T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10775/ 2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Angelica DELL’UTRI Presidente
Stefania SANTOLERI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (..:9 Reg. Gen. proposto da A.C. OMISSIS 1908 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Savoia n. 72;
CONTRO
- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Cesare Persichelli, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;
- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Persichelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Oslavia n. 12;
- Lega Professionisti Serie “C”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pisanelli n. 40;
e nei confronti |
di A.C. OMISSIS 1910 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento, non conosciuto, né comunicato, con cui la F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della A.C. OMISSIS Calcio al campionato di serie C1 per la stagione 2001/2002, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20.10.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Medugno per la F.I.G.C., e l’Avv. Marino, in sostituzione dell’Avv. Biscotto, per la Lega;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato nei giorni 8/8/2001 e seguenti e depositato il successivo 9/8 la OMISSIS Calcio S.p.a., società calcistica che nella stagione 2000/2001 ha militato nel campionato professionistico di serie C1, ha impugnato il provvedimento federale di non ammissione al campionato medesimo per la stagione 2001/2002.
Specifica che, a seguito della propria domanda di iscrizione, la Co.Vi.So.C, in sede di verifica dei requisiti economici, le comunicava la necessità di aumentare il capitale sociale di lire 8.750.000.000; in conformità l’assemblea straordinaria, in data 13/7/01, deliberava un aumento di capitale per lire 9.380.000.000, di cui il socio di maggioranza (OMISSIS) versava i 3/10, impegnandosi a versare la rimanente quota entro il 31/12/01, prestando a garanzia di tale adempimento polizza fideiussoria della Insurance and Guarentee S.p.a., e poi , il successivo 27/7/01, offrendo una nuova fideiussione della R.A.S. Assicurazioni.
Avverso l’impugnato provvedimento di esclusione deduce il seguente, complesso, motivo di diritto : violazione degli artt. 10 e ss. della legge n. 91/1981, dell’art. 15 del D.lgs. n. 241/1999, nonché delle disposizioni contenute nel C.U. n. 65/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, violazione del principio del giusto procedimento.
L’iscrizione ai campionati di calcio di serie C, per la stagione 2001/2002, è stata disciplinata con il C.U. 21/6/2001, n. 65 della Lega Professionisti di Serie C; ivi è previsto che la Co.Vi.So.C., ove rinvenga irregolarità nella situazione finanziaria della società, ne dia comunicazione entro il 23/7/01; in tale caso la società interessata può proporre ricorso alla F.I.G.C. entro il successivo 25/7/01, ovvero regolarizzare la propria posizione, adeguandosi ai rilievi dell’organo di controllo, entro il 27/7/01.
Il suddetto C.U., con riferimento alle società vertenti in condizioni di eccedenza di indebitamento, dispone che le stesse possano comunque ottenere l’iscrizione, a condizione che dimostrino di avere provveduto all’aumento di capitale, anche se non interamente versato, entro il 16/7/01; il versamento integrale deve poi essere effettuato entro il 31/12/01; medio tempore va prestata idonea garanzia bancaria od assicurativa.
Il gravato provvedimento di esclusione appare dunque illegittimo, anche per violazione del C.U. n. 65/2001 della Lega, avendo la ricorrente prestato, a seguito della deliberazione di aumento del capitale sociale, ben due garanzie, entrambe conformi ai requisiti richiesti dagli organi federali.
Resistono in giudizio la F.I.G.C., il C.O.N.I. e la Lega Professionisti di Serie C, eccependo l’inammissibilità, sotto plurimi profili, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 20/10/05 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Per motivi di ordine processuale va prioritariamente esaminata l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I., nelle proprie memorie di costituzione, nell’assunto che la situazione soggettiva dedotta in giudizio non raggiunga la soglia della rilevanza giuridica per l’ordinamento statale, rimanendo circoscritta nei limiti del fenomeno sportivo.
L’eccezione è infondata, e va dunque disattesa.
A norma dell’art. 1 della legge 17/10/2003, n. 280 il criterio secondo cui i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico - sportivo, trova deroga in caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’art. 3 della predetta legge n. 280/03, le controversie, come la presente, concernenti la verifica dei presupposti di ammissione ai campionati sportivi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).
Né può indurre a diverso opinamento la circostanza che il presente ricorso sia stato proposto anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 19/8/2003, n. 220, poi convertito nella legge n. 280/03; è infatti lo stesso art. 3 del testo normativo in esame che, al quarto comma, specifica expressis verbis che le norme sulla giurisdizione, sulla competenza e sul rito “si applicano anche ai processi in corso”.
E peraltro, anche ad ammettere, per ipotesi, che difettasse in origine la giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame, va considerato che il principio sancito dall’art. 5 del c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, con irrilevanza dei successivi mutamenti, essendo finalizzato a favorire, e non ad impedire la perpetuatio iurisdictionis, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche allorché il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4/6/2004, n. 3478; Cons. Stato, Sez. V, 1/12/2003, n. 7820; Cass., Sez. Un., 20/11/2003, n. 17635).
2. - Deve poi essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata dalla F.I.G.C. con la memoria depositata in data 30/9/05, nella considerazione che la società ricorrente non ha impugnato il (successivo) provvedimento recante la sua esclusione dai ruoli federali, a seguito di fallimento, ai sensi dell’art. 16, VI comma, delle N.O.I.F.
Premesso che le eccezioni pregiudiziali di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse, per loro natura, precedono la pronuncia su ogni altra questione di ammissibilità (diversa da quella sulla giurisdizione) e di merito del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 3/5/1977, n. 455), ritiene il Collegio che l’eccezione sia meritevole di positiva valutazione.
Si evince infatti dalla documentazione versata in atti che con C.U. n. 11/A, pubblicato in data 12/3/02, la F.I.G.C., preso atto della dichiarazione di fallimento (evento interruttivo, questo, in alcun modo dichiarato in giudizio dal procuratore della ricorrente), ha revocato la affiliazione della A.C. OMISSIS 1908 S.p.a.
E’ noto come la revoca dell’affiliazione determina lo scioglimento del vincolo associativo intercedente tra società e federazione, e comporta conseguenzialmente l’estromissione della prima dall’ordinamento sportivo (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).
Ne discende il sopravvenuto difetto di interesse al presente ricorso, in quanto l’inoppugnabilità dell’intervenuta revoca dell’affiliazione, anche in mancanza di diverse e specifiche allegazioni, preclude oggettivamente che dall’ipotetico accoglimento del ricorso avverso la mancata ammissione ad un campionato sia ritraibile una qualche utilità.
Ed infatti, se anche l’atto oggetto del presente gravame venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe alla società ricorrente, la quale risulterebbe comunque impedita dal provvedimento di revoca dell’affiliazione al raggiungimento dello scopo, risultando ormai posta al di fuori dell’ordinamento sportivo.
3. - In conclusione, alla stregua di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.10.2005.