T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12409/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

a) sul ricorso n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tedesco e Italo Rocco e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’avv. G. Giuffré,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,

l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, la Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, nonché,

nei confronti di

OMISSIS, non costituito in giudizio,

b) sul ricorso n. 7163/07, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Tedesco e Italo Rocco e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13, presso lo studio dell’avv. G. Giuffré,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,

l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, la Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, nonché,

nei confronti di

OMISSIS, non costituito in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) quanto al ricorso n. 10648 del 2006:

del comunicato ufficiale del 13 luglio 2006, con il quale la Commissione Arbitri Nazionale ha reso noti gli arbitri e gli assistenti promossi dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, escludendo il ricorrente dalla promozione; del provvedimento della F.I.G.C. – A.I.A., di estremi e data sconosciuti, di approvazione delle promozioni dalla C.A.N. sere C alla C.A.N. serie A/B; di tutti gli atti istruttori del procedimento di promozione, non conosciuti, e tra questi, se ed in quanto lesivi, dei verbali della Commissione Arbitri Nazionale serie C di valutazione del ricorrente e degli altri assistenti, delle schede di valutazione degli osservatori arbitrali; di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali, nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla C.A.N. serie A/B.

b) quanto al ricorso n. 7163 del 2007:

del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale, nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport il 21 maggio 2007, con il quale è stata dichiarata improponibile la domanda di arbitrato per la mancata promozione alla C.A.N. serie A/B al termine della stagione sportiva 2005/2006; del comunicato ufficiale del 13 luglio 2006, con il quale la Commissione Arbitri Nazionale ha reso noti gli arbitri e gli assistenti promossi dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, escludendo il ricorrente dalla promozione; della graduatoria finale, del giudizio reso sul ricorrente, di tutti gli atti del procedimento valutativo e, tra questi, le schede di valutazione ed i giudizi resi dall’organo tecnico arbitrale; ove e per quanto occorra, dell’art. 5 del Regolamento della Camera, se inteso a far decorrere il termine di trenta giorni per l’espletamento del tentativo di conciliazione da un mero pregiudizio di fatto; di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e collegati.

Visti i ricorsi nn. 10648/06 e 7163/07 ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, nei giudizi 10648/06 e 7163/07, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore alla pubblica udienza del 26 novembre 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso n. 10648/06, notificato in data 26 ottobre 2006 e depositato il successivo 22 novembre il sig. OMISSIS impugna, tra gli altri, il comunicato ufficiale del 13 luglio 2006, con il quale la Commissione Arbitri Nazionale ha reso noti gli arbitri e gli assistenti promossi dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, escludendolo dalla promozione.

Espone, in fatto, di essere stato inserito, in qualità di assistente arbitrale, nell’organico della C.A.N. serie C sin dal campionato 2001 – 2002, nella quale, in cinque campionati, ha raggiunto 56 presenze in serie C1 e 37 in serie C2. Nel corso della sua carriera è stato chiamato per partite decisive di play off e di play out ed ha disputato due finali di ritorno dal risultato incerto.

Con comunicato ufficiale della F.I.G.C. – A.I.A. del 13 luglio 2005 ha appreso di non essere stato promosso alla C.A.N. serie A/B. Dalla documentazione acquisita a seguito di accesso ha potuto riscontrare che il procedimento di selezione è stato parziale e iniquo perché: a) sono stati arbitrariamente modificati i voti attribuiti dagli osservatori, senza alcuna logica e puntuale motivazione; b) è mancata la verbalizzazione di alcuni referti degli osservatori arbitrali; c) non risultano esternati i criteri specifici di valutazione e, tanto meno, si è dato conto del metro di giudizio utilizzato; d) è stata soppressa una fase procedimentale di valutazione dell’organo tecnico che, lungi dall’esternare il proprio giudizio motivato, ha preferito sovrapporsi alle valutazioni degli osservatori sul campo, con inammissibili correzioni a penna.

2. Avverso il comunicato ufficiale della F.I.G.C. – A.I.A. del 13 luglio 2005 e gli atti istruttori e consequenziali il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere (erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità) – Violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza e di imparzialità.

L’impugnato comunicato ufficiale si limita a disporre le promozioni degli arbitri e degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, senza esternare le ragioni tecnico giuridiche poste a fondamento delle valutazioni esposte. Ciò ha comportato anche una lesione del suo diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Aggiungasi che il ricorrente non ha potuto partecipare al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.

b) Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere (erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità) – Violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza e di imparzialità.

Illegittimamente è stato violato il procedimento tipico e tassativo dettato dall’art. 6 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, che ha prescritto, ai fini della determinazione della media globale definitiva per ogni arbitro: a) la media dei voti assegnati dagli Osservatori Arbitrali; b) la media dei voti assegnati dall’Organo tecnico. Nella specie l’Organo tecnico, lungi dall’effettuare un’autonoma e motivata valutazione del ricorrente, si è sovrapposto, con correzioni al ribasso, ai voti resi dagli osservatori arbitrali. Così facendo ha fatto mancare una fase del procedimento, che è rimasta implicita nella correzione. Aggiungasi che la mera correzione dei voti, difettando di qualsiasi spiegazione di fatto e di diritto, è illegittima anche per difetto assoluto di motivazione.

c) Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere (erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità) – Violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza e di imparzialità.

Nel merito le correzioni – senza le quali il ricorrente sarebbe stato collocato in posizione utile in graduatoria – sono illegittime perché fondate su presupposti erronei.

d) Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere (erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità) – Violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza e di imparzialità.

L’omessa inclusione dei ruoli di avanzamento di categoria del ricorrente non può farsi discendere neppure da altri criteri di valutazione che non risultano esternati ex ante nella procedura. Tuttavia, ove dovessero emergere ora per la prima volta, è evidente la loro palese illegittimità per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

e) Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere (erroneità dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, perplessità) – Violazione del giusto procedimento e dei principi in materia di correttezza e di imparzialità.

Il ricorrente ha diritto alla promozione nella serie superiore perché: a) è l’assistente arbitrale con maggior numero di presenze (56) in serie C/1; b) è stato, nelle ultime cinque stagioni, sempre designato per partite ad alto coefficiente di difficoltà tecnica, comprese, nelle ultime tre stagioni sportive, le finali di play out e di play off; c) è l’unico assistente arbitro ad aver disputato ben due finali di ritorno; d) ha sempre conseguito valutazioni estremamente lusinghiere da tutti gli Osservatori arbitrali e dagli Organi tecnici; e) non è mai incorso in sanzioni disciplinari; f) è in possesso di tutti i requisiti generali, fisici e tecnici per il passaggio alla categoria superiore.

Il giudizio negativo impugnato è, dunque, manifestamente illogico e avulso dalla realtà dei fatti e dai dati tecnici in possesso della stessa Commissione arbitrale e, in assenza di criteri di valutazione preventivi, si traduce in una scelta di gradimento personale e non di merito professionale.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in via gradata, l’improcedibilità del ricorso per omesso previo esaurimento dei rimedi interni dell’ordinamento sportivo, la sua tardività, essendo stato il deposito del ricorso effettuato oltre il termine previsto dall’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e, infine, la sua inammissibilità perché impinge scelte di merito della Federazione, sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) non si è costituita in giudizio.

5. La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.) non si è costituita in giudizio.

6. Il sig. OMISSIS non si è costituito in giudizio.

7. Alla Camera di consiglio del 14 dicembre 2006, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. Con ricorso n. 7163/07, notificato il 20 luglio 2007 e depositato il successivo 6 agosto, il sig. OMISSIS impugna, tra gli altri, il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale, nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport il 21 maggio 2007, con il quale è stata dichiarata improponibile la domanda di arbitrato per la mancata sua promozione alla C.A.N. serie A/B al termine della stagione sportiva 2005/2006, nonché il comunicato ufficiale del 13 luglio 2006, con il quale la Commissione Arbitri Nazionale ha reso noti gli arbitri e gli assistenti promossi dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, escludendolo dalla promozione. Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Espone, in fatto, che in data 19 settembre 2006 ha proposto istanza di conciliazione, che non ha dato esito positivo. Ha dunque presentato istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport. Il Collegio arbitrale, nonostante avesse di fatto superato le questioni pregiudiziali e fosse entrato nel merito della controversia, con decisione del 21 maggio 2007 ha dichiarato improponibile la domanda di arbitrato per la tardiva proposizione del tentativo di conciliazione.

9. Avverso il predetto lodo arbitrale il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione di legge.

Erroneamente è stato fatto decorrere il dies a quo per la proponibilità dell’istanza di conciliazione dalla mera conoscenza del comunicato federale, in assenza di qualsiasi elemento di fatto o di diritto idoneo a dimostrare un qualsiasi profilo di illegittimità degli atti. Il comunicato del 13 luglio 2007 non palesa minimamente l’atto o il fatto dal quale è scaturita la mancata promozione, che il ricorrente ha conosciuto solo a seguito dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti. Segue da ciò che il dies a quo, ai fini della proponibilità dell’istanza di conciliazione, va individuato nel momento in cui ha avuto accesso alle schede di valutazione ovvero agli atti posti a fondamento della mancata promozione. Rispetto a tale data l’istanza di conciliazione proposta dal sig. OMISSIS non è tardiva.

b) Violazione di legge.

Il lodo arbitrale ha completamente pretermesso la valutazione delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente in sede di memoria finale, incorrendo in un ulteriore vizio di procedimento e di giudizio. Il ricorrente ripropone quindi, in sede giudiziale, tutti i motivi della memoria conclusiva non valutati dal Collegio arbitrale.

c) Violazione di legge.

La pronuncia in rito del Collegio arbitrale non ha consentito l’esame delle censure di merito sollevate nell’atto introduttivo, censure che il ricorrente ripropone in sede giustiziale. Alle prime cinque censure, del tutto identiche ai cinque motivi dedotti nel ricorso 10648/06, si aggiunge:

Violazione di legge.

Il tecnico dell’A.I.A. al quale il Collegio arbitrale aveva chiesto chiarimenti non è stato in grado di richiamare alcun criterio di valutazione per l’assegnazione dei punteggi, regolamentare e preventivo, idoneo a giustificare e supportare i giudizi resi nei confronti del ricorrente; ha solo tentato di motivare ex post, in modo dunque del tutto inammissibile, le correzioni effettuate dall’Organo tecnico.

10. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha affermato l’infondatezza del ricorso in quanto proposto avverso il lodo arbitrale del 21 maggio 2007 e la sua inammissibilità, per difetto di giurisdizione, in quanto proposto contro il comunicato ufficiale della F.I.G.C. – A.I.A. del 13 luglio 2005, che ha escluso il ricorrente dalla C.A.N. serie A/B.

11. L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) non si è costituita in giudizio.

12. La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.) non si è costituita in giudizio.

13. Il sig. OMISSIS non si è costituito in giudizio.

14. Alla Camera di consiglio del 29 agosto 2007, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

15. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

16. All’udienza del 26 novembre 2009 le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre disporre la riunione dei ricorsi nn. 10648/06 e 7163/07, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.

Come esposto in narrativa, con il ricorso n. 10648/06 è impugnato, tra gli altri, il comunicato ufficiale del 13 luglio 2006, con il quale la Commissione Arbitri Nazionale ha reso noti gli arbitri e gli assistenti promossi dalla C.A.N. serie C alla C.A.N. serie A/B, escludendo il sig. Avella dalla promozione.

Nell’esame delle diverse eccezioni dedotte dalle parti resistenti il Collegio ritiene di dover dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, sollevata sul rilievo che l’art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dall’art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280, riserverebbe la competenza a decidere sui comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e sull’irrogazione delle relative sanzioni sportive agli organi di giustizia sportiva.

La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall’ordine delle eccezioni dato dalla parte, e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare la legittimazione attiva dei ricorrenti o passiva delle parti evocate in giudizio, così come la tempestività o ammissibilità dei vizi dedotti. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180).

L’eccezione è fondata, come già chiarito da questo Tribunale in un proprio precedente (5 novembre 2007 n. 10911) confermato recentemente dal giudice di appello (Sez. VI, 17 aprile 2009 n. 2333).

Ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo. Tale criterio trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).

Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, questo Tribunale ha già più volte chiarito che esso, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645; 22 agosto 2006 n. 7331; 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616).

Nella vicenda in esame il sig. OMISSIS, assistente arbitrale inserito nei ruoli effettivi della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie C (C.A.N.) dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), impugna, nella sostanza, il provvedimento con il quale non è stato confermato nel ruolo degli assistenti arbitrali a seguito di un giudizio tecnico espresso dalla Commissione Arbitri Nazionali e basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall’assistente arbitrale.

Manca nella specie il connotato della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti dei provvedimenti impugnati, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento generale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’arbitro.

Occorre infatti considerare che gli assistenti arbitrali non sono dipendenti del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e non percepiscono, quindi, una retribuzione ma una mera indennità

Aggiungasi che l’impugnata determinazione di inserimento nei ruoli degli Arbitri fuori quadro non incide neanche sullo status di tesserato, permanendo in capo al ricorrente il rapporto associativo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.

2. Con il secondo ricorso n. 7163/07 il sig. OMISSIS impugna il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale, nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport il 21 maggio 2007, con il quale è stata dichiarata improponibile la domanda di arbitrato per la mancata promozione alla C.A.N. serie A/B al termine della stagione sportiva 2005/2006.

Il Collegio rileva che i profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, evidenziati con riferimento al gravame n. 10648/06, si estendono anche a questo secondo ricorso, nella parte rivolta a censurare sia la correttezza del lodo arbitrale che il comunicato del 13 luglio 2006, con motivi di illegittimità derivata.

Con riferimento all’impugnazione del lodo arbitrale occorre infatti rilevare, ripOMISSIS ndo un principio costantemente affermato dal giudice amministrativo (Cons. Stato, VI Sez., 98 febbraio 2006 n. 527; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 3 novembre 2008 n. 9547; 21 giugno 2007 n. 5645), in applicazione analogica della disciplina concernente i ricorsi amministrativi, che seppure “la decisione del ricorso gerarchico (proprio od improprio), specialmente quando è confermativa del provvedimento impugnato, sostituisce ed assorbe il provvedimento stesso, va anche rilevato che, nella giurisprudenza amministrativa si è sempre ritenuto che, nel caso di successivo esperimento della tutela giurisdizionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altresì di sindacare il provvedimento sottostante (con conseguente carenza di interesse alla contestazione dei vizi propri della decisione giustiziale quando siano dedotti, con effetto devolutivo, vizi in astratto risolutivi per la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che affettano il provvedimento sottostante)”. Corollario obbligato di tale premessa è che ove il Collegio ritenesse illegittima la pronuncia in rito resa dall’organo arbitrale non potrebbe procedere ad un annullamento con rinvio ma dovrebbe accertare la legittimità o meno del comunicato del 13 luglio 2006, accertamento che, come già chiarito sub 1), è precluso a questo giudice per difetto assoluto di giurisdizione.

Tale declaratoria di inammissibilità coinvolge anche l’impugnazione dell’art. 5.1. del Regolamento della Camera, essendo la stessa finalizzata a dimostrare l’illegittimità della mancata iscrizione al C.A.N. serie A/B, rispetto alla quale sussiste difetto assoluto di giurisdizione.

3. Per le ragioni che precedono entrambi i ricorsi nn. 10648/06 e 7163/07 sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 10648/06 e 7163/07, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) li dichiara inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2009

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