T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1408/ 2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Taglioni, presso il cui studio, in Roma, via F. Buonamici, 71, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero della Funzione Pubblica, in persona del Ministro prop-tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministero delle Politiche Agricole, in persona del Ministro pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato; CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio, in Roma, via G Pisanelli, 2, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

- del decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 1997, con il quale, per effetto ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, è stato assegnato al CONI con l’attribuzione, in via provvisoria, del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della IV qualifica funzionale;

- della delibera della Giunta Esecutiva del CONI n. 274 del 27.2.1998, con cui è stato disposto l’inquadramento del ricorrente nella IV qualifica funzionale;

- del DPCM con il quale si è provveduto alla equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti ex Federconsorzi da assumersi presso le Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici non economici, per effetto della legge n. 642 del 1996 e le qualifiche e profili professionali delle Amministrazioni pubbliche;

- ed infine, del decreto 14.5.1997 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale è stata attribuita, presso il Ruolo Unico Transitorio, la IV qualifica funzionale con riserva di determinare con successivo provvedimento la decorrenza giuridica ed economica “in relazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso la Federconsorzi”;

nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere:

a) la valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa;

b) l’inquadramento nella IV qualifica funzionale del Comparto Ministeri, ai fini giuridici ed economici, con il corrispondente trattamento retributivo, per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. dall’8.7.1996 al 30.4.1997 e l’inquadramento nella IV qualifica funzionale del Comparto degli Enti pubblici non economici, ai fini giuridici ed economici, con il corrispondente trattamento retributivo dall’1.5.1997 in avanti;

c) in subordine, l’inquadramento nella IV qualifica funzionale del Comparto Ministeri, ai fini giuridici ed economici, con il corrispondente trattamento retributivo per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. dall’8.7.1996 al 31.7.1997 e l’inquadramento nella IV qualifica funzionale del Comparto Enti pubblici non economici, ai fini giuridici ed economici, con il corrispondente trattamento retributivo dall’1.8.1997 in avanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Funzione Pubblica e del Coni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, ex dipendente della FEDIT – federazione Italiana dei Consorzi Agrari – inquadrato nel livello B, in data 8 luglio 1996, con ricorso notificato il 23 aprile 1998, impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Il ricorrente, in sostanza, chiede il riconoscimento del diritto alla valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa; l’inquadramento nella IV qualifica del personale del comparto Ministeri ai fini giuridici ed economici con il corrispondente trattamento retributivo per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. (8.7.1996-30.4.1997), nonché l’inquadramento nella IV qualifica funzionale del comparto del parastato ai medesimi fini con decorrenza 1.5.1997, ovvero, in subordine, con diversa decorrenza.

Riferisce in fatto di essere stato iscritto nel Ruolo Unico Transitorio, previsto dall’art. 1, comma 6, d.l. 7 marzo 1996, n. 247, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro con la FEDIT (8.7.1996) e con inquadramento nella III qualifica funzionale, in attesa di essere assunto da una P.A. o altro Ente pubblico.

Ripercorre l’iter legislativo che ha contraddistinto la vicenda, ricordando che il d.l. n. 247 del 1996 come i successivi che ne avevano riproposto il contenuto, non erano stati convertiti in legge sino a che, da ultimo, è stato adottato il d.l. n. 552 del 1996, convertito nella legge n. 642 del 1996, che ha parzialmente modificato il contenuto dei precedenti decreti non convertiti.

In data 2 agosto 1996, il ricorrente, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 353 del 1996 è stato assegnato in via provvisoria, con decorrenza 5 agosto 1996, presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e, successivamente (decorrenza 1.8.1997), è stato assegnato, sempre in via provvisoria, al CONI, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della IV qualifica funzionale.

Il CONI ha provveduto poi, con propria delibera (n. 274 del 27.2.1998) a disporre l’inquadramento del ricorrente nella IV qualifica funzionale.

A sostegno delle proprie ragioni deduce, con il primo motivo, di aver diritto anche per il periodo di permanenza nel R.U.T. al trattamento giuridico ed economico della IV qualifica funzionale e non della III qualifica come originariamente disposto;

con il secondo motivo di ricorso rivendica il diritto al riconoscimento ai fini del trattamento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio maturata presso la Federconsorzi.

In particolare assume che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 552 del 1996, che avendo eliminato nel comma quinto la parola “iniziale”, aggiungendo la frase “nei limiti della disponibilità di bilancio esistenti”, avrebbe determinato il venir meno del mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa, maturata nell’organismo di provenienza, essendo l’unico limite quello della disponibilità di bilancio.

Ove poi l’interpretazione dovesse essere diversa, paventa la incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 97 Cost in relazione all’art. 2 d.l. n. 240 del 1995 per la determinazione del trattamento retributivo del personale dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Infine, con il terzo motivo deduce che a norma dell’art. 5 del predetto d.,l. n. 552 del 1996 avrebbe dovuto essere assegnato definitivamente al CONI entro il 30 aprile 1997, con conseguente trattamento giuridico ed economico spettante al personale del parastato sin dall’1 maggio 1997, mentre l’assegnazione definitiva ha avuto luogo soltanto con il D.M. 28.11.1997 ed il trattamento economico del parastato gli è stato attribuito con decorrenza 1° marzo 1998, lamentando la illegittimità del ritardo della Pubblica Amministrazione, che lo ha fortemente penalizzato. Rivendicando, quindi, il diritto al trattamento giuridico ed economico del personale del parastato a decorrere dall’1.5.1997 o, in subordine, dal 1° agosto 1997, data di assegnazione provvisoria al CONI.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

In prossimità della Pubblica udienza le parti hanno depositato memorie.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va, in via preliminare, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa volta al riconoscimento della IV qualifica funzionale per il periodo di permanenza nel Ruolo Unico Transitorio.

Il ricorrente, infatti, nella memoria depositata in prossimità della Pubblica udienza, ha dichiarato che lo stesso CONI ha riconosciuto al ricorrente la IV qualifica anche per il periodo di permanenza nel Ruolo Unico Transitorio.

Invero, con delibera n. 190 del 22 febbraio 2001, il CONI ha riconosciuto l’anzianità di servizio in detta qualifica dalla data di iscrizione nel R.U.T., vale a dire dall’8 luglio 1996 anziché dal 30 aprile 1997, come era stato disposto nella impugnata delibera della Giunta Esecutiva del CONI n. 274 del 27.2.1998.

Le differenze stipendiali tra la III e la IV qualifica funzionale, per il periodo 8.7.1996-28.2.1998, sono state poi corrisposte dal Ministero delle Politiche Agricole in data 25 settembre 1998.

Questo Tribunale si è più volte pronunciato sulla vicenda in esame, sicché per quanto rileva nella specie, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Sezione.

Tuttavia, prima di passare ad esaminare compiutamente le censure proposte, è opportuno ripercorrere rapidamente la vicenda che ha portato all’assunzione del personale della Federconsorzi presso la pubblica amministrazione.

A seguito della grave crisi degli anni ’80 che aveva comportato il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del personale della Federconsorzi, il legislatore si è preoccupato di provvedere al salvataggio occupazionale dei dipendenti privati in cassa integrazione.

Originariamente, infatti, sotto il regime della legge n. 460 del 1992, il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva accedere solo alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore, senza prendere in considerazione né l’eventualità che detto personale possedesse un titolo di studio superiore, né che possedesse qualifiche superiori a quelle per le quali è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

L’obiettivo del salvataggio dal licenziamento del personale in cassa integrazione guadagni è stato perseguito mediante l’assunzione alle dipendenze dello Stato (Legge n. 460 del 1992 e successivamente d.l. 23.10.1996, n. 552, convertito dalla legge n. 642 del 1996, che ha previsto che l’assunzione di detto personale presso le Amministrazioni pubbliche ed il relativo inquadramento sarebbe stato disposto sulla base di una tabella di equiparazione, adottata con D.P.C.M. 15.3.1997, contemperando, quindi, l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro, con il pubblico interesse ad assumere il personale secondo le effettive esigenze di organico ed in base alle disponibilità di bilancio.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della citata legge n. 460/92, “il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento” (così testualmente C.d.S. Sez. IV 14/1/99 n. 24).

Con il D.L. 23/10/96 n. 552, convertito in Legge 20/12/96 n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi .

Con il D.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della Legge n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione e, in base al comma 3 dello stesso art. 5, l’idoneità a svolgere mansioni proprie delle qualifiche e profili derivanti dalle equiparazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 5, è accertata mediante prova pratica o colloquio.

Con successivo decreto del 28 novembre 1997 il Ministero delle Politiche Agricole, preso atto dei lavori della Commissione istituita per le prove di idoneità del personale interessato, ha disposto l’assegnazione del ricorrente in via definitiva al CONI.

Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, rivendica il diritto ai fini del trattamento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso la Federconsorzi, deducendo, in subordine, la illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 642 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in relazione all’art. 2 d.l. m. 240 del 1995 per la determinazione del trattamento retributivo del personale proveniente dall’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Sul punto è sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza di questo Tribunale, che ha riconosciuto la natura di soggetto giuridico privato alla Federconsorzi, con la conseguenza che, nella specie, il passaggio alle dipendenze della P.A. non è avvenuto mediante una successione tra enti del rapporto di lavoro bensì a seguito della risoluzione del precedente rapporto e della successiva assunzione presso l’Ente pubblico, con l’instaurazione ex novo di un distinto rapporto di lavoro (cfr. tra le tante, TAR Lazio, Sez. III Ter 24.10.1996, n. 1980; Cons. Stato, Sez. IV, 14.1.1999, n. 24).

Consegue che la riassunzione presuppone l’estinzione del precedente rapporto di impiego e la costituzione del nuovo rapporto, completamente indipendente dal primo e, quindi, non consente il riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica.

Infatti, nel nostro ordinamento non esiste un principio secondo cui il dipendente privato licenziato e successivamente riassunto da amministrazione pubblica debba conservare l’anzianità maturata mentre la conservazione del trattamento economico in godimento presuppone necessariamente che vi sia il passaggio da una all’altra amministrazione con continuità del rapporto e, comunque, una norma che lo consenta, mentre, come è stato chiarito, nella specie non esiste alcun passaggio da una Pubblica amministrazione ad un’altra, essendo la Federconsorzi un soggetto giuridico privato.

Alla luce delle superiori argomentazioni è infondata l’eccezione di incostituzionalità della norma in argomento con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del d.l. n, 240 del 1996, che ha disciplinato il trasferimento alla Pubblica amministrazione del personale dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, poiché quest’ultimo era un Ente pubblico non economico inserito tra gli enti del parastato di cui alla legge n. 70 del 1975, sicché si è trattato di una successione tra enti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 846 del 1999).

Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente assume che ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 552 del 1996 la data di assunzione presso il CONI avrebbe dovuto essere il 30 aprile 1997, potendo così godere del trattamento giuridico ed economico spettante al parastato sin da quella data, mentre, al contrario, l’assegnazione definitiva è avvenuta soltanto con D.M. 28 novembre 1997 ed il trattamento economico del parastato gli è stato attribuito solo d al 1° marzo 1998. Il ritardo dell’Amministrazione avrebbe illegittimamente penalizzato il ricorrente.

Osserva il Collegio che il motivo si appalesa inammissibile, posto che il trattamento economico in godimento da parte del ricorrente nel periodo di permanenza nel R.U.T. presenta il medesimo valore stipendiale di quello attribuito dal CONI. Consegue che il ricorrente non ha subito alcuna penalizzazione dal ritardo delle operazioni attribuibile all’Amministrazione (cfr. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.2.1998).

Tuttavia, il motivo è anche infondato.

Ed invero, l’art. 5 del d.l. n. 552 del 1996 disponeva espressamente che l’assegnazione del personale presso le Amministrazioni interessate doveva essere disposta con decreto del Ministro della Funzione Pubblica, che non poteva essere adottato se non dopo le operazioni della Commissione all’uopo nominata per la verifica dell’idoneità .

Il ricorrente è stato assegnato in via provvisoria presso il CONI con decorrenza 1° agosto 1987 e l’assegnazione definitiva è avvenuta con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 1998 (ricevuto dal CONI nel gennaio 1998) e, con riferimento alla decorrenza giuridica dell’inquadramento, essa doveva essere fissata alla data stabilita dal citato art. 5 della legge n. 642 del 1996 del 30 aprile 1997, quale termine per le operazioni di equiparazione e di esame di idoneità ai fini dell’assegnazione alle Amministrazioni richiedenti del personale in argomento; mentre in relazione alla decorrenza economica, questa non poteva che decorrere dalla data di assunzione in servizio presso la nuova Amministrazione, trattandosi comunque del medesimo valore stipendiale già in godimento (cfr. nota Presidenza Consiglio Ministri del 16.2.1998) .

Correttamente, quindi, il CONI con delibera n. 274 del 27 febbraio 1998 ha disposto l’inquadramento del ricorrente nel proprio ruolo, stabilendo il trattamento economico con decorrenza 1° marzo 1998.

Giova precisare che sino a tutto il mese di febbraio 1998 i dipendenti assegnati al CONI hanno percepito il trattamento economico dal Ministero delle Politiche Agricole e che detto trattamento, come è stato chiarito, era identico a quello del personale del CONI.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione del tempo decorso per la definizione della vertenza, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da OMISSIS, lo respinge.

Compensa, tra le parti costituite, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2011

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