T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4604/ 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

composto dai signori

Francesco Corsaro                     PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       COMPONENTE, relatore

Giulia Ferrari                              COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da NUOVA OMISSIS  CALCIO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo e Giuliano Segato, elettivamente domiciliata presso il terzo in Roma, via della Conciliazione n. 44;

CONTRO

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC – e la Lega Nazionale Dilettanti - LND, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, elettivamente domiciliate presso il secondo in Roma, via Po n. 9;

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

il Comitato Interregionale, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI e il Collegio Arbitrale relativo alla procedura arbitrale n. 1254/2005 incardinata dalla A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l., presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in persona del legale rappresentante in carica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

E NEI CONFRONTI

di A.S. OMISSIS  CALCIO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Grassoni e Alessandro Lolli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia n. 79;

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 4 agosto 2005 dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport all’esito della procedura arbitrale n. 1254/2005 incardinata dalla A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l., con il quale è stato disposto l’annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio direttivo del Comitato Interregionale n. 3 del 12 luglio 2005, di non ammissione della predetta società al Campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2005/2006, con ordine alla Lega nazionale dilettanti, e per essa al Comitato interregionale, di adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della medesima società al campionato di serie D per la stagione sportiva 2005/2006; dei provvedimenti consequenziali di data e contenuto sconosciuti adottati dal Consiglio direttivo del Comitato interregionale, dalla LND e dalla FIGC, con cui è stata disposta l’ammissione della A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l. in esecuzione della suddetta decisione del Collegio Arbitrale (C.U. 23 agosto 2005 n. 10); di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale comunque lesivo dell’interesse della ricorrente, allo stato non conosciuto, ivi compreso il C.U. 26 agosto 2005 n. 11.

Visti il ricorso con i relativi allegati ed il successivo atto contenente motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della FIGC, della LND, del CONI e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Masini (su delega dell’Avv. Giuliano Di Pardo), Gallavotti, Molino (su delega dell’Avv. Medugno) e Angeletti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 23 agosto 2005 la Nuova OMISSIS  Calcio s.r.l., premesso di aver partecipato al campionato di serie D retrocedendo in eccellenza, ma di essersi classificata al VII posto della graduatoria dei ripescaggi in serie D a seguito dello svolgimento dei play out, ha esposto che era stata disposta con comunicato ufficiale 12 luglio 2005 del Comitato interregionale la non ammissione allo stesso campionato di serie D di sei squadre, tra cui l’A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l., per mancata produzione di documentazione (nella specie: polizza fideiussoria bancaria per € 31.000.00) prescritta dal C.U. 19 maggio 2005 n. 179 del Comitato interregionale nei termini perentori e con le modalità ivi indicati, sicché ella maturava il diritto al ripescaggio. Tuttavia veniva a conoscenza che con lodo del 4 agosto 2005 era stato disposto l’annullamento della non ammissione dell’OMISSIS  Calcio. Di qui il ricorso avverso gli atti specificati in epigrafe, con il quale, affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, la competenza del TAR Lazio, la natura e l’impugnabilità della decisione della Camera arbitrale, la propria legittimazione ed il proprio interesse ad agire, ha dedotto, in due articolati motivi, censure di violazione e falsa applicazione del regolamento “particolare” anno 2005 della Camera di conciliazione ed arbitrato presso il CONI, del regolamento anno 2005 della Camera di conciliazione ed arbitrato presso il CONI, del comunicato ufficiale n. 179/2005 del Comitato interregionale e dei relativi allegati; violazione degli artt. 806 e ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dello statuto e del regolamento della LND, dello statuto e delle norme organizzative interne della FIGC, della legge n. 241/90, artt. 1, 3 e ss., e degli artt. 3, 25 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto diversi profili: ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti, sviamento.

La FIGC, la LND, il CONI e la OMISSIS  Calcio si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché il CONI il proprio difetto di legittimazione passiva, poi controdeducendo nel merito.

Con atto notificato il 14 novembre ed il 3 dicembre 2005, depositato il 19 novembre ed il 10 dicembre 2005, la Nuova OMISSIS  Calcio ha confutato le eccezioni e le controdeduzioni avversarie, insistendo nelle proposte censure e formulando istanza istruttoria.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Com’è esposto nella narrativa che precede, col ricorso in esame la Nuova OMISSIS  Calcio, che nella stagione sportiva 2004-2005 aveva partecipato al campionato di serie D ed era stata retrocessa al campionato di “eccellenza”, ma, svolti i play out, si era collocata al settimo posto della relativa graduatoria ed aspirava perciò al “ripescaggio” a seguito della non ammissione di altre squadre delle categorie superiori, impugna il lodo 4 agosto 2005 del Collegio Arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, di annullamento della non ammissione (comunicato ufficiale 12 luglio 2005 n. 3 del Consiglio direttivo del Comitato Interregionale) della A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l. al Campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2005/2006, con ordine alla Lega nazionale dilettanti, e per essa al Comitato interregionale, di adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza, nonché tali provvedimenti consequenziali.

Questi ultimi sono costituiti essenzialmente dai comunicati ufficiali 23 agosto 2005 nn. 9 e 10 del Consiglio direttivo del Comitato interregionale, con i quali è stata stabilita la composizione dei gironi del campionato di serie D per la stagione sportiva 2005/2006, collocando la OMISSIS  Calcio nel girone B, e rispettivamente la medesima OMISSIS  Calcio è stata riammessa allo stesso campionato di serie D per detta stagione sportiva.

Il comunicato n. 10, in particolare, deve ritenersi l’atto effettivamente lesivo della posizione giuridica soggettiva dell’istante, che per effetto del detto comunicato, e non direttamente del lodo, si è vista precludere la possibilità del c.d. ripescaggio. Né può sostenersi che si tratti di atto meramente consequenziale al lodo stesso, dal momento che il Comitato interregionale, al quale come già accennato il lodo aveva invero rimesso “l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della società medesima al campionato di serie D per la stagione sportiva 2005/2006”, ben avrebbe potuto, in alternativa, riammettere la OMISSIS  Calcio in soprannumero, senza così incidere sugli interessi della Nuova OMISSIS .

Ciò premesso, il Collegio condivide le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle controparti.

Con riguardo ai menzionati comunicati e, segnatamente, a quello 23 agosto 2005 n. 10, il quale – come si è visto – rappresenta il provvedimento conclusivo e fondamentale della sequenza procedimentale contestata, la ricorrente non ha infatti esaurito i gradi della giustizia sportiva; non ha, cioè, posto in essere la condizione alla quale è subordinata la devoluzione della controversia al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.L. 19 agosto 2003 n. 220 (conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 17 ottobre 2003 n. 280), secondo cui solo “Esauriti i gradi della giustizia sportiva (…) ogni (…) controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Non è dubbio che, nella specie, la controversia rientri nel novero di quelle da sottoporre prioritariamente alla giustizia sportiva, e, a termine dell’art. 27, co. 3, dello Statuto della F.I.G.C., precisamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della predetta Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport presso il CONI, davanti alla quale, d’altra parte, la ricorrente avrebbero potuto prospettarsi doglianze riguardanti anche il presupposto lodo, quanto meno in relazione al termine prefissato dal Collegio arbitrale per l’intervento di terzo.

Dunque, disattese le argomentazioni difensive della difesa della Nuova OMISSIS , il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie vanno ravvisate ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 maggio 2006.

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