T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5449/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Giulia                 FERRARI                              Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS,   rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Porpora, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pavia n. 28;

CONTRO

 F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giuseppe Pisanelli n. 2;

e nei confronti

del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore,  non costituito in giudizio;

 

 

per l’annullamento

del regolamento di giustizia reso pubblico sul sito ufficiale della Federazione www.fise.it che all’art. 34 n. 3 fissa in sessanta giorni il termine entro cui attivare, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la relativa procedura relativamente alle controversie che contrappongono la F.I.S.E. ai soggetti affiliati, con conseguente riammissione del ricorrente, nel termine di quattordici giorni, fissato dal C.O.N.I. nel Regolamento della Camera di Coniciliazione e Arbitrato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della F.I.S.E.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3/5/2007, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Porpora per il ricorrente, e l’Avv. Angeletti per la F.I.S.E.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato in data 11/2/05 e depositato il successivo 24/2 il ricorrente, atleta tesserato F.I.S.E. e, quale cavaliere praticante, istruttore federale di equitazione, nonché dirigente di associazione affiliata, premette di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con decisione della C.A.F.

Espone che contro le decisioni disciplinari, secondo lo Statuto del C.O.N.I., nel termine di quattordici giorni dall’avvenuta conoscenza della motivazione, è esperibile il rimedio dell’istanza alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; sennonché la F.I.S.E., nell’impugnato regolamento, non si è conformata a tale scopo alla predetta disciplina, lasciando invariato il previgente termine di sessanta giorni.

Nella specie, la decisione della C.A.F. è stata conosciuta in data 11/12/04; con istanza dell’8/2/05 il ricorrente ha chiesto al Consiglio federale della F.I.S.E. di sanare il descritto contrasto normativo.

In assenza di provvedimenti della Federazione, impugna il regolamento, chiedendone l’annullamento parziale, e cioè nei limiti della previsione dell’art. 34 n. 3.

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione di legge, nell’assunto che il regolamento della F.I.S.E. non si è conformato in parte qua alla disciplina del C.O.N.I.

2) Eccesso di potere per travisamento dei termini perentori per l’esercizio dei diritti riconosciuti, per ingiustizia manifesta, e straripamento di potere, nell’assunto dell’illegittima preclusione ad adire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. conseguente al decorso del termine per avere riposto fiducia nella diffusione di un regolamento federale illegittimo.

Si è costituita in giudizio la F.I.S.E. eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo il ricorrente mai presentato l’istanza di conciliazione per la quale chiede la rimessione in termini, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 3/5/2007 la causa è stata tattenuta in decisione. 

D I R I T T O

Per motivi di ordine processuale va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta dalla F.I.S.E. nella considerazione che il ricorrente non ha mai presentato l’istanza di conciliazione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., per l’esperibilità della quale invoca, in ragione della difformità della disciplina procedurale contenuta nel regolamento federale rispetto a quella del C.O.N.I., la rimessione in termini per errore scusabile.

L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.

Occorre considerare che oggetto del presente ricorso è l’impugnativa dell’art. 34, III comma, del regolamento di giustizia della F.I.S.E., alla stregua del quale “l’istanza  -(per adire la Camera di Conciliazione)- deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione”.

Mediante l’allegazione della difformità di tale prescrizione con la disciplina del procedimento di conciliazione contenuta nel regolamento della Camera di Conciliazione e di Arbitrato (il cui art. 4 prevede che l’istanza debba essere presentata entro 14 giorni dalla data di conoscenza dell’atto contestato) il ricorrente cerca di ottenere il beneficio della rimessione in termini, onde poter adire la Camera arbitrale avverso la decisione della Commissione federale di appello.

Appare peraltro evidente che il ricorso risulta inammissibile sotto un duplice, seppure concorrente, profilo.

Ed invero la mancata presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di conciliazione, nell’arco temporale dei sessanta giorni previsto dal regolamento F.I.S.E., preclude la possibilità di rimessione in termini.

E’ noto infatti che la competenza a valutare la scusabilità dell’errore in cui è incorso un soggetto spetta all’Autorità alla quale l’interessato avrebbe dovuto rivolgersi nei termini decadenziali fissati dalla normativa vigente (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12/5/1993, n. 529; Cons. Stato, Sez. IV, 18/3/1980, n. 273).

Conseguentemente, in questa sede, non può essere (indirettamente) chiesta la rimessione in termini, senza che su tale istanza si sia previamente pronunciato l’organo competente a provvedervi; ben diversa sarebbe, evidentemente, la situazione ove fosse stato impugnato il diniego della Camera Arbitrale sull’istanza di rimessione, formulata con riguardo alla situazione di obiettiva incertezza normativa, idonea ad indurre in errore l’interessato.

Né può attribuirsi alcun rilievo giuridico alla circostanza, dedotta da parte ricorrente nelle “note di udienza”, ed ovviamente indimostrata, secondo cui il C.O.N.I., interpellato telefonicamente, avrebbe informalmente espresso un parere negativo alla rimessione in termini.

Occorre aggiungere ancora come anche sotto il profilo della carenza di interesse il ricorso risulta inammissibile, in quanto nessuna utilità concreta potrebbe ritrarre il ricorrente dall’ipotetico annullamento della norma regolamentare oggetto di gravame.

Ed invero l’espunzione dall’ordinamento federale della previsione che consente di proporre l’istanza di conciliazione entro sessanta giorni non determinerebbe certamente l’automatica rimessione in termini del ricorrente, ma, al contrario, comporterebbe la sola applicabilità del termine di quattordici giorni, previsto dal regolamento camerale, cui fa rinvio l’art. 62 dello Statuto F.I.S.E.

Di conseguenza, discende da quanto esposto che l’utilità perseguita dal ricorrente imponeva, da parte del medesimo, la presentazione di un’istanza di rimessione in termini alla Camera di Conciliazione, e solo nell’ipotesi di diniego da parte di quest’ultima lo legittimava alla proposizione del gravame dinanzi al giudice amministrativo.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.5.2007.
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