T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2311/ 2021

Pubblicato il 25/02/2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;  sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Barbabella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

nei confronti

Società Italiana degli Autori ed Editori - Siae, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Amendola, Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa concessione della misura cautelare della sospensione

- Della Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport - SS.UU. – n. 50 del 2020, depositata in data 8.10.2020 con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso dell'odierna ricorrente avverso la Deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 405 del 2.10.2019;

- Della Deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., n. 405 del 2.10.2019 con cui è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso, da parte della A.S.D. – Polisportiva: “-OMISSIS-”, avverso il provvedimento n. 7 del 13.3.2019, emesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB del C.O.N.I., con il quale era stata disposta la nullità dell'iscrizione al registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per asserita carenza del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

- Del provvedimento n. 7 del 13.3.2019, emesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB del C.O.N.I., con il quale era stata disposta la nullità dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - ex Art. 7, c.1, lett.b) Regolamento di funzionamento del registro C.O.N.I.- in quanto non provato ”…da documentazione presentata dall'ACSI il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) ed f), della succitata normativa negli anni 2014-2015,2016,2017 e 2018…”;

- Dei Processi verbali della S.I.A.E. del 25 Agosto 2015; 8 Ottobre 2015 e 25 Maggio 2016 nonchè per quanto occorrer possa, di tutti gli atti richiamati nei sopraindicati provvedimenti ed ogni altro atto antecedente, preliminare, preparatorio, istruttorio, presupposto e/o preordinato e consequenziale a quelli impugnati, anche infraprocedimentale e, comunque, connesso e correlato, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Società Italiana degli Autori ed Editori – S.I.A.E.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il dott. Raffaello Scarpato;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 04.12.2020 e depositato il successivo 24.12.2020 la ricorrente ha impugnato:

1) la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport - SS.UU. – n. 50 del 2020, depositata in data 8.10.2020, con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso avverso la Deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 405 del 2.10.2019;

2) la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 405 del 2.10.2019, con cui è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso della A.S.D. ricorrente avverso il provvedimento n. 7 del 13.3.2019, emesso dall’Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB del C.O.N.I.;

3) il provvedimento n. 7 del 13.3.2019, emesso dall’Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB del C.O.N.I.;

4) i processi verbali della S.I.A.E. del 25 agosto 2015, dell’8 Ottobre 2015 e del 25 Maggio 2016 elevati a carico dell’odierna ricorrente.

Si è costituito il C.O.N.I., eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica e, nel merito, l’infondatezza dello stesso.

Si è costituita la S.I.A.E., che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice tributario, ovvero l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ovvero ancora, nel merito, l’infondatezza del gravame.

All’udienza del 11.01.2021 il Collegio ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art.73, comma 3, c.p.a., un profilo di possibile tardività del deposito del ricorso e, su istanza di parte ricorrente, ha concesso un congruo termine a difesa, rinviando la causa all’udienza in camera di consiglio del 17 febbraio 2021.

Con memorie depositate in data 04.02.2021 e 12.02.2021 la ricorrente ha dedotto la tempestività del deposito del ricorso, rilevando l’inapplicabilità dell’art. 119 commi 1 e 2 c.p.a. alla fattispecie oggetto di giudizio, riferendosi tale disposizione alle sole controversie destinate ad esaurirsi nell’ambito della pregiudiziale sportiva, mentre nel caso di specie si tratterebbe di materie e/o procedimenti connessi, in relazione ai quali trovano applicazione gli ordinari termini di deposito del ricorso.

Con note di udienza depositate in data 15.02.2021 il C.O.N.I. ha insistito nella richiesta di declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Infine, all’udienza del 17.02.2021, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. ed il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito in relazione all’impugnativa dei provvedimenti sub. 1), 2) e 3), mentre in relazione all’impugnativa dei verbali della S.I.A.E. sub. 4) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

In relazione ai provvedimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) l’art. 119 cod. proc. amm. (Rito abbreviato comune a determinate materie) stabilisce al comma 1, lett. “g”, che sono soggetti al rito previsto dal medesimo articolo “ i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;”; al comma 2, il medesimo articolo dispone che con riferimento a tali controversie “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.

Nel caso di specie trova senz’altro applicazione la richiamata disposizione processuale, atteso che oggetto del ricorso sono i provvedimenti provenienti dal C.O.N.I. o da suoi organismi/articolazioni (cfr. Tar Lazio Sez. I ter, 28.12.2020 n. 13999), risultando priva di fondamento normativo la distinzione proposta dalla ricorrente tra controversie destinate ad esaurirsi nell’ambito della pregiudiziale sportiva e controversie connesse.

Tanto premesso, va rilevato che il ricorso, notificato in data 04.12.2020, è stato depositato in data 24.12.2020 e, pertanto, oltre il termine (dimezzato) di quindici giorni dalla notifica.

Il gravame deve, quindi, essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito.

In relazione all’impugnativa dei verbali di accertamento della S.I.A.E. (processo verbale di verifica contestuale, processo verbale di verifica documentale e di constatazione di violazioni in materia di IVA e/o di imposta sugli intrattenimenti dovuta dai soggetti che organizzano attività di spettacolo o di intrattenimento) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

Si tratta, all’evidenza, di atti endo-procedimentali non direttamente impugnabili, in quanto non immediatamente lesivi, inseriti nell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione finanziaria, con funzione di documentazione e sforniti di autonoma rilevanza esterna e valore impositivo, che non incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2004, n. 787).

Il gravame deve, quindi, essere dichiarato in parte irricevibile per deposito tardivo ed in parte inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.

Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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