T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 13316/ 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Silvestro Maria  RUSSO                                 Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christian Lombardi e Alfredo Zaza d’Aulisio, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’Avv. Francesco Cardarelli;

CONTRO

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

- Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

della società sportiva Formia Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del C.U. n. 116 del 20/6/2005 del Giudice Sportivo della F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Lazio, con il quale al ricorrente è stata irrogata la squalifica dai campi di calcio fino al 30/6/2006;

- di ogni altro atto antecedente o consequenziale, comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;

Vista la memoria prodotta dalla F.I.G.C. a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio dell’1.12.2005, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Lombardi per il ricorrente e l’Avv. Medugno per la F.I.G.C.;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per fare ricorso alla sentenza in forma semplificata, in virtù del rinvio effettuato dall’art. 3, III comma, della legge 17/10/2003, n. 280 all’art. 26 della legge 6/12/1971, n. 1034;

Ritenuto che deve essere disattesa la preliminare eccezione, sollevata dalla F.I.G.C., di difetto assoluto di giurisdizione, in quanto, seppure l’art. 2, lett. b), della legge 17/10/2003, n. 280, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statuale, riserva al primo “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, deve peraltro considerarsi che il predetto principio opera nei limiti dei casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo;

Ritenuto che nella vicenda in esame è impugnata dal sig. OMISSIS la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30/6/2006 (e dunque della durata di un anno), che, per la sua entità, sembra assumere anche rilevanza esterna, incidendo in maniera rilevante sullo status di tesserato, impedendogli l’espletamento dell’attività agonistica, con i connessi corollari attinenti all’immagine ed alla “carriera sportiva” (in termini, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/4/2005, n. 2801);

Ritenuto, peraltro, che appaiono invece fondate le ulteriori eccezioni di inammissibilità/improcedibilità, nonché di irricevibilità del ricorso, in quanto è stato dichiaratamente omesso il previo esperimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo, e peraltro, anche a volere, per mera ipotesi, prescindere dalla pregiudiziale sportiva, il gravame risulta notificato ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del C.U. n. 116 del 20/6/2005;

Considerato, in particolare, sotto il primo aspetto, che, a norma del combinato disposto dell’art. 2, II comma, e dell’art. 3, I comma, della citata legge n. 280/03, sussiste anche in materia disciplinare l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo prima di rivolgersi al giudice statale, ed in particolare al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;

Considerato che nella vicenda in esame il ricorrente non contesta, ed anzi allega il mancato esperimento della “pregiudiziale sportiva” (ed anche il passaggio dell’arbitrato dinanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il C.O.N.I.), caratterizzantesi come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, secondo quanto premesso;

Ritenuto che l’inoppugnabilità del provvedimento disciplinare non può essere imputata alla mancata attivazione della società di appartenenza, in quanto, anche a tacere di ogni altra considerazione,  lo stesso atleta sanzionato risulta legittimato ad adire gli organi di giustizia sportiva;

Considerato peraltro che, quand’anche (lo si ripete : per mera ipotesi) si ritenesse superabile l’eccezione di improcedibilità, il ricorso appare comunque tardivo, atteso che, ove si prescinda dalle decisioni della giustizia sportiva, l’impugnato C.U. n. 116 del Comitato regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti risale al 20/6/05, data in cui è stato pubblicato, mentre il presente ricorso risulta notificato in data 3/11/05, e dunque ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge 6/12/1971, n. 1034, seppure considerata la sospensione feriale dei termini;

Considerato, in proposito, che, a norma dell’art. 13 delle norme organizzative della F.I.G.C., la pubblicazione dei comunicati ufficiali (contenenti le decisioni degli organi federali) avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi, e le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali, sì che la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza;

Ritenuto, in conclusione,  che il ricorso appare inammissibile e comunque irricevibile, risultando dunque precluso l’esame del merito;

Ritenuto ancora che le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e sono liquidate nell’importo indicato nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, e comunque irricevibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente F.I.G.C., delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1.12.2005.
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