T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5985/ 2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, Associazione OMISSIS.It, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria dell’adito Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, 40; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comune di OMISSIS , Provincia di OMISSIS , non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Ternana Calcio Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giotti, con domicilio eletto presso l’avv. Margherita Cirillo in Roma, via Barletta, 29;

As Ternana Calcio Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale sono stati comminati n. 6 punti di penalizzazione sulla classifica del Campionato di calcio 2011-2012 della Lega pro - 1^ divisione - Girone a - accesso al Campionato di serie B - (art. 119 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro e della OMISSIS Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice amministrativo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010; Tar Lazio, sez. III quater, 1 giugno 2012, n. 4981 e 9 febbraio 2012, n. 1282), avendo ad oggetto la sanzione, comminata alla A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l., di sei punti di penalizzazione di classifica per tardivo pagamento degli emolumenti ai giocatori e ai lavoratori, ai sensi dell’art. 18 del Codice di giustizia sportiva;

Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, l’art. 2, d.l. 19 agosto 2002, n. 220 prevede tre forme di tutela: una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), che è demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e che, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;

Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;

Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;

Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;

Considerato quindi che il ricorso in esame, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la penalizzazione inflitta alla A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l. natura sanzionatoria;

Considerato che il difetto di giurisdizione si estende anche alla domanda di annullamento o di declaratoria di nullità del titolo sportivo illegittimamente riconosciuto alla Ternana Calcio s.p.a. al fine di accedere al campionato di calcio di serie B, essendo lo stesso viziato per illegittimità derivata dal profilo di illegittimità che inficerebbe la sanzione inflitta alla A.S. OMISSIS  Calcio s.r.l.;

Considerato che tale profilo in rito assume carattere assorbente ed esime il Collegio dal verificare l’ammissibilità del ricorso in quanto è stato proposto da tifosi singoli e associati e non dalla società sportiva che tale sanzione ha subito, la quale non ha impugnato la decisione che le ha inflitto due punti di penalizzazione per illeciti amministrativi mentre ha impugnato la sanzione di ulteriori quattro punti, sempre per illeciti amministrativi, ma ha rinunciato al ricorso proposto dinanzi al TNAS avverso la reiezione del gravame;

Considerato, quanto al profilo risarcitorio, che lo stesso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare questa volta nella giurisdizione del giudice ordinario considerato che nessuno dei ricorrenti riveste lo status di tesserato;

Considerato che la domanda risarcitoria può essere riproposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;

Considerato che il difetto di giurisdizione di questo giudice inibisce l’esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle controparti;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;

Considerato infatti che la non sempre facilmente evincibile individuazione del giudice da adire, in particolare nel caso in esame in cui i ricorrenti non sono tesserati, OMISSIS  non applicabile la condanna ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. richiesta dalla Federazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione quanto all’azione annullatoria.

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’azione di condanna al risarcimento danni spettando la giurisdizione al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2012

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