T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5024/ 2005

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter,

composto dai signori Magistrati

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefano FANTINI, Primo Referendario,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla OMISSIS  CALCIO 1914 s.p.a. in liquidazione, corrente in OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Fabrizio CRISCUOLO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barberini n. 86, nonché dal dott. Francesco BISCEGLIA (padre Fedele), rappresentato e difeso dal prof. Filippo LUBRANO e dagli avvocati Giuseppe CARRATELLI ed Enrico LUBRANO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79,

CONTRO

la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via PO n. 9, 

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – della decisione della CAF della FIGC in data 7 marzo 2005, con cui è stata rigettato il gravame attoreo contro l’atto della Commissione disciplinare presso il Comitato interregionale FIGC dell’11 febbraio 2005, recante la condanna dei ricorrenti alla penalizzazione in classifica di tre punti ed alla sanzione pecuniaria di € 2000 e, rispettivamente, all’inibizione per un anno a causa della proposizione innanzi a questo Giudice del ricorso n. 11193/2004; B) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, dell’atto di deferimento, da parte della Procura federale della FIGC, dei ricorrenti in data 22 novembre 2004; C) – della comunicazione del Segretario generale della FIGC, in data 12 novembre 2004, dell’avvenuta presentazione del citato ricorso n. 11193/2004; D) – di tutti gli atti normativi regolamentari presupposti e, in particolare, dell’art. 27 dello Statuto FIGC e dell’art. 11-bis del Codice di giustizia sportiva della FIGC;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della FIGC intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 9 giugno 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, soltanto gli avvocati PERROTTA (per delega del prof. CRISCUOLO) e MAZZARELLI (per delega dell’avv. MEDUGNO);

Ritenuto in fatto che, con il ricorso n. 11193/2004, la OMISSIS  CALCIO 1914 s.p.a. ha adito questo Giudice avverso gli atti della sua iscrizione al Campionato di calcio di serie D per l’anno sportivo 2004/2005;

Rilevato che detta Società ed il suo Presidente pro tempore, con atto in data 22 novembre 2004 e giusta la comunicazione del Segretario generale della FIGC in data 12 novembre 2004 circa l’avvenuta presentazione del ricorso n. 11193/2004, sono stati deferiti, da parte della Procura federale, innanzi alla Commissione disciplinare presso il competente Comitato interregionale FIGC, per violazione dell’art. 27 dello Statuto FIGC e dell’art. 11-bis del Codice di giustizia sportiva federale;

Rilevato altresì che, con decisione dell’11 febbraio 2005, la Commissione disciplinare ha condannato gli odierni ricorrenti alla penalizzazione in classifica di tre punti ed alla sanzione pecuniaria di € 2000 e, rispettivamente, all’inibizione per un anno dall’attività sportiva;

Rilevato ancora che, adita la CAF della FIGC avverso siffatta statuizione, questa, con decisione del 7 marzo 2005, ha ne rigettato il gravame attoreo, onde i ricorrenti l’hanno impugnata innanzi a questo Giudice, deducendo vari profili di censura; 

Considerato in diritto che, in base alla documentazione depositata il 1° giugno 2005 dai patroni dell’intimata FIGC, consta come l’impugnata decisione della CAF è stata annullata per revocazione, su gravame proposto dal Presidente federale, con decisione della CAF del 30 maggio 2005;

Considerato che, in relazione a ciò, i patroni della Società ricorrente chiedono, all’udienza camerale odierna, che si dia atto della cessazione della materia del contendere, essendo la predetta decisione di revocazione integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in questa sede;

Considerato quindi che, avuto riguardo a tali vicende ed alla conforme richiesta delle parti presenti a detta udienza, al Collegio non resta che dar atto della cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra tutte le parti, sussistendone giusti motivi, delle spese del presente giudizio; 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, dà atto della cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso n. 2273/2005 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2005.

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