T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12038/ 2015

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: Federazione Italiana Sport Cinofili in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio de Gregorio e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Roma ;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, Via G Pisanelli, n. 2 domicilia;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 19 marzo 2011 con la quale la ricorrente chiedeva di essere riconosciuta come Disciplina Sportiva Associata ai sensi degli articoli 24 e 25 dello Statuto C.O.N.I.;

con motivi aggiunti del 22 settembre 2014 per l’annullamento

del provvedimento del C.O.N.I. di cui alla delibera n. 280 del 15 luglio 2014 e della relazione allegata, con il quale è stato disposto ai sensi dell’art. 4 c.2 del Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA di non autorizzare l’inserimento nell’Osservatorio dell’organismo denominato Federazione Italiana Sport Cinofili e della nota n.8543/2014 di comunicazione del provvedimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 maggio 2014 e depositato il successivo 3 giugno 2014, espone la società ricorrente che in data 19 marzo 2011 presentava domanda per essere riconosciuta come Disciplina Sportiva Associata ai sensi degli art. 24 e 25 dello Statuto C.O.N.I. che tuttavia dichiarava irricevibile l’istanza della FISC in attesa del nuovo regolamento per il riconoscimento delle DSA.

La ricorrente impugnava la nota con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed il Consiglio di Stato annullava la nota con parere n. 472/2012, con l’effetto che l’interessata ripresentava la domanda in data 29 ottobre 2012.

Il C.O.N.I. richiedeva alla F.I.S.C. di integrare la documentazione due volte, ma la Federazione in data 25 giugno 2013 chiedeva di conoscere lo stato dell’istanza del 2011 reiterata nel 2012 e diffidava il C.O.N.I. ad adempiere.

L’Ente rispondeva con una nota interlocutoria in data 27 settembre 2013 ma non seguivano risposte definitive, trascorsi i 90 giorni di legge.

2. E quindi col ricorso principale la ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dal CONI sulla istanza del 2011, lamentando dunque che gli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 dispongono l’obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi con un provvedimento espresso e chiede pertanto al TAR di accertare la fondatezza dell’istanza ed il proprio diritto ad essere iscritta come Disciplina Sportiva Associata, ai sensi degli articoli 24 e 25 dello Statuto del C.O.N.I. e dell’art. 3 del Regolamento delle Discipline Sportive Associate del C.O.N.I.

Nel ricorso ricostruisce pure di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere il riconoscimento come Disciplina Sportiva Associata ai sensi dell’art. 24 e 25 dello Statuto CO.N.I. e conclude dunque per l’accoglimento del ricorso.

3. Il C.O.N.I. si è costituito in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle della ricorrente.

4. Alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2014 il ricorso è stato rinviato per consentire la proposizione di motivi aggiunti essendo nelle more sopravvenuto il provvedimento di diniego.

5. Con i motivi aggiunti sopra indicati la ricorrente impugna dunque il detto diniego deducendo: 1) violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 art. 10 bis – art. 6 della legge n. 15 del 2005; 2) eccesso di potere per errore dei presupposti, contraddittorietà con precedente provvedimento, violazione degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990 e richiesta di risarcimento del danno.

Conclude chiedendo che il TAR dichiari illegittimo il silenzio serbato sull’istanza del 2011, di accertare la fondatezza della richiesta e nominare un commissario ad acta che provveda ad iscriverla come DSA. Insiste pure per il risarcimento del danno di Euro 2.900.000,00 per la perdita di tesseramento ed altri profili di danno.

6. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2014 il ricorso è stato rinviato al merito.

6. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il gravame, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso principale, siccome proposto avverso il silenzio rifiuto serbato dal CONI sull’istanza proposta dalla Federazione ricorrente in data 19 marzo 2011 per essere iscritta quale Disciplina Sportiva Associata va dichiarato improcedibile per sopravvento difetto di interesse.

Infatti con delibera n. 280 del 15 luglio 2014 il CONI ha adottato un provvedimento di segno negativo per il chiesto riconoscimento della Federazione nelle Discipline Sportive Associate, rimanendo di conseguenza superato il silenzio serbato.

2. Avverso tale ultimo provvedimento e con i motivi aggiunti, l’interessata Federazione dunque lamenta che, stante il tenore della delibera impugnata, essa doveva essere preceduta dal preavviso di provvedimento negativo. Qualora le fosse stata resa tale comunicazione avrebbe potuto far rilevare all’Ente che, secondo il regolamento vigente nel 2003, applicabile ratione temporis non vi erano motivi ostativi al riconoscimento quale DSA anche se la Federazione Internazionale di riferimento non fosse stata riconosciuta nè da CIO né da Sport Accord e comunque se fosse stato inviato l’avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 avrebbe potuto chiedere l’affiliazione ad una Federazione Internazionale riconosciuta dai due organismi (CIO e Sport Accord). In ogni caso avrebbe potuto provare che il requisito richiesto dal Regolamento per essere riconosciuta Disciplina Sportiva Associata era posseduto indipendentemente dal fatto che alcuni dei suoi affiliati siano anche affiliati ad un’altra Federazione.

Con la seconda censura rappresenta che del tutto erronea è la motivazione addotta dal CONI a sostegno della delibera gravata e secondo cui tra le 45 federazioni sportive nazionali vi è già ricompresa la Federazione Italiana Disciplina Armi Sportive e da Caccia che, tra le proprie discipline ricomprende il settore cinofilia, annoverandolo dal 14 maggio 2013 per tutte le razze canine. Infatti, sostiene la ricorrente, l’addestramento di un cane da caccia è attività completamente diversa da quella svolta dagli atleti FISC e da chi vuol fare sport insieme al proprio cane, come peraltro si evince dallo Statuto di quella Federazione. Segue un elenco delle gare (Agility, Special Agility, Combinata man/dog ed altre) organizzate dalla FISC che sono completamente diverse da quelle della FIDASC, con conseguente rilievo dell’eccesso di potere per errore dei presupposti. Insiste ancora su quanto sostenuto nella prima censura e che cioè, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, l’art. 3 del Regolamento di Riconoscimento delle Discipline Sportive Associate approvato il 3 giugno 2003 faceva riferimento come requisito solo “all’affiliazione ad una Federazione Internazionale, ove esistente”. E lo stesso il successivo Regolamento del 2011. Soltanto nel Regolamento per il riconoscimento delle Discipline Associate approvato il 13 novembre 2013, quindi in data posteriore alla comunicazione del 27 settembre 2013 prevedeva che la NDS, per essere inserita nell’Osservatorio, deve dimostrare di rientrare tra quelle riconosciute direttamente dal CIO elencate tra i membri ARISF oppure direttamente mediante Sport Accord, laddove l’attuale Regolamento prevede che la disciplina sportiva sia riconosciuta da CIO, ARISF e Sport Accord ed una delle discipline elencate sopra (Agility) è riconosciuta appunto da Sport Accord come disciplina sportiva. Conclude ponendo in evidenza la contraddittorietà nell’operato del CONI che dapprima, a seguito del ricorso straordinario proposto da parte ricorrente, ha annullato la propria nota con la quale negava il riconoscimento e pertanto dichiarava di riavviare il procedimento per concluderlo poi con la delibera negativa.

3. I motivi sono del tutto infondati.

Anzitutto è bene precisare che nessuna contraddittorietà è predicabile nell’operato del CONI il quale in un primo momento avrebbe adottato il provvedimento di sospensione il procedimento di riconoscimento della Federazione ricorrente nel 2011, ingenerando l’aspettativa di un positivo riscontro della domanda, in attesa della adozione del nuovo Regolamento e successivamente a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario presentato dalla ricorrente lo avrebbe annullato, per poi adottare un provvedimento di segno negativo della pretesa dell’interessata, perché l’accoglimento del ricorso amministrativo è dovuto alla circostanza che la sospensione del procedimento era stata data a tempo indeterminato, circostanza questa che viola il chiaro portato dell’art. 2 della stessa legge n. 241 del 1990 e quindi non riguarda minimamente la sostanza della pronuncia adottata, infine, dal CONI.

Ciò premesso la delibera impugnata riguarda la fase istruttoria dell’inserimento nell’Osservatorio previsto a partire dal Regolamento del 2003 con disposizione mantenuta fino al nuovo Regolamento del 2013, ai fini del monitoraggio delle attività svolte dalla Federazione aspirante all’inserimento tra le Discipline Sportive Associate.

Tutte le osservazioni legate ad un possibile diretto inserimento tra le Discipline Sportive Associate, laddove la ricorrente sostiene che alcune delle attività svolte presso la Federazione sono già riconosciute da una Federazione Internazionale non hanno ragion d’essere in quanto basate su una lettura erronea del Regolamento sia di quello del 2003, sia dell’ultimo del 2013. Il primo infatti nella cd. Area 1 “Inserimento nell’Osservatorio” stabilisce tra le caratteristiche che la Disciplina Sportiva Associata deve avere ai fini dell’inserimento che: “…si darà priorità all’organizzazione che ha il riconoscimento della rispettiva Federazione internazionale, ove esistente”, di modo che non basta il riconoscimento di una delle attività praticate (nel caso “Agility”) nell’ambito di una Federazione Internazionale per guadagnare la priorità ai fini dell’inserimento. E comunque a scanso di equivoci è bene pure chiarire che si tratta sempre di una priorità ai fini dell’inserimento nell’Osservatorio, deputato alla fase istruttoria dell’inserimento della disciplina e non dà luogo ad un inserimento diretto nell’elenco delle Discipline Sportive Associate, come sotteso al relativo aspetto della censura.

Per il resto completamente destituito di fondamento appare il dedotto eccesso di potere per errore sui presupposti, laddove invece il CONI appare avere preso in considerazione precisamente i parametri del Regolamento in vigore ai fini dell’inserimento della Federazione richiedente nell’ambito delle DSA.

La ricorrente aggredisce la parte della delibera che fa riferimento ad altra Federazione Sportiva Nazionale con competenza nel settore di attività della ricorrente, ma tale riferimento, in primo luogo, serve a sostenere altra parte della motivazione con la quale l’Ente fa valere che l’obiettivo perseguito dal CONI è quello “di promuovere e regolamentare le nuove discipline e di limitare la parcellizzazione degli organismi di riferimento nelle varie discipline sportive, ottimizzando gli interventi di quelli già riconosciuti”.

Nel prosieguo della motivazione l’Ente chiarisce infatti che la presenza di una Federazione Sportiva Nazionale cui è riconosciuta la competenza per un settore di attività - nel caso la cinofilia – rispondente ai fini istituzionali comuni a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è causa idonea a negare l’inserimento nell’Osservatorio delle NDS, fase di avvio per il riconoscimento.

Parte ricorrente oppone che le discipline praticate da FISC e da FIDASC sarebbero diverse e che quindi non ricorrerebbe la rilevata duplicazione delle competenze, ma al riguardo anche ammesso che non sussistesse tale duplicazione, che quindi si oppone all’obiettivo dichiarato dall’Ente di limitare la parcellizzazione degli organismi sportivi, parte ricorrente non riesce a dimostrare il possesso dei requisiti necessari ai fini dell’inserimento nell’Osservatorio, che istituito in base al Regolamento approvato nel 2003, soccorre alla definizione del percorso progressivo e graduale per il riconoscimento di Nuove Discipline Sportive Associate, prevedendo che l’inserimento nello stesso doveva avvenire al termine di una specifica istruttoria volta all’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento stesso.

Come pure osservato dal CONI nella memoria per l’udienza del 19 novembre 2014, ma basterebbe la lettura dell’art. 3 del Regolamento del 2003 e dell’art. 3 del Regolamento del 2011, entrambi prodotti da parte ricorrente, tutti tali atti generali hanno previsto una permanenza obbligatoria nella fase dell’Osservatorio, in particolare quello del 2003 prevedeva la durata minima di due anni mentre quelli del 2011 e del 2013 disponevano che l’Osservatorio avrebbe potuto protrarsi a far data dalla comunicazione dell’avvenuto inserimento fino ad un massimo di 5 anni.

A tal proposito, quindi, nessuna illegittimità è dato riscontrare nel provvedimento esaminato laddove l’Ente specifica che la documentazione fornita dalla ricorrente non ha consentito di accertare se il numero delle affiliate e dei tesserati, nonché l’elenco delle attività sportive e formative organizzate nei due anni precedenti la richiesta di riconoscimento, facciano capo direttamente alla FISC interessata oppure all’Ente di promozione sportiva cui la stessa appartiene o è appartenuta.

Al riguardo anche con memoria del 14 novembre 2014 la ricorrente non precisa nulla, limitandosi ad insistere nella necessità del solo requisito dell’inserimento delle discipline praticate in una Federazione Internazionale per ottenere il riconoscimento quale Disciplina Sportiva Associata e nella totale diversità delle discipline dalla stessa praticate rispetto alla FIDASC, ma senza opporre alcunché in ordine alla rilevata mancanza dei requisiti per l’inserimento nell’Osservatorio ed ottenere il riconoscimento provvisorio richiesto.

Precisa ulteriormente il CONI che non è previsto neppure un automatico riconoscimento quale DSA associata al CONI, come da parte ricorrente sostenuto, essendo necessario il periodo di permanenza nell’Osservatorio per almeno 2 anni al termine del quale la riconosciuta DSA rimane sotto monitoraggio per altri quattro anni ai fini di ottenere la qualifica di DSA provvisoria.

Di conseguenza tutta la problematica sollevata da parte ricorrente circa l’appartenenza delle discipline praticate a Federazioni in ambito internazionale nel CIO o in Sport Accord, sulla quale la Federazione interessata ha insistito anche nell’ultima memoria per l’udienza, come sopra riportato, non rileva, come non rileva la relativa contestazione effettuatane dal CONI con le varie memorie prodotte, poiché si verte nella fase ancora prodromica all’inserimento nell’Osservatorio.

Né la ricorrente avrebbe potuto giovarsi del preavviso di provvedimento negativo, della cui mancanza si duole, avuto riguardo specificamente al portato dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 stante il quale il provvedimento amministrativo non è annullabile per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Poichè il CONI ha appunto posto in rilievo che la ricorrente difetta di alcuni dei requisiti prescritti dai Regolamenti ai fini di ottenere l’inserimento nell’Osservatorio, la censura non ha ragion d’essere, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, secondo quanto pure rilevato dalla cospicua giurisprudenza sull’argomento, (ex multis: C. Stato, sezione VI, 7 maggio 2015, n. 2298, 4 marzo 2015, n. 1060, TAR Puglia, Lecce, sezione II, 4 febbraio 2015, n. 443).

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti va trovato scevro dalle dedotte censure.

5. Il ricorso principale va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed i motivi aggiunti vanno respinti.

6. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2015

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