T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12538/2017
Pubblicato il 20/12/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Società OMISSISL imited, Società OMISSIS S.r.l., in persona dei rispetti rappresentanti legali p.t., e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Ghinassi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Federazione Ciclistica Italiana - F.C.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nuri Venturelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Apollodoro, 26; Consiglio del Ciclismo Professionistico – C.C.P., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Associazione Gruppi Sportivi Professionistici - ASSOGRUPPI, OMISSIS S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in conseguenza:
- della delibera del Presidente federale della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito F.C.I.) del 30 maggio 2011, n. 30, con la quale è stato disposto il “divieto alla partecipazione ai Campionati Italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”;
- della delibera del Consiglio federale della F.C.I. del 23 giugno 2011, n. 150 con la quale è stato deliberato di ratificare la delibera n. 30/2011 stabilendo “di modificare il Regolamento dei Campionati Italiani di ogni specialità e categoria, inserendo, a decorrere dalla data di emanazione della presente delibera, il divieto alla partecipazione ai campionati Italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti che hanno subito una sospensione per doping di almeno 6 mesi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Ciclistica Italiana - F.C.I.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’11 luglio 2012 e depositato il 14 settembre 2012 la società OMISSIS Limited, la società OMISSIS s .r.l. e il sig. OMISSIS hanno adito questo Tribunale per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa conseguente alla:
- delibera presidenziale n. 30 del 30 maggio 2011, della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito F.C.I.) con la quale è stato disposto il “divieto alla partecipazione ai Campionati Italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti sanzionati per doping”;
- delibera del Consiglio federale n. 150 del 23 giugno 2011 della F.C.I. con la quale è stato stabilito di ratificare la suddetta delibera ed anche “di modificare il Regolamento dei Campionati Italiani di ogni specialità e categoria, inserendo, a decorrere dalla data di emanazione della presente delibera, il divieto alla partecipazione ai campionati Italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti che hanno subito una sospensione per doping di almeno 6 mesi”.
2. Parte ricorrente espone che la OMISSIS Limited con sede in Londra è una squadra ciclistica professionistica nel cui organico figurano il sig. OMISSIS e il sig. OMISSIS, di nazionalità italiana, ai quali, sulla base delle citate delibere, è stato impedito di partecipare alla gara dei campionati italiani svoltasi ad Aci Catena il 25 giugno 2011.
Le delibere citate sono state annullate, perché illegittime, con decisione della Corte Federale della F.C.I. n. 1 del 13 aprile 2012, su ricorso presentato da altro atleta, per carenza di legittimazione attiva della F.C.I, non potendo la stessa modificare il codice WADA con l’inserimento di una nuova sanzione.
In conseguenza all’illegittimo diniego di partecipazione ai Campionati italiani opposto a OMISSISe a OMISSIS, in forza delle delibere federali poi annullate, sia la società OMISSIS, sia la società OMISSIS, sia OMISSIS, avrebbero patito un danno ingiusto, e più precisamente un danno patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale, d’immagine e da perdita di chances con particolare riguardo alla mancata partecipazione di OMISSIS, in considerazione del livello atletico ed agonistico dello stesso e della conseguente perdita subita dalla ricorrente società per premi gara, cachet d’ingaggio, perdita di competitività nella manifestazione, perdita del potere contrattuale con gli enti organizzatori delle gare, perdita del potere contrattuale con gli sponsors a cui deve aggiungersi il danno all’immagine patito per la pubblicizzazione a mezzo internet e stampa dell’esclusione stessa.
La colpa grave della Federazione sarebbe, infine, manifesta in quanto già al momento dell’adozione delle delibere potevano dirsi sussistere dubbi in merito alla loro legittimità.
3. In data 26 settembre 2012 si è costituita in giudizio la resistente Federazione rilevando, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso introduttivo perchè depositato oltre il termine dimidiato di cui all’art. 119, co. 1, lett. g e co. 2, c.p.a., nonché la sua inammissibilità per non essere stati previamente aditi gli organi della giustizia sportiva.
Il ricorso sarebbe altresì inammissibile nei riguardi di OMISSIS s .r.l. per carenza di legittimazione attiva, in quanto società non affiliata alla F.C.I.
Infine, altro profilo d’inammissibilità del ricorso investirebbe la procura della OMISSIS, in quanto redatta e conferita all’estero.
Il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito perché non sarebbero integrati gli elementi dell’illecito civile.
4. Con memoria del 29 settembre 2017, la resistente Federazione ha altresì eccepito la tardività della domanda risarcitoria perché proposta oltre il termine di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a.
5. Parte ricorrente non ha replicato alle memorie di controparte e, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2017 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le plurime eccezioni formulate in rito dalla resistente Federazione rendono necessari, da parte di questo collegio, alcuni chiarimenti sulla disciplina processuale della domanda di risarcimento del danno da provvedimento federale sportivo illegittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo.
La controversia in esame ha ad oggetto, più precisamente, le delibere del consiglio federale con cui è stato sancito il divieto alla partecipazione ai Campionati Italiani di ogni specialità e categoria per gli atleti che hanno subito una sospensione per doping di almeno 6 mesi.
In merito al riparto di giurisdizione tra giudice statale e giudice sportivo, giova brevemente premettere la tripartizione delle forme di tutela introdotta dal d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280.
Alla luce del disposto normativo dell’art. 3, d.l. n. 220/2003, infatti:
a) una prima forma di tutela, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario;
b) una seconda, relativa alle questioni aventi oggetto le materie di cui all'art. 2, comma 1, d.l. cit., ovvero le controversie sulle cd. norme tecniche e le controversie in materia disciplinare, in linea di principio, riservata agli organi di giustizia sportiva (con i temperamenti tuttavia scaturenti dall’interpretazione costituzionalmente orientata, per l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, d.l. cit., come affermata dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 49 del 2011; da ultimo, si veda ord. Tar Lazio, I ter, 11 ottobre 2017, n. 10171, con cui è stata nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma);
c) una terza forma di tutela, di carattere residuale, rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concernente “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2” (art. 3, comma 1, d.l. n. 220 cit.).
Nel caso di specie, dove il petitum è costituito dal preteso diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad attività provvedimentale illegittima della Federazione, concernente, più in particolare, l’estensione del divieto di partecipazione alle gare per gli atleti che hanno subito una sospensione per doping di almeno 6 mesi, si verte nell’ipotesi di tutela di carattere residuale, rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di questione avente ad oggetto l’ammissione di atleti alle gare (ipotesi di cui alla lett. d, dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 220/2003, espunta, in sede di conversione in legge, dalle fattispecie riservate alla cognizione del giudice sportivo).
2. La domanda risarcitoria è proposta, dunque, innanzi al giudice amministrativo in via autonoma, in quanto sia la delibera presidenziale n. 30/2011 del Presidente Federale sia la delibera n. 150/2011 del Consiglio Federale, con esclusivo riferimento alla partecipazione degli atleti ai campionati nazionali assoluti, risultano essere state già annullate con la decisione della Corte Federale n. 1 del 13 aprile 2012, pronunciata all’esito del procedimento azionato da altro atleta leso dai suddetti provvedimenti.
3. Ciò posto, devono essere preliminarmente esaminate le questioni di rito sollevate dalla resistente federazione, procedendo, nell’ordine, al previo esame delle eccezioni d’irricevibilità, per tardività, del ricorso.
3.1. Una prima eccezione concerne l’asserita tardività del ricorso in quanto non sarebbe stato rispettato il termine dimidiato previsto per il suo deposito ai sensi del combinato disposto dall’art. 119, comma 1, lett. g, e comma 2, c.p.a.
L’eccezione non ha pregio perché il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. g, si applica nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a “i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale e delle Federazioni sportive”, non anche ai giudizi meramente risarcitori, quale quello di cui si discute, che seguono, in quanto tali, il rito ordinario.
3.2. Con una seconda eccezione viene dedotta l’irricevibilità del ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a.
L’eccezione è fondata.
Il codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010, dunque, anteriormente all’emanazione delle delibere di cui in causa, superando definitivamente la questione della pregiudizialità dell’azione di annullamento rispetto all’azione risarcitoria, ha accolto la tesi della proponibilità in via autonoma dell’azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, prevedendo tuttavia, all’art. 30, comma 3:
- da un lato, un breve termine di decadenza pari a 120 giorni decorrenti dal verificarsi del fatto ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da esso;
- dall’altro, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 1227, c.c., che in caso di azione risarcitoria autonoma va escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare con l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Gli odierni ricorrenti, senza previamente esperire i gradi della giustizia sportiva nonché, successivamente ad essi, azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, hanno proposto domanda di risarcimento del danno in via autonoma ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti lesivi della propria sfera giuridica, conoscenza acquista in virtù della comunicazione via e-mail della delibera presidenziale n. 30 del 2011, avvenuta in data 17 giugno 2011, e della successiva e- mail del 20 giugno 2011 con cui la Federazione ha comunicato, in via definitiva la non ammissione, sulla base della suddetta delibera, di OMISSIS e OMISSIS, alla partecipazione al Campionato Italiano.
Del tutto infondata è l’asserzione di parte ricorrente secondo cui la domanda sarebbe in termini, in quanto “per il principio della necessaria pregiudizialità amministrativa” si sarebbe dovuta attendere la dichiarazione in via definitiva dell’illegittimità delle delibere federali per la sua proposizione, con ciò non tenendo conto dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che tale principio ha espressamente superato.
Né può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., secondo cui nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere proposta sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, per l’ovvia ragione che alcuna azione di annullamento è stata proposta dinanzi al giudice statale da parte degli odierni ricorrenti.
4. Conseguentemente, per tutto quanto esposto, deve essere dichiarata l’irricevibilità del presente ricorso perché notificato oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Federazione Ciclistica Italiana, in persona legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 ottobre 2017 e 5 dicembre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore