T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5177/ 2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla Soc OMISSIS  A Rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Boschetti, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Bellini in Roma, via Gallonio, 18;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2; Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Polisportiva OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Cerquetti, Mario Vigna, con domicilio eletto presso l’avv. Romano Cerquetti in Roma, p.zza Adriana, 15;

Asd Santarcangelo, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento, previa sospensiva

della decisione n. 6/11 dell’Alta Corte di Giustizia presso il C.O.N.I. con cui è stato accolto il ricorso avverso la sanzione della sconfitta a tavolino nei confronti della Polisportiva OMISSIS.

visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc e di Ministero per i beni e le attivita' culturali e di Polisportiva OMISSIS e di Asd OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Vista la dichiarazione della ricorrente di intervenuta carenza di interesse alla decisione in esame;

Considerato che in relazione alla controversia de qua sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, con la conseguenza che è inibito a questo giudice anche di pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato infatti che l’art. 2, primo comma, lett. b), d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, riserva al giudice sportivo la controversia avente ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”;

Considerato che nel caso in esame, pur essendo impugnata la decisione dell’Alta Corte di Giustizia presso il CONI n. 6 del 2011 e pur essendo dedotta la sua illegittimità per difetto assoluto di competenza, nella sostanza è chiesta la conferma della sanzione sportiva della perdita a tavolino, per 0 a 3, di una partita giocata con la ricorrente A.C. OMISSIS 1912, inflitta alla Polisportiva OMISSIS e confermata, in sede di gravame endoprocedimentale, dalla Corte di Giustizia Federale (Comunicato ufficiale n. 158, pubblicato il 19 gennaio 2011);

Considerato che l’art. 2, primo comma, lett. b, d.l. n. 220 del 2003 individua il giudice sportivo quale unico giudice competente a decidere sulle sanzioni sportive inflitte e che tale norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 49 dell’11 febbraio 2011, sul rilievo che “il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto … ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo”;

Considerato che tale pronuncia del giudice delle leggi è applicabile nel caso in esame atteso che, per verificare il giudice dello Stato competente (o, come nel caso di specie, per accertare se è configurabile un giudice dello Stato competente) occorre far riferimento non già alla prospettazione delle parti bensì al c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1360);

Considerato che, come si è detto, la ricorrente chiede, nella sostanza, la conferma della sanzione inflitta alla controinteressata;

Considerato che la controversia relativa alla c.d. vittoria a tavolino assegnata ad una squadra partecipante al campionato di calcio appartiene alla giurisdizione del giudice sportivo perché coinvolge regole tecnico-sportive;

Ritenuto infatti che la giustizia sportiva è lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute della corretta applicazione di regole tecnico-sportive, mentre alla giustizia statale competono le controversie che presentano rilevanza per l’ordinamento generale, in quanto lesive di diritti soggettivi o di interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2485);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, ma che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2011

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