T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4815/ 2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III TER

composto dai signori

Francesco Corsaro                     PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       COMPONENTE, relatore

Stefania Santoleri                        COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da OMISSIS, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Calcio OMISSIS  2000, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ennio Luponio e Sergio Como, elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, via Michele Mercati n. 51;

CONTRO

Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC -, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Panama n. 12;

Lega Nazionale Dilettanti – LND -, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;

E NEI CONFRONTI

di Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI -, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Coccia ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via Fagarè n. 15;

di Società Sportiva OMISSIS  Calcio s.r.l., in persona dell’a. u. in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierfrancesco Frascella ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, piazza Capranica n. 95;

per l'annullamento

della deliberazione in data 30 luglio 1997 del Consiglio federale della FIGC, recante iscrizione al campionato nazionale dilettanti per l’anno 1997/98 del OMISSIS  Calcio 1906 s.r.l.; di ogni altro atto connesso e consequenziale comunque finalizzato all’indicata iscrizione; della decisione favorevole sul ricorso prodotto in data 29 luglio 1997 dalla OMISSIS  Calcio 1906.

Visti il ricorso con i relativi allegati ed il successivo atto contenente motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2005, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Medugno ed Angeletti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O    E   D I R I T T O

         Con ricorso notificato il 7 e l’8 agosto 1997 l’On. OMISSIS, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Calcio OMISSIS  2000, premesso che la OMISSIS  Calcio 1906 s.r.l., versante in situazione di indebitamento e di altre irregolarità, veniva esclusa dal campionato nazionale dilettanti 1997/98, che la Calcio OMISSIS  intratteneva rapporti con la FIGC per disporre del relativo titolo sportivo e depositava il 29 luglio 1997 tutta la documentazione occorrente per l’iscrizione al detto campionato, ha impugnato la deliberazione in data 30 luglio 1997, con la quale il Consiglio federale della FIGC ha disposto l’iscrizione di OMISSIS  Calcio 1906 s.r.l., anziché della Calcio OMISSIS  2000, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale, all’uopo deducendo:

1.- Violazione dell’art. 97 Cost., mancata applicazione dell’art. 4 L. 23 marzo 1981 n. 91 e dei principi sanciti nella detta normativa. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dell’art. 52 delle norme organizzative interne della FIGC nonché degli artt. 9, 26 e 27 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti Calcio. Incompetenza. Difetto assoluto di motivazione. Contrasto con i precedenti. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia ed iniquità, disparità di trattamento.

2.- Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione del principio del contrarius actus. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto per modificare in senso opposto il contenuto di due provvedimenti.

3.- Violazione degli artt. 3, 7 e 8 L. n. 241/90.

         Le parti intimate si sono costituite in giudizio e, eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, di legittimazione attiva e di situazione giuridica tutelabile, nonché inesistenza di interesse processuale da parte della ricorrente, hanno svolto controdeduzioni.

         Con atto notificato il 12 settembre 1997 il ricorrente ha impugnato pure la decisione favorevole del ricorso prodotto dalla OMISSIS  Calcio 1906 s.r.l. deducendo errata applicazione degli artt. 6 e 21, co. 3, lett. e) dello Statuto federale della FIGC, violazione del giusto procedimento di legge, mancata applicazione degli artt. 26 del regolamento della LND e 84 e ss. delle norme organizzative interne della FIGC, eccesso di potere per presupposti erronei, motivazione errata, perplessa e contraddittoria, incompetenza, carenza di istruttoria e falsità della causa, violazione del principio della tipicità degli atti amministrativi, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, iniquità.

         In relazione a tale atto la FIGC e la OMISSIS  Calcio 1906 s.r.l. hanno svolto ulteriori difese.

         In date 21 e 26 aprile 2005 la FIGC e la Lega hanno depositato copia del Comunicato Ufficiale 14 ottobre 1999 n. 10 della FIGC-LND, Comitato Regionale Puglia, concernente, tra l’altro, l’esclusione dai ruoli federali della Calcio OMISSIS  2000 per non aver rinnovato l’iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 1999/2000.

L’11 maggio 2005 la Lega ha poi prodotto memoria con la quale, eccepita l’improcedibilità del gravame in relazione alla detta esclusione, si è riportata per il resto alle già spiegate difese.

         Ciò posto, il Collegio ritiene di dover condividere l’eccezione da ultimo menzionata, ribadita all’odierna udienza.

         Ed invero, il mancato rinnovo dell’iscrizione dimostra, per un verso, il venir meno di ogni interesse alla partecipazione della squadra calcistica a campionati e, per altro verso, l’impossibilità di conseguire un risultato utile dall’eventuale annullamento giurisdizionale degli atti impugnati.

         Non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono, tuttavia, ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio 2005.

Francesco Corsaro                      PRESIDENTE

Angelica Dell'Utri                       ESTENSORE

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