T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5117/ 2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla Federazione Italiana Sportiva Basket Acquatico (F.I.S.B.A.), con sede in Catanzaro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Pierpaolo De Caro e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 46, presso lo studio dell’avv. De Caro,

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Michele Pietragalla e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Angeletti, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) Servizi s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Michele Pietragalla e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Angeletti, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Guido Valori in Roma, viale delle Milizie n. 106,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento n. 15139 dell’ottobre 2005, con il quale il responsabile di C.O.N.I. Servizi ha considerato interrotto il percorso di riconoscimento del basket acquatico attivato dalla F.I.S.B.A., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il riconoscimento alla F.I.P. di unica rappresentante anche del water basket effettuato tramite l’approvazione con delibera della Giunta nazionale C.O.N.I. del 10 novembre 2004, della modifica dell’art. 1, comma 3, dello Statuto F.I.P..

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) Servizi s.p.a.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato dinanzi al Tar Catanzaro il 28 novembre 2005 e depositato il successivo 30 novembre (e poi nuovamente depositato il 3 gennaio 2006 dinanzi al Tar Lazio a seguito di regolamento di competenza) la Federazione Italiana Sportiva Basket Acquatico (F.I.S.B.A.) ha impugnato il provvedimento n. 15139 dell’ottobre 2005, con il quale il responsabile di C.O.N.I. Servizi ha considerato interrotto il percorso di riconoscimento del basket acquatico da essa attivato, nonché il riconoscimento alla F.I.P. di unica rappresentante anche del water basket effettuato tramite l’approvazione con delibera della Giunta nazionale C.O.N.I. del 10 novembre 2004, della modifica dell’art. 1, comma 3, dello Statuto F.I.P..

Espone, in fatto, che l’idea del basket acquatico, elaborata sin dal 1986, si è concretizzata nei primi anni del 1990 ed ha trovato sostegno nel C.O.N.I. della Provincia di Catanzaro che, accertata l’inesistenza di una disciplina del genere presso gli uffici competenti decentrali, nel marzo 1996 ha costituito un gruppo di lavoro per la stesura del regolamento e per sostenere l’A.S. Polisportiva Olimpia, ente di promozione del basket acquatico, nella promozione di tale disciplina.

Nel 2001 l’A.S. Polisportiva Olimpia ha depositato il brevetto relativo all’attrezzo del basket acquatico gonfiabile e rigido e i vari marchi. Il 27 giugno 2003 il Comitato Provinciale C.O.N.I. di Catanzaro ha indirizzato all’Ufficio discipline associate del C.O.N.I., ai Presidenti della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Pallacanestro e ai rispettivi Comitati regionali e provinciali una nota con la quale ha sottoposto la documentazione relativa all’excursus del basket. Tra giugno e settembre 2003 il Presidente del C.O.N.I. di Catanzaro, d’accordo con l’ideatore della nuova disciplina basket acquatico, ha favorito la costituzione di una commissione tecnica per elaborare la prima guida tecnica. In data 25 settembre 2003 la sede centrale del C.O.N.I. ha chiarito che il proprio Consiglio nazionale aveva approvato il Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi della disciplina sportiva associata e delle Federazioni sportive nazionali, informando che, ai sensi di detto Regolamento, la relativa istanza doveva essere formalmente avviata presso l’ufficio competente del C.O.N.I. Nazionale, dai legali rappresentanti dei soggetti che organizzano l’attività.

Alla luce di detto Regolamento l’A.S. Polisportiva Olimpia ha preso contatti con l’Ufficio discipline associate del C.O.N.I. per attivare la procedura per l’ammissione all’iter istruttorio e in tale ambito è stata predisposta la trasformazione (avvenuta il 12 ottobre 2004) dell’A.S. Polisportiva Olimpia in Federazione Italiana Sportiva Basket Acquatico per poter procedere alle affiliazioni delle società/associazioni sportive ed organizzare il primo campionato Nazionale di basket acquatico categoria Assoluti. Con nota del 28 giugno 2004 la ricorrente ha chiesto di essere ammessa all’iter istruttorio per il riconoscimento del basket acquatico quale N.D.S.. Peraltro la F.I.P., che sino ad allora era stata sponsor per l’affiliazione della Polisportiva Olimpia, ha modificato il proprio Statuto inserendo la previsione di essere l’unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all’aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3 e Water Basket. Il C.O.N.I. non si è opposto a tale modifica statutaria ed ha anzi adottato l’impugnato provvedimento, con il quale ha considerato interrotto il percorso di riconoscimento del basket acquatico.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione ed errata applicazione dell’art. 24 dello Statuto del C.O.N.I., adottato il 23 marzo 2004, nonché del Regolamento del riconoscimento ai fini sportivi delle discipline sportive associate e delle Federazioni sportive nazionali, approvato con delibera del C.O.N.I. n. 1245 del 2 giugno 2003.

Il provvedimento impugnato viola l’art. 24 dello Statuto del C.O.N.I. che dettava il procedimento da seguire in presenza di più istanze di riconoscimento della stessa nuova disciplina sportiva presentata da soggetti diversi.

b) Violazione dei principi dell’affidamento e della buona fede – Eccesso di potere per sviamento – Contraddittorietà.

Il provvedimento impugnato non considera l’univoco comportamento prima tenuto dal C.O.N.I. nei confronti delle attività e delle manifestazioni portate avanti negli anni dalla ricorrente, con il sostegno degli organi periferici del Comitato Olimpico.

c) Violazione art. 7, l. n. 241 del 1990.

Illegittimamente la novella introdotta nello Statuto della F.I.P. non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) Servizi s.p.a., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2006, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All’udienza del 30 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre chiarire che al fine del decidere è ininfluente la circostanza che nelle more del giudizio, con delibera del 7 febbraio 2009, sia stato modificato lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, emendando il suo testo da ogni riferimento al Water Basket, atteso che la materia del contendere investe anche questioni rispetto alle quali l’intervenuta modifica è irrilevante.

2. Come esposto in narrativa, il C.O.N.I. Servizi ha interrotto il procedimento di riconoscimento del basket acquatico quale nuova disciplina sportiva (di fatto negandolo) sul rilievo che, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto della F.I.P., quest’ultima è l’unica rappresentante dello sport della pallacanestro e delle diverse sue forme, tra le quali già rientra anche il Beach Basket.

Al fine del decidere occorre preliminarmente chiarire che l’art. 3 del Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi della disciplina sportiva associata, nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati, prevedeva che nel caso di richieste provenienti da più soggetti diversi prevale quella dell’organizzazione rappresentativa.

Tale disposizione deve essere coordinata con quella dettata dall’art. 24, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I., secondo cui nel concorso di più domande il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. deve invitare le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si arrivi ad un accordo il Consiglio Nazionale promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga neanche all’intesa il Consiglio nazionale può riconoscere la disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Come dedotto con il primo motivo, la C.O.N.I. Servizi ha ritenuto determinante la circostanza che la F.I.P. avesse modificato il proprio Statuto e che indubbiamente era, tra i due pretendenti, il soggetto più rappresentativo. Ha quindi ritenuto di applicare sic et simpliciter l’art. 3 del Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi della disciplina sportiva associata. Ritiene peraltro il Collegio che tale ultima norma, coordinata con il cit. art. 24 dello Statuto, potesse essere applicata solo dopo che il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. avesse tentato inutilmente di costituire, con i diversi istanti, un soggetto federale. Di tale tentativo non c’è traccia negli atti di causa né il C.O.N.I., costituito in giudizio, afferma (e prova) che c’è stato.

Sotto questo profilo il provvedimento impugnato dell’ottobre 2005 è quindi illegittimo.

Non è invece assecondabile la tesi di parte ricorrente che – anche contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto nel primo motivo con riferimento al mancato rispetto del procedimento dettato dall’art. 24, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I. – richiama la data di inizio dell’iter di riconoscimento della disciplina, non facendo né il Regolamento né l’art. 24 dello Statuto del C.O.N.I. alcun cenno all’ordine cronologico di arrivo delle relative domande; né può assumere alcun rilievo l’affidamento che avrebbe ingenerato nella ricorrente l’avallo che all’iniziativa sarebbe stato dato dalla stessa F.I.P., non potendo quest’ultimo, ove effettivamente offerto, costituire motivo per ottenere il riconoscimento, non essendo previsto dalle norme statutarie e regolamentari.

3. Deve invece essere respinto il ricorso in quanto volto all’annullamento della modifica dell’art. 1, comma 3, dello Statuto F.I.P..

Ed invero, avverso detta novella si appunta solo il terzo motivo, atteso che con il primo motivo si chiede l’annullamento della norma statutaria ma non si muove avverso la stessa uno specifico profilo di illegittimità.

Con il terzo motivo di ricorso si afferma che la modifica dell’art. 1 dello Statuto F.I.P. - che ha individuato la stessa Federazione come unica rappresentante dello sport della pallacanestro e, in particolare, per quanto di interesse, anche della disciplina del Water Basket - è illegittima perché avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

E’ sul punto sufficiente ricordare che l’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 non si applica, ai sensi del successivo art. 13, agli atti di carattere generale o di natura regolamentare, quale è lo Statuto della Federazione.

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti sopra indicati e per l’effetto annulla il provvedimento del Responsabile di C.O.N.I. Servizi n. 15139 dell’ottobre 2005.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2012

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