T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4642/ 2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai Magistrati:

Italo Riggio                    Presidente

Maria Luisa De Leoni          Consigliere

Giulia Ferrari                            Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS  Curi Angolana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci, Elisabetta Merlino, Claudio Croce e Donato Di Campli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Di Pietralata n. 320 presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza Ricci,

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata,

la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la CO.VI.SOC., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la Lega Professionisti di Serie C (lega pro), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la Lega nazionale Serie D, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

il Comitato Interregionale, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, nonché

nei confronti

della OMISSIS  Calcio s.r.l., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del lodo arbitrale deliberato in data 17 settembre 2008 e pubblicato il successivo 14 ottobre 2008 dall’arbitro unico della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il C.O.N.I., con il quale è stata rigettata la domanda proposta per l’iscrizione al campionato di calcio di II Divisione (serie C2) per la stagione sportiva 2008-2009; del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 18 agosto 2008 di esclusione dal ripescaggio della società ricorrente al campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009 (Comunicato Ufficiale n. 45/A); del parere relativo della Commissione di Vigilanza società di Calcio CO.VI.SOC. del 30 luglio 2008; nonché di ogni atto, presupposto e conseguente ad esso comunque connesso e, in particolare, della graduatoria dei ripescaggi del campionato di calcio di II Divisione per l’anno 2008-2009 disposta con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 45/A del 14 agosto 2008, nonché

per il risarcimento

dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione dal campionato di calcio di II Divisione (serie C2) 2008-2009.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 aprile 2009 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008 e depositato il successivo 28 novembre la OMISSIS s.r.l. (d’ora in poi, OMISSIS) impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento.

Espone, in fatto, di essere una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e di  aver partecipato nella stagione sportiva 2007 – 2008 al Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F, all’esito del quale è stata ammessa a partecipare ai Play Off per la promozione in II Divisione.

Sulla base dei criteri di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2008-2009, stabiliti con delibera del Consiglio Federale 5 maggio 2008 n. 96/A ed oggetto del Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 giugno 2008 del Comitato Interregionale Serie D, ha conseguito la nona ed ultima posizione utile nella griglia di ripescaggio predisposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, F.I.G.C.).

In esecuzione di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 115/A del 5 giugno 2008 ha presentato, nei termini in esso indicati, domanda di ammissione/iscrizione al campionato di serie C2 per l’anno 2008-2009, corredata dalla relativa documentazione. Con Comunicato Ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008 è stata esclusa dal ripescaggio per mancato possesso dei requisiti necessari e, in particolare perché “la società è costituita nella forma di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non avendo adeguato il proprio Statuto alle previsioni di cui alla L. n. 91 del 1981”. Al campionato di II Divisione, al posto della ricorrente, è stata ammessa la OMISSIS  Calcio s.r.l..

A seguito dell’esclusione la ricorrente ha proposto istanza di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, conclusosi il 27 agosto 2008 con il mancato accordo tra le parti. La ricorrente ha quindi proposto istanza di arbitrato, che è stata rigettata.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Eccesso di potere per violazione di norme interne ed in particolare per violazione della lex specialis di cui al C.U. 93/A e 115/A. Illegittimamente la ricorrente non è stata ammessa al campionato di II Divisione atteso che proprio il bando della procedura di ammissione escludeva, per le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti ed aventi la forma di società di capitale a responsabilità limitata, il deposito dello statuto sociale conforme alla L. n. 91 del 1981. Ed invero, il deposito dello Statuto “conforme alla normativa legislativa e federale vigente“ era prescritto, ai fini dell’ammissione al campionato di calcio di C2, per le società di calcio già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalla società di capitale e non anche per le società che, come la ricorrente, avevano già la forma di società di capitale a responsabilità limitata.

b) Eccesso di potere per violazione della lex specialis della procedura di ammissione – Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 – Omessa pronuncia. Ove anche si volesse ritenere che alla data (25 luglio 2008) fissata per l’ammissione alla procedura lo statuto della ricorrente doveva in ogni caso essere conforme alla prescrizioni di cui alla L. n. 91 del 1981 non è possibile, come affermato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, escludere la ricorrente dal campionato di calcio C2 sulla base di un’interpretazione analogica, innovativa e non di stretta letteralità, delle clausole di esclusione della procedura di ammissione.

c)  Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento – Eccesso di potere per motivazione erronea. E’ illegittima l’esclusione della ricorrente dal campionato di II Divisione, avendo la stessa fatto legittimo affidamento sulle prescrizioni dei Comunicati Ufficiali che richiedevano il deposito dello Statuto “vigente”. Solo dopo essere stata ammessa al campionato di serie C2 avrebbe dovuto conformare il proprio Statuto alla L. n. 91 del 1981.

d) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 6, primo comma, lett. b), L. n. 241 del 1990.  Illegittimamente la F.I.G.C., prima di escludere la ricorrente dal campionato, non ha chiesto la correzione degli allegati all’istanza di ammissione al campionato di serie C2.

e) Divieto della motivazione postuma tramite scritti difensivi.  Illegittimamente la F.I.G.C. ha, in sede arbitrale, dedotto ulteriori motivi a supporto dell’esclusione della ricorrente dal campionato di serie C2 (omessa costituzione del collegio sindacale e trasmissione a mezzo fax, e non in originale, della documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di serie C2), motivi che  sono  comunque privi di fondamento.

3. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione dal campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Con ricorso incidentale, notificato in data 26 novembre 2008 e depositato il successivo 1 dicembre 2008, la F.I.G.C. ha dedotto che l’arbitro unico, al quali le parti hanno concordemente deferito la definizione della lite, ha affermato la propria competenza muovendo dalla premessa che – essendo l’istante costituita nelle forme proprie di una società non professionistica, sia all’atto della presentazione della domanda di ripescaggio sia quando è stato introdotto il procedimento arbitrale – non poteva trovare applicazione il rito speciale che attribuisce la competenza ad un organo collegiale formato da cinque membri. Ciò in quanto per le società dilettantistiche difetta la clausola compromissoria, che impone il ricorso a tale rito allorché si controverta di ammissione a campionati professionistici. Detta conclusione diventerebbe peraltro insostenibile ove si dovesse condividere la tesi di merito propugnata dalla ricorrente, secondo cui essa sarebbe risultata in possesso dello status, che ne avrebbe legittimato la militanza nel settore professionistico, sin dal momento in cui ha fatto valere l’interesse pretensivo disatteso dal diniego di ammissione oggetto di censura. In tal caso il lodo impugnato diventerebbe censurabile non solo perché emesso in forma monocratica (non potendo prevalere la difforme volontà delle parti su materia non disponibile), ma anche per avere omesso di rilevare la palese tardività della domanda di arbitrato, introdotta nel rispetto del termine ordinario, ma ben oltre quello stabilito dal Regolamento ad hoc.

6. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso, senza peraltro depositare scritti difensivi.

8. La Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. non si è costituita in giudizio.

9. La CO.VI.SOC. non si è costituita in giudizio.

10. La Lega Professionisti di Serie C (lega pro) non si è costituita in giudizio.

11. La Lega nazionale Serie D non si è costituita in giudizio.

12.  Il Comitato Interregionale non si è costituito in giudizio.

13.  La OMISSIS  Calcio s.r.l. non si è costituita in giudizio.

14. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

15. Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2008, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

16. All’udienza del 30 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.  Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, tenuto al rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l’art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che “il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.” (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).

2. Come esposto in narrativa la OMISSIS s.r.l. (d’ora in poi, OMISSIS), società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ha presentato, nei termini indicati dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 115/A del 5 giugno 2008, domanda di ammissione/iscrizione al campionato di serie C2 corredata dalla relativa documentazione. Con comunicato ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008 è stata esclusa dal ripescaggio al campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009 per mancato possesso dei requisiti necessari e, specificamente, perché “la società è costituita nella forma di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non avendo adeguato il proprio Statuto alle previsioni di cui alla L. n. 91 del 1981”.

Fallito il tentativo di Conciliazione la OMISSIS  Curi s.r.l. ha adito l’arbitro unico ai sensi del Titolo IV, art. 8, del Regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, il quale ha respinto l’istanza con lodo deliberato in data 17 settembre 2008 e pubblicato il successivo 14 ottobre 2008. Detto lodo è stato impugnato, unitamente alla mancata ammissione al campionato di serie C2, dalla OMISSIS  Curi s.r.l.

Costituitasi in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha proposto ricorso incidentale, con il quale deduce – per l’ipotesi che si ritenesse fondato l’assunto difensivo prospettato dalla OMISSIS  Curi – l’illegittimità del lodo sia perché emesso dall’arbitro unico sia per l’inammissibilità della domanda di arbitrato per tardività e, conseguentemente, l’insindacabilità degli atti endoassociativi irritualmente impugnati con il rimedio di ultima istanza previsto dall’ordinamento settoriale.  Alla base di tale conclusione è l’assunto che l’arbitro unico ha affermato la propria potestas judicandi  sul rilievo che la OMISSIS, sia all’atto di presentazione della domanda di ripescaggio che al momento di presentazione della domanda arbitrale, era (ed è) una società non professionistica, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il rito speciale prescritto dal regolamento ad hoc, che attribuisce la competenza ad un organo collegiale formato da cinque membri. Per le società dilettantistiche difetta, infatti, la clausola compromissoria, che impone il ricorso a tale rito allorché si controverta di ammissione a campionati professionistici.

Il ricorso incidentale non è suscettibile di positiva valutazione. Esso parte infatti dall’equivoco di fondo che la OMISSIS baserebbe la propria difesa sulla natura non dilettantistica della società. Così non è. La ricorrente precisa più volte di non essere una società professionista ma afferma – come sarà meglio chiarito nell’esame del primo motivo del ricorso principale – che, proprio perché tale e perché società a responsabilità limitata, non era tenuta ad adeguare subito il proprio statuto. Di qui la competenza dell’arbitro unico, al quale entrambe le parti concordemente e correttamente hanno rimesso la soluzione della controversia, e la tempestività della domanda di arbitrato della OMISSIS.

3. Con il primo motivo del ricorso principale la OMISSIS deduce l’illegittimità dell’esclusione dal campionato di II Divisione 2008-2009 – e, quindi, del lodo arbitrale che tale illegittimità non aveva rilevato – disposta con il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 45/A del 14 agosto 2008, motivato ob relationem al parere reso dalla CO.VI.SOC., secondo cui le società dilettantistiche, che chiedono l’iscrizione al campionato di serie C2, e costituite, come la ricorrente, sotto forma di società di capitale (s.p.a. o s.r.l.), devono adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 prima di presentare la domanda di ammissione al campionato superiore.

Il motivo è suscettibile di positiva valutazione.

Il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione che del primo comma dell’art. 10 L. n. 91 del 1981 ha offerto la F.I.G.C.. Il primo alinea di detto comma prevede, infatti, che i contratti con atleti professionisti possono essere stipulati solo da società di capitali costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La norma dunque, in parte qua, non dispone che per presentare la domanda di ammissione al campionato professionistico occorre già essere una società sportiva professionistica ma che tale requisito deve necessariamente sussistere dopo l’ammissione, per poter acquistare i giocatori. Il secondo alinea dello stesso primo comma dell’art. 10 prevede poi che la società professionistica deve nominare il collegio sindacale, ma anche in questo caso non dispone che detta nomina deve essere anteriore o contestuale alla presentazione dell’istanza di ammissione al campionato professionistico.

In altre parole, è ben vero che per giocare nel campionato professionistico occorre sia essere una società professionistica (e, dunque, occorre che la società dilettantistica muti il proprio statuto) che fra i suoi organi annoveri anche il collegio sindacale, ma tale adeguamento può essere fatto anche dopo aver ottenuto l’ammissione. Ed è, del resto, quanto si era già obbligata a fare la ricorrente in caso di ammissione al campionato di serie C2 con la dichiarazione del 29 luglio 2008, pervenuta alla Federazione  il successivo 30 luglio (e, quindi, lo stesso giorno in cui la CO.VI.SOC. ha espresso il proprio parere negativo e prima del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 14 agosto 2008 di esclusione dal ripescaggio), con la quale la OMISSIS  si è impegnata, “qualora venisse accolta l’istanza formulata ….. di ammissione al Campionato Nazionale Lega Pro Seconda Divisione Stagione sportiva 2008-2009” a provvedere “ad eliminare dallo Statuto l’attività dilettantistica per inserirla in quella professionistica, così trasformando la società in pura società di capitale. Il tutto entro 24 ore dalla comunicazione ufficiale di ammissione al Campionato Nazionale Lega Pro Seconda Divisione”.

Milita a favore della conclusione prospettata dal Collegio anche il tenore letterale del Comunicato Ufficiale n. 146 del 7 maggio 2008,  il quale, al punto VI, lett.  A) chiarisce che le società dilettantistiche a responsabilità limitata devono, unitamente alla domanda, produrre, tra l’altro, “copia dello Statuto vigente” e non dello “Statuto conforme alla L. n. 91 del 1981”. A riprova della correttezza di tale conclusione è il rilievo che  lo stesso punto VI, lett. B), del Comunicato Ufficiale n. 146 prescrive invece, per le società dilettantistiche che hanno forma giuridica diversa dalle società di capitali, il deposito, a corredo della domanda, dello  “Statuto  conforme alla normativa legislativa e federale vigente”.

Aggiungasi che a tutto voler concedere, e quindi anche ammettendo che il cambiamento dello Statuto sarebbe dovuto avvenire prima della presentazione della domanda di ammissione, sta di fatto che il  tenore del punto VI, lett.  A) del Comunicato Ufficiale n. 146 del 7 maggio 2008, di non esemplare chiarezza, avrebbe dovuto indurre la Federazione a rimettere in termini a società.

Del resto, la tesi prospettata dalla Federazione nella memoria difensiva  dell’1 dicembre 2008 – secondo cui la domanda di ammissione ad un campionato professionistico, presentata da una società costituita secondo il modello legale di ente avente ad oggetto un’attività che costituirebbe una violazione della norma imperativa rappresentata dal combinato disposto degli artt. 10 L. n. 91 del 1981 e 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289 – finisce per provare troppo. La società dilettantistica, trasformatasi in professionistica per poter accedere ai campionati di II Divisione, ove per qualche ragione non venisse ammessa, non disporrebbe più neppure del titolo necessario (l’esercizio di un’attività dilettantistica) per continuare a pOMISSIS r parte quanto meno al Campionato nazionale dilettanti, dal quale proviene, e dovrebbe in un arco temporale ormai decorso riadottare un nuovo Statuto.

4. L’accoglimento di tale motivo assume carattere assorbente ed esonera il Collegio dall’esame del secondo motivo del ricorso principale, con il quale la OMISSIS  afferma che a tutto voler concedere, e cioè anche ammettendo che avrebbe dovuto allegare alla domanda lo Statuto già modificato, la sanzione comminabile non avrebbe dovuto essere  l’esclusione dal campionato di serie di C2 ma, ai sensi del punto VI, lett. A), del Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 93/A, la penalizzazione di un punto da scontare nel campionato 2007-2009. Tale motivo è stato infatti dichiaratamente proposto in via gradata,. E cioè per la sola ipotesi che il Tribunale avesse ritenuto infondato il primo motivo di ricorso.

5. Il ricorso principale deve dunque essere accolto, non assumendo alcun rilievo gli ulteriori profili asseritamente ostativi all’ammissione della OMISSIS  al campionato di serie C2 (omessa costituzione del collegio sindacale e trasmissione a mezzo fax, e non in originale, della documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di serie C2) che, non avendo formato oggetto dell’esclusione disposta con il Comunicato Ufficiale n. 45/A, non possono essere dedotti dalla F.I.G.C. solo nella memoria difensiva  in sede arbitrale prima e giurisdizionale dopo. E ciò neanche al mero fine di dimostrare una carenza di interesse della ricorrente alla presente decisione, potendo al più essere motivo per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

L’accoglimento del ricorso non consente però alla OMISSIS  di ottenere il bene della vita, volgendo ormai il campionato di calcio di serie C 2008-2009 al termine. Ciò comporta l’obbligo di questo Tribunale di esaminare l’istanza di risarcimento danni, proposta con l’atto introduttivo del giudizio. La ricorrente fa riserva di quantificare, in corso di causa, il danno emergente e calcola, invece, in € 2.000.000,00 il lucro cessante. A supporto di tale ultima richiesta produce in atti due dichiarazioni di disponibilità a stipulare contratti di sponsorizzazione, di cui uno da parte della società  OMISSIS s.p.a. pari ad € 1.500.000,00 e l’altro da parte della OMISSIS s.r.l. di € 500.000,00.

La domanda è infondata con riferimento sia al solo lucro cessante che al danno emergente subito.

In relazione a quest’ultimo perché alcuna prova del danno effettivamente sofferto è stata prodotta in atti, come starebbe stato onere della ricorrente.

In relazione, invece, al lucro cessante per inidoneità della prova offerta a dimostrare l’effettiva perdita patrimoniale subita. Come è stato già chiarito, infatti, la ricorrente non ha stipulato con le società OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l. alcun contratto di sponsorizzazione. Le due società infatti si sono dichiarate disponibili a stipulare i predetti contratti a determinate condizioni,  quali la partecipazione del sodalizio al campionato di calcio di serie C, l’esposizione di un certo numero di tabelloni e del logo sul bachdrop e sulle maglie di gara, l’esclusiva merceologica. E’ palese che agli effetti risarcitori la mera disponibilità non può considerarsi equivalente ad un contratto già intervenuto ed eventualmente rescisso da una parte per sopravvenuta carenza dei presupposti, con conseguente danno per la controparte. E non può ritenersi equivalente nemmeno ad un formale impegno a contrarre, atteso che la mera disponibilità sottintende sempre un’ampia riserva di successive valutazioni, prima di addivenire alla stipula.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M.

Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: a) respinge il ricorso incidentale; b) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; c) respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna la Federazione Italiana Gioco Calcio alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2009.

Italo Riggio                     Presidente

Giulia Ferrari                   Consigliere – Estensore
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