T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12064/ 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco              CORSARO                         Presidente

Silvestro Maria      RUSSO                               Componente

Stefano                   FANTINI                            Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da A.S. OMISSIS  - Isolaverde S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Orazio Abbamonte, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G.G. Porro n. 8;

CONTRO

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Persichelli ed Alberto Angeletti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n. 19;

- C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Cecinelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Mancini n. 4;

- Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Angeletti e Luigi Medugno, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;

e nei confronti

di S.C.  OMISSIS  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della deliberazione della Giunta esecutiva della L.N.D. del 31/7/95 con la quale si è negata l’iscrizione della società ricorrente al campionato nazionale dilettanti; b) della precedente deliberazione del Consiglio della F.I.G.C. 30/7/1998, n. 16/A; c) del C.U. n. 104/A del 4/6/1998 del Consiglio della F.I.G.C., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota F.I.G.C. n. 2901/GN/cf del 12/6/98.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3.11.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato nei giorni 9 - 10/9/1998 e depositato il successivo 15/9, e poi notificato alla OMISSIS S.r.l., la A.S. OMISSIS , società calcistica che nella stagione 1997/98 ha partecipato al campionato di serie C1, collocandosi in posizione utile in graduatoria, e che non è stata ammessa al predetto campionato per motivi di carattere patrimoniale, ha impugnato la deliberazione della Lega Nazionale Dilettanti ed il precedente provvedimento federale che le hanno negato anche l’ammissione al campionato dilettanti,  torneo immediatamente inferiore.

Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto :

1) Difetto di motivazione.

Dal deliberato del Consiglio federale non si evincono le ragioni della mancata ammissione al campionato, le quali risultano solamente dal successivo provvedimento della L.N.D., facente riferimento alla pretesa violazione del parametro di cui all’art. 1, lett. a, del C.U. n. 104 del 4/6/98.

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà.

Il predetto C.U. n. 104/A stabilisce che le società escluse dai campionati professionistici possono essere ammesse al C.N.D.; la disposizione va coordinata con l’art. 86 delle N.O.I.F., alla stregua del quale le società professionistiche devono rispettare il rapporto di 1 a 3 tra ricavi e costi, ed il ripiano delle perdite deve avvenire attraverso l’effettivo versamento di denaro o la prestazione di fideiussioni bancarie.

Dal combinato disposto delle due norme deriva che alle società che operano in campionati non professionistici viene ad applicarsi il medesimo regime patrimoniale, di particolare rigore, previsto per i campionati superiori.

Tale regime risulta peraltro irragionevolmente preclusivo della partecipazione alle gare, ove si tenga conto che i costi per i campionati non professionistici sono assai minori sia in termini di retribuzione dei giocatori, sia di organizzazione dei mezzi necessari al mantenimento della squadra.

Deve ancora considerarsi che, in caso di iscrizione ex novo al campionato dilettanti, non è necessario uniformarsi ai parametri suesposti previsti per i campionati professionistici; ciò determina un ulteriore profilo di disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, qui in esame, di transito dal campionato professionistico.

3) Contraddittorietà e violazione dell’art. 12 della legge 23/3/1981, n. 91.

Il rapporto di 1/3 tra ricavi e spese è fissato dall’art. 86 delle N.O.I.F. per le società professionistiche; il comunicato n. 106, nell’estendere tale disposizione alle società non professionistiche, appare dunque in contrasto anche con la norma delle N.O.I.F.

4) Violazione del giusto procedimento e dell’art. 12 della legge n. 91/1981.

Il C.U. n. 104/A non è stato approvato dal C.O.N.I., a differenza delle N.O.I.F.

Inoltre non risulta neppure che tale C.U. sia stato approvato dal Consiglio federale della F.I.G.C., competente ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della F.I.G.C.

Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C., il C.O.N.I. e la Lega Nazionale Dilettanti, eccependo l’inammissibilità, sotto plurimi profili, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’udienza del 3/11/05 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Per motivi di ordine processuale va prioritariamente esaminata l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dalla L.N.D., dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I., nelle proprie memorie di costituzione, nell’assunto che la situazione soggettiva dedotta in giudizio non raggiunga la soglia della rilevanza giuridica per l’ordinamento statale, rimanendo circoscritta nei limiti del fenomeno sportivo.

L’eccezione è infondata, e va dunque disattesa.

A norma dell’art. 1 della legge 17/10/2003, n. 280 il criterio secondo cui i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico - sportivo, trova deroga in caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’art. 3 della predetta legge n. 280/03, le controversie, come la presente, concernenti la verifica dei presupposti di ammissione ai campionati sportivi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).

Né può indurre a diverso opinamento la circostanza che il presente ricorso sia stato proposto anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 19/8/2003, n. 220, poi convertito nella legge n. 280/03; è infatti lo stesso art. 3 del testo normativo in esame che, al quarto comma, specifica expressis verbis che le norme sulla giurisdizione, sulla competenza e sul rito “si applicano anche ai processi in corso”.

E peraltro, anche ad ammettere, per ipotesi, che difettasse in origine la giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame, va considerato che il principio sancito dall’art. 5 del c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, con irrilevanza dei successivi mutamenti, essendo finalizzato a favorire, e non ad impedire la perpetuatio iurisdictionis, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche allorché il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4/6/2004, n. 3478; Cons. Stato, Sez. V, 1/12/2003, n. 7820; Cass., Sez. Un., 20/11/2003, n. 17635).

2. - Deve poi essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata nella considerazione che la società ricorrente non ha impugnato il (successivo) provvedimento recante la revoca della affiliazione, a seguito di fallimento, ai sensi dell’art. 16, VI comma, delle N.O.I.F.

Premesso che le eccezioni pregiudiziali di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse, per loro natura, precedono la pronuncia su ogni altra questione di ammissibilità (diversa da quella sulla giurisdizione) e di merito del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 3/5/1977, n. 455), ritiene il Collegio che l’eccezione sia meritevole di positiva valutazione.

Si evince infatti dalla documentazione versata in atti che con C.U. n. 103/A, pubblicato in data 30/4/99, la F.I.G.C., preso atto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, ha revocato la affiliazione della A.S. OMISSIS S.r.l.

E’ noto come la revoca dell’affiliazione determina lo scioglimento del vincolo associativo intercedente tra società e federazione, e comporta conseguenzialmente l’estromissione della prima dall’ordinamento sportivo (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2004, n. 5025).

Ne discende il sopravvenuto difetto di interesse al presente ricorso, in quanto l’inoppugnabilità dell’intervenuta revoca dell’affiliazione, anche in mancanza di diverse e specifiche allegazioni, preclude oggettivamente che dall’ipotetico accoglimento del ricorso avverso la mancata ammissione ad un campionato sia ritraibile una qualche utilità.

Ed infatti, se anche l’atto oggetto del presente gravame venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe alla società ricorrente, la quale risulterebbe comunque impedita dal provvedimento di revoca dell’affiliazione al raggiungimento dello scopo, risultando ormai posta al di fuori dell’ordinamento sportivo.

3. -  In conclusione, alla stregua di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.  

Sussistono giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.11.2005.
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