T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12281/ 2016

Pubblicato il 10/12/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (..), proposto da: OMISSIS e ASD  OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., Angelo Busco, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Allegro e Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Buldo in Roma, via Calatafimi, 41;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie, 106;

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport TNAS, Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del lodo arbitrale prot. n. 0527 emesso in data 01.03.2012, pubblicato il 23.07.2012, con cui il Collegio Arbitrale istituito presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, nell’accogliere parzialmente l’istanza di arbitrato delle odierne ricorrenti, avrebbe omesso di pronunciarsi su parte della domanda;

nonché per la declaratoria del diritto della ASD  OMISSIS all’erogazione del contributo NAS di Euro 20.724,00

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Pallacanestro Fip;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di segnalazione presentata dall’Ufficio Contabilità della FIP, la Procura Federale FIP, dopo aver espletato le necessarie indagini, deferiva la ASD  OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. (odierna ricorrente), dinanzi la Commissione Giudicante Nazionale, contestando le violazioni di cui agli artt. 43 e 44 R.G. della FIP, per avere essa falsato la regolarità del campionato provinciale U.14 2010/2011, partecipandovi al solo scopo di ottenere illecitamente l’erogazione dei contributi NAS (Nuovi Atleti Svincolati) da parte della FIP.

La Commissione Nazionale Giudicante proscioglieva la società dalle accuse.

Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva ricorso alla Corte Federale FIP la quale, con decisione n. 38 del 2.12.2011, riteneva sussistere la violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 39 del Regolamento di gioco FIP e, per l’effetto, irrogava la sanzione dell’inibizione per 24 mesi nei confronti del legale rappresentante p.t., OMISSIS.

Con istanza di arbitrato datata 01.03.2012 le odierne ricorrenti impugnavano il provvedimento della Corte Federale innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni, per le seguenti ragioni di diritto: 1) erroneità delle valutazioni delle circostanze di fatto ed erronea interpretazione delle norme attuative svincolo settore maschile; 2) erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’illecito di cui agli artt. 2 e 39 del Regolamento gioco FIP in danno di OMISSIS; 3) eccessività della sanzione inflitta a  OMISSIS ed illegittimità della statuizione circa la non erogazione della somme NAS alla società.

Il Collegio Arbitrale costituito presso il TNAS, con lodo arbitrale prot. n. 0527 pubblicato il 23.07.2012, accoglieva solo parzialmente l’istanza di arbitrato, riducendo la sanzione dell’inibizione inflitta alla  OMISSIS da 24 a 12 mesi, senza pronunciarsi sulla mancata erogazione del contributo NAS alla società sportiva per la stagione agonistica 2010/11, che rimaneva dunque intoccata.

Deducono le ricorrenti l’illegittimità di tale lodo arbitrale per violazione di legge sotto più profili.

Si è costituita in giudizio la Federazione resistente, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e chiedendone pertanto il rigetto.

All’udienza del 17.05.2016 veniva rilevata la mancata comunicazione a parte ricorrente dell’avviso di fissazione udienza e veniva pertanto disposto il rinvio al 21.11.2016.

In vista di tale udienza le ricorrenti depositavano proprie note difensive, alle quali parte resistente replicava depositando proprie memorie.

All’udienza del 21 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il presente gravame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, sia in senso assoluto che in senso relativo.

L’art. 3, comma 1, d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce che è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”; l’art. 2, comma 1, peraltro, attribuisce alla giurisdizione sportiva “la disciplina delle questioni aventi ad oggetto (…) b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Soggiunge il comma 2 dell’art. 2 in esame che, nella materia in questione, “le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”. Inoltre, il secondo inciso del predetto art. 3, comma 1, dispone che “In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Le norme qui richiamate depongono in modo chiaro nel senso dell’insussistenza della giurisdizione statale nella presente controversia, essendo evidente che il lodo arbitrale del TNAS, impugnato in questo giudizio, rientra nella ipotesi contemplata all’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220/2003, concernente l’irrogazione di una sanzione per irregolarità commessa da un affiliato nell’ambito di una competizione sportiva ufficiale, né può d’altronde sostenersi che esso incida su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale.

Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, inoltre, non può più essere invocato l’orientamento della VI Sezione del Consiglio di Stato espresso nelle sentenze nn. 5025/2004 e 527/2006. Tale orientamento si è, infatti, formato antecedentemente alle modifiche dello statuto del Coni del 2008, in virtù delle quali, in luogo della previgente Camera di conciliazione ed arbitrato, i cui provvedimenti erano stati qualificati come “amministrativi giustiziali”, sono stati istituiti due organi giustiziali: l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (rispettivamente previsti dagli artt. 12-bis e 12-ter nella versione ante riforma del 2014), quest’ultimo competente “sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili”, e la prima, invece, “per le controversie per le quali non è possibile l’arbitrato” (non rileva invece ai fini di questa controversia, ratione temporis, la successiva modifica del sistema di giustizia sportiva di cui allo Statuto del Coni intervenuta nel 2014, con cui è stato sostituito ai due summenzionati organi il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport).

Diverse le competenze, diversa la natura dell'atto conclusivo del procedimento giustiziale e diverso, infine, il giudice dello Stato competente a conoscere della sua impugnazione: provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per le controversie portate dinanzi all'Alta Corte per asserita lesione di interessi legittimi; lodo arbitrale rituale impugnabile dinanzi alla Corte d'appello per le controversie portate dinanzi al TNAS per asserita lesione di un diritto soggettivo disponibile.

Ciò che più conta, è che il citato art. 12-ter non si limita a definire "lodo" la decisione assunta dal TNAS, ma prevede espressamente che la stessa, quale atto conclusivo di un arbitrato rituale, sia impugnabile, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, soltanto dinanzi alla Corte di appello per motivi di nullità ex art. 828 c.p.c. L'individuazione di tale giudice non consente allora più di interpretare il procedimento come avente "le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale" ma concluso con un provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025). La scelta della Corte d'appello, quale giudice dello Stato dinanzi al quale impugnare la decisione del TNAS, rende evidente la volontà di articolare il procedimento che si svolge dinanzi a detto Tribunale quale vero e proprio arbitrato rituale, che si conclude con il lodo, volontà peraltro manifestata anche dall’espresso rinvio effettuato dal vecchio art. 12-ter alla disciplina processualcivilistica relativa all’arbitrato rituale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.

D’altronde, è lo stesso Consiglio di Stato ad aver espressamente avallato il nuovo orientamento appena richiamato, ritenendo, a seguito della summenzionata riforma del 2008, non più attuale quanto da esso statuito nella sentenza 5025/2004 richiamata dalle resistenti (Cons. St., Sez. V, n. 3983/2014).

In ogni caso, le questioni sollevate dalle ricorrenti non possono essere ricondotte alla lesione di un diritto soggettivo, pur disponibile, e pertanto neanche la suesposta via alternativa dell’impugnazione del lodo dinnanzi la Corte d’Appello territorialmente competente appare qui percorribile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

La peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto assoluto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

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