva deliberato di dare alla Ditta GISA l’incarico di gestire le operazioni elettorali di cui trattasi;

- il vademecum “come si vota”;

- i mandati di rappresentanza e gli attestati di accredito delle società;

- gli attestati di accredito dei delegati dei tecnici;

- gli attestati di accredito dei delegati degli atleti;

- i verbali della Commissione Verifica Poteri;

- le tabelle concernenti il risultato delle votazioni;

- l’Elenco “Grandi Elettori Atleti” accreditati per la 95° Assemblea Ordinaria F.G.I., e delle tabelle riepilogative delle Votazioni per l’elezione di due rappresentanti “Atleti” nel Consiglio Direttivo Federale”.

Il ricorrente ha, quindi, ulteriormente, dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i profili di censura indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio con la lett. C) e che, appunto, in questa sede sono stati testualmente riportati in modo pedissequo e formalmente riproposti.

Al fine, pertanto, di evitare ripetizioni, ci si riporta a quanto diffusamente esposto al riguardo nell’esposizione in fatto che precede.

2.1 - Con il primo motivo di censura il ricorrente ha dedotto sostanzialmente che la decisione dell’Alta Corte impugnata è illegittima nella parte in cui - rilevata la fondatezza di alcuni dei motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo proposto dinanzi al Consiglio direttivo - ha disposto l’annullamento delle votazioni esclusivamente nella parte concernente la componente degli atleti del Consiglio direttivo e non invece delle predette votazione nella loro interezza, ossia anche con riferimento alle elezioni delle altre componenti del Consiglio direttivo nonché anche degli altri organi federali.

In particolare ha ritenuto che l’efficacia invalidante dell’intero procedimento conseguisse necessariamente:

- sia in considerazione della particolare gravità dei vizi riconosciuti nella decisione impugnata - tra cui la violazione del principio della segretezza del voto - sia in considerazione della gravità dei vizi dedotti in ricorso e non accolti dall’Alta Corte ma ribaditi con i successivi motivi di ricorso;

- sia in considerazione della circostanza che il Consiglio direttivo non poteva legittimamente funzionare in mancanza di una sua componente specifica, ossia quella degli atleti;

- sia in quanto tutti gli organi della federazione devono essere eletti contemporaneamente non solo sulla base della normativa regolamentare in materia, atteso che non esiste né nello statuto né nel regolamento organico alcuna specifica disposizione che consenta una votazione solo parziale ma anche sulla base della esigenza sottesa ad una votazione unica degli organi federali, ossia l’esigenza di garantire l’unitarietà e l’efficienza dell’azione della federazione.

Il motivo è destituito di fondamento per le considerazioni tutte di cui di seguito.

Quanto al primo profilo si rileva che l’inciso contenuto nella richiamata decisione in ordine alla violazione del principio della segretezza del voto non ha costituito evidentemente, alla luce del tenore complessivo della predetta decisione, motivo specifico di annullamento degli atti impugnati in quella sede. Si rileva, ancora, che i gravi vizi dedotti dinanzi all’Alta Corte, cui il ricorrente ha fatto riferimento nell’articolazione del predetto motivo di censura, non hanno, in realtà, condotto all’annullamento dell’intero procedimento elettorale esclusivamente in quanto non sono stati accolti in quella sede, essendo stati disattesi da parte dell’Alta Corte in quanto ritenuti inammissibili sotto i molteplici profili ivi specificatamente dedotti; i predetti motivi, tuttavia, in quanto specificatamente riproposti in questa sede, saranno oggetto della trattazione che segue.

Legittimamente, invece, sulla base dell’unico profilo di censura che è stato ritenuto meritevole di accoglimento, ed inerente l’elezione della componente degli atleti, l’Alta Corte ha proceduto all’annullamento del procedimento elettorale nella sola parte indicata ed al precipuo esclusivo fine di riedizione delle elezioni limitatamente alla componente degli atleti.

La censura dedotta con il motivo in trattazione sarebbe stata, invece, evidentemente fondata esclusivamente nel caso in cui l’Alta Corte avesse ritenuto la fondatezza di tutti i motivi di censura articolati nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti - o almeno anche solo di uno dei motivi interessanti in radice l’intero procedimento - e avesse, tuttavia, disposto l’annullamento del procedimento nei sensi e nei limiti di cui all’impugnata decisione n. 15 del 2013.

Quanto agli ulteriori profili, valgono le considerazioni di cui di seguito.

Sul punto si rammenta che l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della FGI prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, uno eletto nella categoria degli atleti, una eletta nella categoria delle atlete ed uno eletto nella categoria dei tecnici.

E ancora, il medesimo articolo, al comma 7, dispone che per la validità delle riunione del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

E' evidente, atteso che la componente atleti all'interno del Consiglio consta di due sole unità, che il predetto organo federale potesse, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni.

Inoltre per quanto attiene alle elezioni, la circostanza che il regolamento non prevede espressamente una votazione solo parziale non costituisce ostacolo al riguardo, nella consapevolezza che, comunque, si tratta di una situazione di carattere evidentemente eccezionale e che, in tal modo, le operazioni elettorali che si sono svolte correttamente vengono salvaguardate, trattandosi, peraltro, di operazioni che attengono a distinti organi federali con elettorato attivo e passivo e modalità di espressione del voto evidentemente diverse.

2.2 - Con il secondo motivo di censura il ricorrente ha dedotto che:

- la delimitazione dei poteri di cognizione dell’Alta Corte ai soli vizi dedotti con il ricorso proposto dinanzi al Consiglio direttivo in data 19.12.2012 non è corretta;

- l’Alta Corte ha, comunque, omesso di valutare uno dei motivi introdotti con il ricorso proposto dinanzi al Consiglio direttivo in data 19.12.2012, ossia il quinto motivo di censura, il quale è stato, comunque, riproposto con il ricorso giurisdizionale in trattazione in questa sede;

- la decisione di non valutazione dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del 19.12.2012 inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali - sulla base della considerazione che si tratti o di irregolarità estranee alla decisione del Consiglio direttivo impugnata o di irregolarità rispetto alle quali il ricorrente non ha presentato il preavviso di reclamo - non è corretta in quanto:

-- la natura impugnatoria del giudizio che si svolge davanti all’Alta Corte non esclude comunque che debbano essere presi in considerazione anche ulteriori motivi di censura, sebbene non introdotti nel giudizio endo-federale;

-- la violazione del mancato preavviso è stato ritenuto non sussistente dalla stessa Alta Corte ai fini dell’ammissibilità del ricorso al Consiglio direttivo;

- la decisione dell’Alta Corte di dichiarare inammissibili i motivi aggiunti proposti con il ricorso dell’11 aprile 2013 - in quanto relativi a fatti già conosciuti anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari, in quanto impugnazione del medesimo provvedimento o di atti con portata lesiva del tutto autonoma - è affetta da illegittimità in quanto:

- i predetti vizi non erano né conosciuti né conoscibili da parte del ricorrente né al momento di svolgimento dell’assemblea ordinaria elettiva né al successivo momento della proposizione del ricorso principale;

- il ricorrente si era, comunque, legittimamente allontanato dall’assemblea immediatamente dopo avere espresso il proprio voto.

Al riguardo si richiamo, in via preliminare, le considerazioni tutte svolte in precedenza in ordine alla cd. pregiudiziale sportiva ed all’ammissibilità dei motivi aggiunti dinanzi all’Alta Corte.

Si ribadisce, ancora, che con i predetti motivi aggiunti, sono state avanzate le censure aventi ad oggetto i vizi dell’operato della Commissione di verifica dei poteri, le irregolarità delle deleghe, il mancato scrutinio e spoglio pubblico delle schede di voto e che l’Alta Corte li ha ritenuti inammissibili, in concreto, “in quanto relativi a fatti già conosciuti dallo  OMISSIS anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva dei tutto autonoma)”.

Ad eccezione del motivo attinente lo spoglio che era già stato espressamente proposto con il ricorso originario al Consiglio del dicembre 2012, gli altri motivi sono, in effetti, nuovi.

E, tuttavia, è agevole rilevare che, in effetti, i predetti motivi sono stati articolati e sono fondati sulla documentazione che la F.I.G. ha depositato nel giudizio dinanzi all’Alta Corte in ottemperanza all’ordine istruttorio di quest’ultima né potevano essere immediatamente rilevati in sede assembleare, con la conseguenza che, peraltro, non rileva ai fini dell’ammissibilità il mancato preavviso di reclamo in quella sede, anche in considerazione della circostanza di quanto statuito al riguardo nella decisione dell’Alta Corte impugnata in questa sede in ordine alla insussistenza di un obbligo di permanere in assemblea fino alla proclamazione degli eletti ed alle peculiarietà del caso specifico ai predetti fini.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al verbale di assemblea atteso che anche quest’ultimo è stato prodotto in atti soltanto nel corso del giudizio dinanzi all’Alta Corte.

E, infatti, non può sottacersi, al riguardo, che il ricorrente, fin dalla data del 15.1.2013, aveva presentato formale istanza di accesso documentale alla F.I.G. la quale, tuttavia, era rimasta inerte al riguardo. Peraltro, proprio la decisione del Consiglio di dichiarare inammissibile il ricorso del dicembre 2012 presentato da parte del ricorrente in conseguenza del mancato preavviso di reclamo in sede assembleare ha reso non possibile l’acquisizione, già in quella sede, della documentazione richiesta.

Le predette considerazioni non possono, tuttavia, valere, anche per il settimo motivo di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di segretezza del voto e della libera espressione del voto stesso.

E, infatti, con il predetto motivo il ricorrente ha, in particolare, rilevato che:

- il procedimento sostitutivo dello scrutinio effettuato da parte della società Gisa s.r.l. - soggetto estraneo al Coni - invece che da parte dell’apposita Commissione di scrutinio non è previsto nel regolamento;

- non è certificata da parte del C.O.N.I. l’idoneità in astratto ed anche in concreto della suddetta procedura sostitutiva;

- non ha assicurato l’osservanza del principio della segretezza del voto di cui agli articoli 12, comma 2, dello statuto e 15, comma 9, lett. c), del regolamento organico, in quanto nel caso di voto ponderato, con espressione di voto variabile nel numero dei rappresentati, era già identificato o facilmente identificabile il soggetto votante e per chi votava;

- non ha assicurato l’osservanza del principio della libertà di espressione del voto in quanto nel badge del delegato erano inseriti tutti i voti indicati nelle deleghe e così il delegante non poteva nel conferire la delega esprimere una preferenza diversa dal delegato, con conseguente unicità del voto e con violazione del principio di libera espressione del voto.

Si tratta, all’evidenza, di circostanze che, in concreto, erano o comunque dovevano ritenersi essere a sua conoscenza sin dalla data dell’assemblea e che bene questi avrebbe potuto rilevare con apposito reclamo a seguito o contestualmente all’espressione del proprio voto in sede di prima votazione; al riguardo, pertanto, la circostanza che la prima votazione sia stata annullata e ne sia stata disposta una seconda non assume alcuna rilevanza dirimente.

Per quanto attiene, in particolare, l’impugnazione del medesimo documento con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi che la predetta circostanza non fa conseguire l’inammissibilità dei motivi aggiunti tutte le volte in cui il vizio del medesimo atto censurato dapprima con il ricorso introduttivo e quindi con i motivi aggiunti non era rilevabile immediatamente già alla data di proposizione del primo sulla base della documentazione in quel momento disponibile in atti.

Quanto, poi, all’inammissibilità dei motivi aggiunti aventi ad oggetto atti di portata lesiva del tutto autonoma, non può se non rilevarsi che, nella fattispecie, tutti gli atti impugnati da parte del ricorrente attengono alla medesima vicenda, ossia, nella sostanza, al procedimento elettorale avente ad oggetto gli organi della F.I.G., che si è svolto, per tutti gli organi federali interessati, nella medesima data.

Da quanto esposto consegue che, in effetti, l’Alta Corte non avrebbe potuto legittimamente statuire l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sotto gli indicati profili.

Si tratta, allora di verificare singolarmente l’eventuale fondatezza nel merito dei predetti motivi aggiunti, nei limiti in cui gli stessi sono ritenuti ammissibili.

2.3 - Con il terzo motivo di censura il ricorrente ha, in particolare, dedotto l’illegittimità della decisione della Alta Corte nella parte relativa alla integrale compensazione delle spese del relativo giudizio.

Al riguardo, non possono se non richiamarsi le valutazioni in precedenza effettuate relativamente all’inammissibilità della censura in trattazione per genericità.

Peraltro l’articolo 11 del codice dei giudizi dinanzi all’Alta Corte prevede espressamente la possibilità di disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio e, nel caso di specie, vi è stato un accoglimento solo parziale del ricorso, con conseguente legittimità sotto il predetto profilo della disposta compensazione.

2.4 - Con il quarto motivo di ricorso, indicato in ricorso con la lettera B), il ricorrente ripropone il quinto motivo di ricorso di cui al ricorso principale dinanzi all’Alta Corte dell’11.3.2014 e riproposto successivamente con i motivi aggiunti dell’11.4.2013; si ribadisce, ancora, che, comunque, il predetto motivo era già stato articolato, almeno in parte, con il ricorso del dicembre 2012 proposto dinanzi al Consiglio direttivo.

Con il predetto motivo il ricorrente ha, quindi, dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. per l’omesso esame di un motivo specifico di censura da parte dell’Alta Corte e ha, altresì, contestualmente riproposto la medesima censura, con la quale ha dedotto la violazione dell’articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico della F.I.G. che impone lo spoglio pubblico delle schede, manualmente o per mezzo di strumento elettronico mentre, invece, nel caso di specie, come attestato dal segretario generale, lo spoglio non vi sarebbe proprio mai stato e comunque:

- sarebbe stato effettuato in una sala separata rispetto a quella dell’assemblea e non accessibile al pubblico;

- sullo schermo presente nella sala dell’assemblea non era riportato lo svolgimento delle operazioni di spoglio ma sono apparsi soltanto i risultati definitivi del predetto spoglio;

- vi sarebbe stata la mera consegna di un foglio riportante gli esiti da parte degli addetti della società di software al segretario generale il quale vi ha dato lettura nella sala dell’assemblea.

Per quanto attiene alla violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c., si premette che l'omessa pronuncia su censure e motivi di impugnazione costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112, c.p.c., che è pacificamente applicabile in via astratta al processo amministrativo e, tuttavia, costituisce jus receptum il principio secondo il quale il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cons. Stato Sez. IV, 03-07-2014, n. 3346).

La censura non coglie, pertanto, nel segno in quanto l’Alta Corte si è evidentemente pronunciata anche sul predetto motivo, laddove ha ritenuto che i motivi di cui al ricorso introduttivo del marzo 2013, ulteriori rispetto a quelli ritenuti fondati e quindi accolti - e pertanto necessariamente anche il motivo di censura di cui trattasi - non potessero essere esaminati in quella sede in quanto estranei alla decisione impugnata o relativi ad operazioni elettorali rispetto alle quali il ricorrente, seppure presente, ha omesso il preavviso.

Si tratta, pertanto, di verificare se la suddetta motivazione addotta al riguardo sia condivisibile o meno nelle sue conclusioni.

Quanto all’estraneità alla decisione impugnata - atteso che, come ripetutamente evidenziato, il predetto motivo era già stato articolato, almeno in parte, con il ricorso del dicembre 2012 proposto dinanzi al Consiglio direttivo - la motivazione addotta non è all’evidenza fondatamente sostenibile, laddove deve ritenersi che la statuita inammissibilità comprenda anche la censura di cui trattasi, in mancanza di indicazioni in senso contrario al riguardo.

Quanto, poi, all’omesso preavviso, non possono se non ribadirsi le conclusioni cui la medesima Alta Corte è già pervenuta quanto alla sua irrilevanza in concreto nella fattispecie che interessa alla luce delle peculiarietà dell’intera vicenda, atteso che, al riguardo, non appare legittimo valutare le medesime circostanze diversamente in relazione alla loro rilevanza a seconda del vizio in concreto dedotto.

Nel merito il motivo, il quale è incentrato nella mancanza di uno spoglio pubblico delle schede elettorali, è, tuttavia, infondato.

Si rileva che, con successivo motivo di censura, il ricorrente rileva che, addirittura, lo spoglio - momento ineludibile di verifica della manifestazione di volontà elettorale dell’assemblea in contraddittorio pubblico con l’ausilio della Commissione scrutatrice eletta da parte della medesima assemblea - non vi sarebbe proprio materialmente stato.

Si premette che il richiamato articolo 15, comma 9, lett. f), dispone che la Commissione di scrutinio “f) esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, manualmente o mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;” e che, pertanto, è evidente che, quale che sia lo strumento dello spoglio prescelto, sia questo manuale o invece tecnologico, il requisito indefettibile è la pubblicità dell’operazione stessa.

Si premette, ancora, che lo svolgimento delle operazioni elettorali con lo strumento elettronico era stato disposto con la deliberazione del Consiglio direttivo federale della F.I.G. n. 92/2012 del 7.7.2012 e che era stato, altresì, allegato il vademecum denominato “come si vota”.

In particolare la richiamata deliberazione specifica che la finalità del ricorso al voto ed allo scrutinio elettronico è quella di snellire le relative procedure e che i dettagli in ordine alle modalità con cui sarebbero state gestite le varie fasi dell’assemblea sarebbero stati specificati nello studio di fattibilità presentato da parte della società Gisa s.r.l. in data 10.5.2012, nel quale sono, altresì, stati indicati, in modo puntuale, anche gli strumenti informatici e le risorse umane impegnate al riguardo.

Il vademecum “come si vota” specifica, poi, in concreto le modalità pratiche con le quali si esprime il voto attraverso il terminale video situato all’interno della cabina di voto.

E si tratta pacificamente delle prime votazioni della federazione di cui trattasi, in funzione di ammodernamento delle operazioni di voto, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di potenziali difficoltà operative alla luce dei considerevoli numeri di elettori interessati nell’operazione e della complessità delle operazioni stesse proprio in quanto concernenti diversi organi collegiali i cui procedimenti sono retti da diverse regole quanto al numero dei voti esprimibili.

Tanto premesso, al riguardo deve rilevarsi che, trattandosi appunto di operazioni elettorali che si sono svolte con le innovative modalità tecnologiche di cui in precedenza, necessariamente ciascuna delle fasi del procedimento elettorale viene ad atteggiarsi, in concreto, con modalità profondamente differenziate rispetto al procedimento elettorale cartaceo tradizionale che prevede la consegna personale della scheda elettorale all’elettore, la sua segreta compilazione da parte dell’interessato, la consegna tramite inserimento nella relativa urna e, quindi, lo spoglio manuale da parte della commissione elettorale competente in materia.

Le predette differenti modalità finiscono inevitabilmente per riflettersi sul procedimento dello spoglio che, nel caso di procedimento elettorale con modalità tecnologica, viene effettuato attraverso il server nel quale i singoli voti sono stati direttamente registrati in via informatica dai terminali situati all’interno delle cabine di voto. Nella fattispecie, pertanto, il computo dei voti è istantaneo senza che sia necessario procedere ad operazioni manuali al riguardo, con la conseguenza che gli esiti delle votazioni sono direttamente riportati nel server citato.

Per questo motivo non può condividersi quanto dedotto in ricorso in ordine alla valenza confessoria della dichiarazione resa dal segretario generale e di cui alla richiamata nota n. 3105 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto la relazione sui fatti di causa, laddove è specificato che il sistema elettronico della federazione “non prevede operazioni di scrutinio”; è evidente, infatti, che, con la predetta espressione, ciò che si voleva rappresentare era proprio la circostanza di cui in precedenza in ordine alla mancanza di uno spoglio manuale delle schede elettorali ai fini del conteggio dei singoli voti riportati.

La votazione è stata effettuata all’interno di apposite cabine in cui erano stati installati i terminali attraverso i quali era possibile esprimere il proprio voto.

La registrazione dei voti è avvenuta in tempo reale e con modalità informatica attraverso un server dedicato il quale era stato collocato all’interno della sala dell’assemblea, nella quale erano espletate le operazioni di voto e per ciò solo naturalmente aperta al pubblico; né il ricorrente produce in giudizio elementi di prova in senso contrario, non risultando in atti che qualcuno degli elettori abbia richiesto di farvi ingresso al fine di assistere alle relative operazioni di spoglio.

La pubblicazione dei risultati dello spoglio delle schede è intervenuta, infine, attraverso uno schermo elettronico situato all’interno della sala dell’assemblea.

Né la circostanza che, sullo schermo situato all’interno della sala assembleare non fosse possibile seguire lo spoglio a mano che lo stesso era effettuato assume valenza dirimenti nei sensi prospettati in ricorso, proprio in considerazione delle assorbenti argomentazioni di cui in precedenza. Lo spoglio era evidentemente effettuato in tempo reale dal server in conseguenza dell’espressione del voto per mezzo del terminale situato all’interno della cabina di voto e non avrebbe potuto essere immediatamente riportato per l’evidente possibilità di riconnettere con immediatezza i voti conteggiati ai soggetti votanti in quel preciso momento.

Per quanto attiene, infine, alla circostanza che, nel richiamato verbale, alla pagina 8 è riportata la proposizione e l’elezione degli scrutatori, coglie nel segno la difesa della F.I.G. laddove rappresenta che, evidentemente, la predetta circostanza, dell’intervenuta elezione degli scrutatori, trova la sua ratio nella necessità di potere procedere, comunque, in tempi non eccessivamente dilazionati alle elezioni indette nel caso in cui fossero sopravvenute difficoltà di funzionamento del sistema informatico predisposto che avessero reso opportuno o necessario il ricorso al procedimento elettorale manuale tradizionale.

2.5 - Con i successivi motivi di censura, contraddistinti complessivamente in ricorso alla lett. C), sono stati riprodotti i motivi contenuti nel ricorso per motivi aggiunti dell’11.4.2013.

2.5.1 - Con il quinto motivo di censura è stata dedotta la violazione dell’articolo 11, comma 17, del regolamento organico che attribuisce al verbale dell’assemblea la fede assoluta sui fatti avvenuti e sulle operazioni descritte, nella parte in cui il verbale prodotto in giudizio conterrebbe numerose discrasie ed omissioni e sarebbe fondato su di un palese travisamento dei fatti, con conseguente mancanza di valore probatorio e con riserva di promuovere querela di falso nelle sedi competenti.

Si premette, al riguardo, che il predetto dell’articolo 11, comma 17, del regolamento organico il quale dispone testualmente che “Il verbale dell’Assemblea Nazionale redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte”, non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non essendo indicato nei relativi estremi nell’epigrafe e non essendo, soprattutto, in via assorbente, articolati specifici motivi di censura avverso la predetta disposizione regolamentare, atteso che, in realtà, ciò di cui il ricorrente si lamenta in concreto è, appunto, l’asserita non corrispondenza ai fatti di quanto ivi riportato in ordine alle puntuali circostanze indicate.

Inoltre non è comprovato in atti che il ricorrente abbia effettivamente proposto la querela di falso in relazione alla quale aveva espressamente fatto riserva anche con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

E, in mancanza della predetta querela, le contestazioni di cui al predetto motivo di censura non possono trovare ingresso in questa sede.

Peraltro, soltanto in relazione alla circostanza che i cd. grandi elettori assenti nella seconda votazione, nel numero di 20, compreso il ricorrente, siano stati riportati nel verbale come astenuti, l’Alta Corte ha ritenuto la circostanza adeguatamente comprovata in atti senza la necessaria previa presentazione della querela di falso e lo svolgimento del relativo procedimento.

2.5.6 - Con il sesto motivo di censura il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico in relazione alle operazioni di scrutinio, in quanto non svoltesi materialmente o comunque non nella forma pubblica prevista.

Al riguardo non possono se non richiamarsi le considerazioni di cui in precedenza relativamente al quarto motivo di censura di cui al ricorso introduttivo.

2.5.7 - Con il settimo motivo di censura il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dei principi di segretezza del voto e della libera espressione del voto stesso per tutti i profili più volte ricordati puntualmente in precedenza.

Al riguardo non possono, pertanto, se non richiamarsi le conclusioni specifiche al riguardo di cui al punto 2.2 che precede in ordine all’inammissibilità originaria della predetta censura.

2.5.8 - Con l’ottavo motivo di censura il ricorrente ha dedotto che le deleghe prodotte al Comitato Verifica Poteri presentavano vizi rilevanti ai fini della loro invalidazione in questa sede, per un totale di n. 1718 voti, con i conseguenti riflessi sul quorum deliberativo in relazione ai singoli organi federali interessati dal procedimento elettorale in questione. Il ricorrente indica in ricorso, in modo puntuale, sia la diversa tipologia di vizio riscontrata che il relativo numero di deleghe ritenute illegittime con riferimento a ciascuna tipologia di vizio di cui sopra e, inoltre, con un’apposita tabella, contenuta alle pagine 37 e ss. del ricorso introduttivo, indica, altresì, in modo puntuale ciascuna delega specificando sia la società delegante sia il vizio dedotto che la regione interessata e, infine, con le tabelle riepilogative articolate rispettivamente per regione e per tipologia di vizio, fa il punto definitivo sulla situazione.

Al riguardo si premette che - atteso che, con il ricorso in trattazione, nella specifica parte di interesse in questa sede, il ricorrente deduce i vizi di validità delle deleghe indicate sotto i diversi profili specificati al fine di farne conseguire l’illegittimità del corrispondente voto, ossia del voto espresso sulla base della singola delega contestata - si ritiene che venga ad assumere la qualifica di controinteressato nel presente giudizio il singolo delegante del cui voto, espresso appunto per mezzo della delega contestato, è chiesto lo stralcio in conseguenza della sua illegittimità sotto il prospettato profilo.

Il ricorrente ha adempiuto in modo puntuale all’onere documentale in relazione al predetto motivo di censura, riportando, appunto, in ricorso, in modo specifico, ciascuna delega contestata con riferimento espresso alla società delegante ed ha, altresì, prodotto le suddette deleghe sia in supporto informatico che in cartaceo, alla luce del deposito documentale di cui da ultimo, in verità sollecitato dalla sezione alla precedente pubblica udienza di trattazione del ricorso. Ne consegue che il ricorrente era a conoscenza in modo esatto delle generalità delle predette società/associazioni e, tuttavia, il ricorso in trattazione non è stato notificato ad alcuna di queste ultime.

Non si ritiene, però, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio al riguardo attesa la ritenuta infondatezza nel merito della censura articolata nel suo complesso, nei limiti di cui di seguito.

Sempre in via preliminare, si rileva che, con la memoria del 27.9.2014, la F.I.G. ha dedotto che, non avendo il ricorrente ribadito le predette censure nei successivi scritti difensivi, dovrebbe implicitamente ritenersi rinunciati tutti i profili di illegittimità dedotti al riguardo.

La dedotta prospettazione è, tuttavia, destituita di fondamento atteso che, ai fini della rinuncia ad uno o più motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo del giudizio, è necessaria una rinuncia espressa da parte del ricorrente diretto interessato che, tuttavia, all’evidenza, nella fattispecie difetta.

Quanto alle operazioni di verbalizzazione dell’attività svolta da parte della Commissione di verifica dei poteri, il ricorrente ha dedotto, inoltre, che mancherebbe un verbale adeguato al fine e che, comunque, i documenti contenenti le deleghe non risultano nemmeno essere stati siglati da parte della Commissione a comprova dell’attività di controllo effettivamente svolta.

La prospettazione non merita condivisione atteso che, dalla semplice circostanza che le deleghe non risultano essere state siglate una per una da parte del Comitato di verifica dei poteri, non può inficiarsi, in modo diretto ed immediato, che l’attività di verifica relativa non sia stata effettuata; né si rinviene una disposizione federale in materia che oneri il Comitato Verifica Poteri a verbalizzare in modo dettagliato ciascuna singola operazione di verifica effettuata. E’ evidente, infatti, che, attesa la mole del lavoro e del tempo ristretto per procedere, la verbalizzazione relativa alle operazioni del suddetto Comitato è stata legittimamente effettuata in modo sintetico, a maggiore ragione laddove non siano state riscontrate irregolarità al riguardo.

Si premette, sul punto, che l’articolo 11, comma 6, dello Statuto Federale, prevede, tra l'altro, al riguardo, testualmente che “L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle A.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica.

Ogni Presidente di società, o il suo delegato, può rappresentare oltre la propria, tramite delega anche un'altra società (...).

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante”.

L'articolo 11, commi 7 e 8, del Regolamento Organico, inoltre, ribadisce, sempre al riguardo, che “Ogni Presidente di Società o il suo delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale può rappresentare nell'Assemblea stessa oltre la propria, tramite delega, anche un'altra Società (...). Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante e della A.S. rappresentata.

La rappresentanza deve risultare da delega scritta, nella quale dovranno essere indicati il nome, il cognome e qualifica di dirigente in carica del delegato avente diritto di voto regolarmente tesserato alla F.G.I. per l'anno in corso”.

Ai fini del conferimento del mandato di rappresentanza ad altro soggetto non è, pertanto, prescritto dalla disciplina federale alcun particolare formalismo se non quello del conferimento per iscritto della relativa delega con l’indicazione nominativa di delegante e delegato, requisito il quale, all’evidenza è funzionale all’attribuzione di certezza della provenienza della delega da parte di soggetto legittimato.

In particolare non è richiesta l’allegazione di certificazione comprovante la qualifica e quindi l’attribuzione di poteri al sottoscrittore né ancora l’autenticazione della firma del delegante o l’allegazione in fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrivente.

Inoltre, le norme federali richiamate non impongono, al predetto fine, l'adozione di uno specifico modello di delega, con la conseguenza che, evidentemente, il modello di mandato di rappresentanza inviato alle società contestualmente all'avviso di convocazione della Assemblea non rappresenta per le stesse se non un documento di mera utilità che, per consolidata prassi utilizzata dalla gran parte di Federazione Sportive Nazionali in occasione di assemblee elettorali, viene inviato alle società/associazioni sportive e che è finalizzato esclusivamente ad assicurare una, per quanto possibile, maggiore uniformità di formalizzazione delle deleghe stesse, al fine di agevolare sia le società stesse nella compilazione dei relativi mandati sia la Commissione Verifica Poteri nello svolgimento delle operazioni di accreditamento.

Non essendo, pertanto, pacificamente, il predetto modello obbligatorio, proprio in quanto non espressamente previsto dalle normative federali, le società interessate potevano evidentemente adottare legittimamente schemi di delega completamente differenti nella loro articolazione o anche impiegare il predetto modello anche solamente in modo parziale.

Non assume, invece, alcuna rilevanza al riguardo quanto dedotto da ultimo dalla F.I.G. nelle proprie difese laddove rileva come sia intrinseca nella natura di ogni assemblea elettiva la possibilità di una quota marginale di errori commessi in buona fede sia da parte di chi compila i mandati di rappresentanza sia da parte di chi è tenuto al loro controllo, in ragione di numerosi fattori non ultimi quello della scarsa dimestichezza da parte dei tesserati, maggiormente avvezzi alle questioni di campo, nello svolgimento di adempimenti burocratici o quello della confusione che si viene con regolarità a creare nei locali ove si svolgono le operazioni di accreditamento; e, infatti, le predette circostanze fattuali, di cui non si disconosce l’eventuale concreta ricorrenza nelle evenienze della tipologia di cui trattasi, rimangono, tuttavia, nella sostanza, irrilevanti alla luce della regolarità del procedimento il quale è retto esclusivamente ed in modo rigoroso dalla disciplina federale statutaria e regolamentare nella materia, nel senso che, qualora effettivamente si riscontrasse la sussistenza delle circostanze dedotte a fondamento delle censure articolate e i vizi dedotti con le predette censure fossero ritenuti realmente invalidanti, non ci si potrebbe esimere dal procedere all’annullamento del verbale del Comitato di verifica nella parte in cui ha ammesso le singole deleghe incriminate, con i conseguenti necessari riflessi sui voti espressi sulla base delle suddette deleghe, rientrando le circostanze in precedenza evidenziate in mere evenienze di fatto non giustificative in senso esimente dell’illegittimità in tal caso riscontrata.

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che risultano in atti deleghe inviate via fax o in fotocopia e, quindi, con modalità ritenuta non idonea a consentire la verifica dell’effettiva provenienza da parte del soggetto affiliato per un totale di n. 672 voti.

Si è già detto in precedenza in ordine alle formalità richieste dalla disciplina federale in materia e, quindi, nella fattispecie, deve ritenersi che l’unico requisito richiesto al fine e rappresentato appunto dalla forma scritta sia stato rispettato.

E’ vero che, nelle predette ipotesi, la delega non è stata acquisita agli atti del procedimento elettorale in originale ma la sussistenza della forma scritta non può essere denegata, trattandosi appunto della riproduzione di uno scritto cartaceo effettuata con due diverse ma in qualche modo analoghe modalità tecnologiche, anche alla luce proprio dell’evoluzione della tecnologia che richiede un necessario progressivo adattamento nell’interpretazione della disciplina in materia.

D'altronde, ai fini dell’invalidità della delega, proprio per le gravi conseguenze che ne derivano in ordine alla regolarità dello svolgimento del procedimento elettorale e del possibile sovvertimento degli esiti elettorali, è necessario che, in qualche modo, la fattispecie sia stata puntualmente descritta nei relativi estremi nella disciplina in materia.

Inoltre la sussistenza della forma scritta necessaria per la validità della delega di voto, la quale evidentemente è finalizzata, nei termini in precedenza evidenziati, ad assicurare la certezza della provenienza della delega stessa da parte di un soggetto legittimato e consapevole, deve essere correttamente verificata proprio alla luce della predetta ratio e, allora, se l’interesse principale perseguito è quello di assicurare la legittimità e correttezza del procedimento elettorale, non si può disconoscere che interesse parimenti rilevante è anche quello di garantire la provenienza da parte del soggetto legittimato. E, in assenza di contestazione specifica sul punto da parte del diretto interessato, ossia di un formale disconoscimento della conformità all'originale dei fax e/ o delle fotocopie da parte dei soggetti a cui fanno riferimento, e quindi da parte della singola società/associazione sportiva delegante, non si ritiene possa fondatamente contestarsi, sotto il dedotto profilo, la validità della delega prodotta in fax od in fotocopia e la stessa dovrà, pertanto, essere considerata pienamente valida ed efficace.

Con un’ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute un numero consistente di deleghe in bianco per la mancata indicazione del soggetto delegato per un totale di n. 154 voti.

Anche la F.I.G. non contesta che, effettivamente, è stato rinvenuto un certo numero di deleghe in bianco e, al riguardo, argomenta nei termini che seguono:

- in alcune di esse, ad esempio la n. 46 della A.S.D. Klub Nada Sport Ricrezione, benché non siano stati indicati nome e cognome del soggetto delegato, quest'ultimo sarebbe comunque agevolmente individuato per il tramite della apposizione del suo numero di tessera federale, elemento che permette di non incorrere in equivoco alcuno sulla corretta identificazione dello stesso, così da rendere rispettosi tali mandati dei formalismi richiesti dalla normativa federale;

- la circostanza, che, in un numero assolutamente esiguo di esse, e pari a n. 72 deleghe, effettivamente non sia stato indicato per iscritto il nome del soggetto delegato né il suo numero di tessera, è dovuta ad un errore scusabile in considerazione dell'immane mole di lavoro che la Commissione Verifica Poteri deve affrontare in occasione delle Assemblee Elettive;

- nei casi di specie, peraltro, la Commissione Verifica Poteri ha collegialmente identificato nel portatore materiale dei mandati il soggetto effettivamente designato dal Presidente o legale rappresentante della società di riferimento;

- la Commissione Verifica Poteri ha evidentemente accettato le deleghe in bianco di cui trattasi essenzialmente per ragioni di comodità, ossia per poter beneficiare della lettura ottica del codice a barre ivi apposto che permetteva un’immediata identificazione della società delegante tramite apposita "pistola" elettronica, senza dover ricorrere al più lungo, nei tempi, inserimento manuale dei dati nei sistemi informatici;

- comunque, se anche si dovessero ritenere effettivamente nulle le predette deleghe, le stesse non hanno influito minimamente sui risultati di elezioni, nei termini di cui alle argomentazioni svolte in relazione alla prova di resistenza.

Si premette, al riguardo, che la disciplina federale in materia, in precedenza pedissequamente riportata, richiede, ai fini del conferimento della delega, l’indicazione nominativa sia del delegante che del delegato e si tratta, davvero, di requisiti minimi essenziali ai fini della validità della delega in considerazione della specifica funzione cui la stessa assurge. Ne consegue che, effettivamente, una delega in bianco in quanto priva dell’indicazione del soggetto delegato non rispetta i predetti requisiti minimi e, pertanto, non può essere validamente acquisita ai fini della regolare espressione del relativo voto.

Si ritiene che, tuttavia, in quelle ipotesi in cui nella delega il soggetto delegato sia stato indicato per il tramite della apposizione del suo numero di tessera federale invece che con l’indicazione puntuale delle generalità, ossia con il nome e cognome, come richiesto dalla disciplina federale di cui in precedenza, la riscontrata illegittimità non possa fondatamente ritenersi sussistente atteso che, in realtà, con la predetta modalità è stato assicurato, nella sostanza, il conseguimento dell’obbiettivo perseguito attraverso la richiesta dell’indicazione delle generalità del delegato, ossia la immediata riconducibilità della volontà espressa dal delegante ad un soggetto determinato.

E, tuttavia, la F.I.G. indica in memoria una sola delega con le predette caratteristiche e, pertanto, l’argomentazione è valida nei suddetti limiti.

Né, ancora, è condivisibile quanto dedotto in ordine all’identificazione da parte del Comitato Verifica Poteri nel portatore materiale dei mandati del soggetto effettivamente designato, atteso quanto in precedenza rilevato in ordine alla necessaria sussistenza dei requisiti minimi ai fini della validità della delega.

In sostanza la consapevolezza che il delegante abbia rilasciato una delega in bianco in piena coscienza e con assunzione della relativa responsabilità, non esclude che manchi, comunque, il suddetto requisito minimo la cui ratio della relativa richiesta non è soltanto quella di tutelare la volontà del rappresentante ma anche quella di assicurare la legittimità del procedimento elettorale.

Non si ritiene, infine, di potere accedere alla tesi della F.I.G. laddove invoca l’errore scusabile alla luce delle considerazioni di carattere generale già espresse in precedenza al riguardo.

Sebbene, infatti, da un punto di vista meramente fattuale, sia comprensibile che, nelle occorrenze di cui trattasi, si verifichino errori di valutazione in considerazione della mole del lavoro da svolgere, la predetta circostanza è, in punto di diritto, assolutamente irrilevante ai fini che interessano.

Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente ha dedotto che sono state riscontrate in atti deleghe compilate con una medesima grafia e, pertanto, presumibilmente compilate nella parte relativa al delegato da parte di un soggetto diverso dell’effettivo delegante per un totale di n. 557 voti.

Si tratterebbe di gruppi di deleghe la cui compilazione presumibilmente sarebbe stata effettuata direttamente presso le sedi dei Comitati regionali e provinciali con la conseguenza che dovrebbe ritenersi che la scelta dei candidati da eleggere sia stata effettuata, in realtà, da parte dei presidenti dei comitati regionali e provinciali della federazione e non invece sulla base della scelta personale effettuata da parte del singolo affiliato, presidenti i quali non possono, tuttavia, votare né ricevere deleghe da altri soggetti ai sensi degli articoli 11, comma 2, lett. g), e 32, comma 4, dello statuto e dell’articolo 33, comma 6, del regolamento organico.

E, al riguardo, il ricorrente richiede, in via istruttoria, o la perizia calligrafica sull’indicazione del soggetto delegato o, in alternativa, l’audizione dei soggetti direttamente interessati.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda nei termini di cui in precedenza, in via preliminare, deve rilevarsene l’irrilevanza in questa sede se non altro in quanto la predetta ricostruzione si fonda su elementi indiziari, non supportati da alcun elemento probatorio consistente al riguardo, ossia sulla base di una lettura e, conseguentemente, di un’interpretazione prettamente di parte dei fatti in concreto dedotti.

Al riguardo, tuttavia, non può se non rilevarsi che al Comitato Verifica Poteri - il quale evidentemente non è necessariamente dotato delle competenze proprie dei periti calligrafici - non appartenevano compiti di indagine puntuale sulla genuinità dei segni grafici apposti sui mandati né ancora appartiene al predetto Comitato il potere di disconoscere eventualmente l’autenticità delle compilazioni e delle sottoscrizioni, potere che, invece, deve ritenersi che spetti, in via principale, ai soggetti a cui le stesse fanno direttamente ed espressamente riferimento.

Peraltro la disciplina federale in materia richiede esclusivamente l’indicazione delle generalità del delegato circostanza che, nella fattispecie, non è contestata.

Con un’ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe con correzione del nome del delegato o del delegante senza l’apposizione di alcuna sigla della correzione e senza la relativa menzione nel verbale per un totale di n. 56 voti.

Dall’esame delle tabelle allegate emerge che, in effetti, la censura interessa in assoluta prevalenza deleghe con la correzione del delegato e, solo per le residue, la correzione del nome del delegante.

Al riguardo deve richiamarsi, nella sua piena condivisione, il principio espresso dalla sezione in precedenza in fattispecie analoga, sempre riguardante il procedimento elettorale degli organi federali di federazione sportiva, secondo cui il delegante non può “limitarsi a cancellare, con un tratto di penna, il nome di un delegato e sostituirlo con altro, non essendo tale manifestazione di volontà inequivoca dell’effettiva intenzione di cambiare il delegato. Ben avrebbe potuto tale correzione essere stata effettuata dolosamente da soggetto diverso dal delegante. E’ ben vero che l’art. 32, comma 2, del ROF condiziona la validità della delega solo al fatto che per la sua presentazione sia utilizzato un “mezzo idoneo ad attestarne la provenienza” senza escludere che il suo contenuto possa essere modificato dall’estensore prima che la presentazione sia formalizzata. E’ altresì vero, però, che un mutamente del delegato avrebbe dovuto essere operato in modo da rendere in equivoca la sua riconducibilità al delegante” (TAR Lazio - Roma, sez. III quater, n. 10239/2011 del 27.12.2011).

Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe con delegato e/o delegante privo di potere in quanto il delegante non è il presidente del soggetto conferente la delega e il delegato non è membro del consiglio direttivo del delegante per un totale di n. 55 voti.

In sostanza il ricorrente sostiene che "per poter esercitare legittimamente il potere di delega, è necessario che: (i) il delegante sia il presidente del soggetto conferente la delega stessa e (ii) il delegato sia a sua volta membro del consiglio direttivo dello stesso soggetto conferente la delega o, in alternativa, se appartenente ad organismo differente, dovrà essere membro del consiglio direttivo di detto organismo, munito di apposito mandato di rappresentanza da parte dell'organismo di appartenenza".

Al riguardo si rileva quanto segue.

Il già citato articolo 11, comma 6, dello Statuto Federale prevede che “L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle A.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica”.

La Commissione Verifica Poteri, in sede di accreditamento, ha correttamente, nel rispetto della norma richiamata, accertato che i soggetti deleganti e/o delegati fossero, alla data di svolgimento della Assemblea Ordinaria Elettiva, per quanto riguarda i deleganti, non necessariamente esclusivamente i Presidenti, in quanto la predetta norma non circoscrive il potere di delega esclusivamente a tale singola figura, ma, al contrario, lo allarga alla più ampia categoria dei "legali rappresentanti" e ogni singola società può prevedere nel proprio statuto che la legale rappresentanza - anche per singoli affari come può essere la partecipazione ad una assemblea elettiva - possa essere conferita ad altro soggetto appartenente alla stessa società diverso dal Presidente, quale potrebbe essere, per esempio, il Vice Presidente e, per quanto riguarda i soggetti delegati, i dirigenti delle società di riferimento, e non necessariamente i membri del Consiglio Direttivo.

D'altronde il modello pre-stampato di mandato di rappresentanza è stato inviato alle società già alla fine del mese di Ottobre 2012 e, quindi, circa 1 mese e mezzo prima della celebrazione della Assemblea nel mese di dicembre 2012, e, anche a prescindère dalle considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla non obbligatorietà dell'utilizzo - completo o parziale - del predetto modello, lo stesso necessariamente non poteva essere aggiornato con tutti i quadri dirigenziali vigenti alla data del 15.12.2012, in quanto, per loro natura, in più di un mese circa, gli stessi sono stati suscettibili di variazioni e della predetta circostanza era stata data comunque avvertenza proprio nel suddetto modello inviato alle società nel quale era puntualmente evidenziato che “le cariche sopra descritte sono aggiornate al 27-10-2012”.

Requisito fondamentale ai fini della validità del conferimento della delega di voto era, quindi, che, al momento delle elezioni, i soggetti delegati fossero dirigenti in carica e, al fine di evitare errori in tal senso, la Commissione Verifica Poteri è stata dotata dell'accesso al server centrale del tesseramento on-line della Federazione tramite sistema informatico, il quale non avrebbe consentito la stampata del foglio di accredito ove il nominativo indicato non fosse risultato fra i quadri dirigenziali della società di riferimento. E la predetta ultima circostanza, peraltro, non è contestata negli scritti difensivi del ricorrente.

Con un’ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute deleghe su carta non intestata per un totale di n. 1 voto.

E, al riguardo, è sufficiente il richiamo a quanto già in precedenza rilevato in ordine all’obbligatorietà del ricorso ai predetti fini al modello prestampato inviato alla società.

Con un ultima censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe conferite a due distinti soggetti per un totale di n. 3 voti.

La circostanza, che non è contestata da parte della difesa della F.I.G. nella sua materialità, è indubbiamente rilevante ai fini dedotti dell’invalidità della delega conferita per le medesime considerazioni di ordine sostanziale svolte con riferimento alle deleghe che presentavano la correzione a penna del soggetto delegato. E, peraltro, la disciplina federale in materia richiede espressamente l’indicazione di un solo delegato laddove utilizza al fine una terminologia tutta al singolare.

Tanto premesso, atteso che, sulla base di quanto precedenza esposto, sarebbero fondate nel merito esclusivamente le censure attinenti alle deleghe in bianco, alle deleghe con correzione del nominativo del delegato o del delegante ed alle deleghe con l’indicazione di due diversi soggetti delegati, il totale dei voti annullabili sulla base delle predette censure sarebbe, al massimo, di n. 154+56+3 e, pertanto, di n. 213. E, tuttavia, quanto alle deleghe in bianco, in particolare, deve rilevarsi che, nelle difese di cui da ultimo della F.I.G., nelle tabelle allegate nella parte finale della memoria di replica del 5.1.2015 sono specificatamente indicate le deleghe per le quali effettivamente non è stata proprio riscontrata l’indicazione del delegato, nel numero complessivo n. 72 deleghe. Ed è al predetto numero che deve farsi riferimento alla luce della mancata specifica contestazione di cui da ultimo da parte ricorrente, con la conseguenza che il numero effettivo delle deleghe interessate deve essere definitivamente valutato in n. 72+56+3 e, pertanto, in complessive n. 131 deleghe invalide.

Ne consegue che le predette riscontrate irregolarità non sono in grado di inficiare, in alcun modo, in concreto, la regolarità dello svolgimento del procedimento elettorale di cui trattasi alla luce delle puntuali argomentazioni svolte dalla F.I.G. in ordine alla prova di resistenza e di cui alla richiamata memoria di replica di cui da ultimo del 5.1.2015, che, sebbene riferite al minore numero di deleghe invalide ivi indicato, ossia n. 72, tuttavia, alla luce dei conteggi specifici ivi riportati, sono comunque validamente richiamabili ai fini che interessano anche con riferimento al maggior numero di cui in precedenza risultante all’esito del presente giudizio di n. 131 deleghe ritenute invalide.

3 - Per le considerazioni tutte che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto siccome infondato nel merito.

Sussistono, tuttavia, alla luce della complessità e della peculiarietà delle questioni sottese, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 e del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/08/2015

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