T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6021/ 2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Associazione Italiana Classe Laser - Assolaser -, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Gamalero, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Federazione Italiana Vela - FIV, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, Via G Pisanelli, 2;

nei confronti di

Associazione Italiana Classi Laser Asd, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso Giancarlo Guarino in Roma, Via Nibby, 7;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale It, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Gnisci, con domicilio eletto presso Leonardo Gnisci in Roma, Via G. Pisanelli, 2;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

della delibera del Consiglio Federale n. 3 in data 23 gennaio 2015, portante revoca del riconoscimento di Assolaser quale Associazione di Classe, della delibera del Consiglio Federale n. 7 in data 20 febbraio 2015, portante riconoscimento della Associazione Italiana Classi Laser ASD "Italia Laser"- quale nuova Associazione di Classe; nonché per l'annullamento di ogni atti preparatorio, presupposto, consequenziale o connesso e, in particolare, della Relazione del Commissario ad acta Avv. OMISSIS in data 20 gennaio 2015, delle note del Segretario Generale della FIV del 9 gennaio 2015 prot. n. 29 e del 16 gennaio 2015 prot. n. 62 (atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio); della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 310 del 2 luglio 2015, comunicata il 10 luglio successivo che dichiara inammissibile il ricorso proposto da Assolaser alla Giunta medesima e del parere n. 5/2015 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (atti impugnati con motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Vela FIV, dell’Associazione Italiana Classi Laser Asd e del CONI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Assolaser è l'Associazione di Classe, costituita nel 1986 ai sensi dell'art. 36 C.C., che in Italia raggruppa tutti i proprietari o possessori di Laser (barca a vela monoposto di larghissima diffusione, di tipo a deriva, riconosciuta Classe Olimpica).

L'iscrizione annuale degli atleti alla Assolaser è requisito indispensabile per potere partecipare in Italia alle regate di Laser del circuito ILCA.

II riconoscimento di Assolaser da parte di ILCA ha carattere esclusivo posto che non può esistere più di una Associazione di Classe per paese.

Tra i compiti di Assolaser vi è quello di predisporre annualmente la rank líst (graduatoria di merito) degli atleti italiani che hanno partecipato alle regate disputate in Italia. La graduatoria è formata in base ai piazzamenti, alla categoria di età, all'armo della barca, all'importanza della regata, utilizzando un sistema di regole ILCA applicate a livello mondiale per tutte le regate di Laser. Tale rank list è utilizzata al fine della ammissione degli atleti italiani alle competizioni internazionali organizzate da ILCA aventi partecipazione contingentata, ossia i campionati continentali (per Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania) ed il campionato mondiale della Classe Laser.

La Federazione Italiana Vela -FIV- (costituita dalle numerose associazioni o società sportive operanti in Italia nel settore velico ad essa legate dal rapporto di "affiliazione" di cui all'art. 4 dello Statuto FIV) può riconoscere per ogni classe velica la relativa Associazione nazionale di classe la quale assume in tal modo la veste di "Ente Aggregato" (art. 12 Statuto FIV).

A differenza delle società sportive affiliate che costituiscono il corpo della FIV e con i loro delegati partecipano con diritto di voto all'Assemblea Nazionale, gli Enti Aggregati, così Assolaser, non hanno diritto né di partecipazione all'Assemblea né di voto.

L' Ente Aggregato deve, comunque, avere uno statuto "in sintonia con i principi informatori sugli statuti emanati dal CONI e dalla FIV e con quanto previsto dalla vigente legislazione in materia" che deve essere approvato dalla FIV (art. 39 Reg. Statuto FIV).

Anche FIV predispone la rank list degli atleti suoi tesserati che serve per l'ammissione alle regate più importanti del circuito ISAF (International Sailing Federation) che culmina con le competizioni olimpiche.

Nel marzo 2014, sono emersi problemi tecnici inerenti il coordinamento tra il sistema di formazione della rank list utilizzato da FIV e quello utilizzato da Assolaser. Vi erano alcuni elementi di eterogeneità nei parametri (e nell'algoritmo dei software) utilizzati che limitavano l'iscrizione alle regate internazionali ed ai campionati mondiali gestiti da ILCA di alcuni atleti selezionati nelle rank list predisposta da FIV.

A seguito di alcuni incontri, il Segretario generale di FIV, con nota 26 maggio 2014, informava che il Consiglio Federale aveva invitato/diffidato Assolaser a: a) recepire immediatamente il sistema "Rank Uniforme FIV", in difetto di che FIV avrebbe applicato e pubblicato questo sistema di ranking in autonomia; b) iscrivere immediatamente alle regate internazionali del 2014 gestite da ILCA tutti gli atleti italiani selezionati con il suddetto sistema "Rank Uniforme FIV", o) ad aggiornare il suo Statuto ed il suo Regolamento organico entro il 30 settembre 2014 in conformità alle prescrizioni dello Statuto FIV come già richiesto con nota dei 23 maggio 2008.

Con nota del 30 giugno 2014, pervenuta a FIV il 7 luglio successivo

Assolaser rispondeva significando che: sub a) essa era ampiamente disponibile a coordinare i due diversi sistemi di ranking mediante approvazione di una nuova metodica che avrebbe potuto entrare in vigore dal 1 ottobre 2014 (per non alterare le operazioni già in corso); sub b) confermava l'avvenuta iscrizione ai campionati degli atleti italiani già selezionati, mentre per gli altri atleti l'iscrizione era ormai impossibile essendo la richiesta di FIV pervenuta a termini scaduti; sub c), il silenzio mantenuto per ben sei anni da FIV sui chiarimenti forniti da Assolaser con nota 26 giugno 2008 dimostrava che essi erano stati interamente condivisi. Ad ogni modo, si dichiarava pronta ad ogni ulteriore necessario approfondimento.

Tuttavia, con delibera 9 luglio 2014, Consiglio Federale nominava direttamente il Presidente della Commissione Carte Federali Avv. OMISSIScommissario ad acta affinché "in sostituzione degli organi della Assolaser .... emetta e renda pubblici gli opportuni provvedimenti per:" 1) l'adozione immediata da parte di Assolaser del "Rank Uniforme FIV"; 2) la conferma delle iscrizioni alle regate internazionali ILCA di tutti gli atleti italiani selezionati da FIV; 3) l'assunzione degli interventi necessari per l'adeguamento dello Statuto di Assolaser.

In forza di tale atto veniva a decadere il termine del 30 settembre 2014 in precedenza assegnato e, quindi, Assolaser restava in attesa di quanto il commissario ad acta avrebbe disposto (Cfr. nota dei 13 novembre 2014).

Successivamente, lo statuto predisposto dal commissario ad acta veniva trasmesso ad Assolaser (dopo il 19 novembre 2014) senza alcuna specifica prescrizione.

Pertanto, nella riunione annuale ordinaria del 14 dicembre 2014 l'Assemblea di Assolaser prendeva atto del nuovo testo statutario ma non poteva recepirlo essendo esso pervenuto ad Assolaser oltre il termine utile per l'inserimento all'ordine del giorno (statutariamente fissato al 30 settembre di ogni anno). Tuttavia l'Assemblea dava mandato al Consiglio direttivo di approfondire con gli organi della FIV gli aspetti necessari per coordinare la bozza predisposta dal Commissario ad acta con lo statuto ILCA.

Però, con nota del 9 gennaio 2015 prot. n. 29, il Segretario Generale di FIV assegnava ad Assolaser la data del 16 gennaio per comunicare il recepimento del nuovo testo statutario da parte dell'Assemblea dei soci.

Assolaser chiedeva un incontro urgente con il Commissario Avv.  OMISSIS per definire alcuni aspetti tecnici cori sospensione nel frattempo del termine suddetto (cfr. nota Assolaser 16 gennaio 2015).

Ma, il Segretario Generale (con nota n. 62 del 16 gennaio

2015) rifiutava di sospendere tale termine.

Quindi, il Commissario  OMISSIS redigeva la relazione del 20 gennaio 2015, sulla base della quale il Consiglio Federale, con delibera n. 3 del 23 gennaio 2015, ha disposto "la revoca del riconoscimento della Associazione Italiana Classe Laser".

Con deliberazione n. 7 del 20 febbraio 2015, poi, il Consiglio Federale ha riconosciuto quale nuova Associazione di Classe la "Associazione Italiana Classi Laser ASD", con sede in Livorno, costituitasi il 4 febbraio 2015.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

I) - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela e dei principi informatori degli statuti emanati dal CONI e della FIV; violazione dell'art. 12 dello Statuto della Federazione Italiana Vela; violazione degli artt. 3 e 10 L.n. 241/90; eccesso di potere per difetto e/o falsità dei presupposti legittimanti; difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti determinazioni;

II) - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela, dell'art. 12 dello Statuto della Federazione Italiana Vela e dello Statuto del CONI; violazione degli artt. 7 e 10 L.n. 241/90; eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione sotto diverso profilo;

III) - in subordine, violazione e!o falsa applicazione dell'art. 39 del Regolamento allo Statuto FIV e dell'art. 12 dello Statuto FIV; violazione dell'art. 10 I.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di altro presupposto legittimante; difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

IV) - sulla delibera del Consiglio federale n. 7 in data 20 febbraio 2015, avente ad oggetto il riconoscimento di Associazione Italiana Classi Laser ASD: invalidità derivata e difetto di presupposto legittimante;

V) - violazione della disciplina internazionale in materia di riconoscimento delle Associazioni di Classe; violazione degli artt. 39, 40 e 41 del Regolamento allo Statuto di FIV e dello statuto del CONI; eccesso di potere per difetto di presupposto legittimante e di istruttoria; illogicità.

La parte ricorrente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, ha avanzato domanda di accertamento e condanna – ritenendo la controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In particolare, ha chiesto l'accertamento del diritto di Assolaser a conservare lo status di Associazione della Classe Laser aggregata a FIV, nonché la condanna della medesima Federazione a ripristinare questa sua precedente posizione giuridica.

Contestualmente, in via di accertamento negativo, ha chiesto di accertare che la controinteressata non ha titolo per essere riconosciuta da FIV quale Associazione di Classe Laser e, conseguentemente, di condannare FIV alla cancellazione della controinteressata quale Associazione di Classe Laser.

Con memoria recante motivi aggiunti depositata in data 3.8.2015, la parte ricorrente ha impugnato anche la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 310 del 2 luglio 2015, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Assolaser alla Giunta medesima, ed il parere n. 5/2015 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, affermando l’insussistenza della c.d. pregiudiziale sportiva e deducendo le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 D.L. n. 220/2003 e del principio di pregiudizialità sportiva e dell'art. 133 c.p.a.; eccesso di potere per illogicità intrinseca, difetto e perplessità della motivazione; contraddittorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto FIV;violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 6 del codice di Giustizia Sportiva;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 Statuto FIV; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e segg. Reg. Statuto FIV; eccesso di potere per assenza di effettiva motivazione; illogicità; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti legittimanti;

3) in merito alla delibera del Consiglio Federale 23 gennaio 2015, n. 3, ed alla relazione 20 gennaio 2015 del Commissario ad acta: a) violazione e/o falsa applicazione dell' art. 39 del Regolamento alio Statuto della Federazione Italiana Vela e dei principi informatori degli statuti emanati dal CONI e della FIV; violazione dell'art. 12 dello Statuto della Federazione Italiana Vela; violazione degli artt. 3 e 10 L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto e/o falsità dei presupposti legittimanti; difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti determinazioni; b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del Regolamento allo Statuto della Federazione Italiana Vela, dell'art. 12 dello Statuto della Federazione Italiana Vela e dello Statuto del CONI; violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto del presupposti, di istruttoria e di motivazione sotto diverso profilo; c) in subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del Regolamento allo Statuto FIV e dell'art. 12 dello Statuto FIV; violazione dell'art. 10 L n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di altro presupposto legittimante; difetto di istruttoria, logicità e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

4) sulla delibera del Consiglio federale n. 7 in data 20 febbraio 2015 portante riconoscimento di Associazione Italiana Classi Laser ASD: a) invalidità derivata; difetto di presupposto legittimante; b) violazione della disciplina internazionale in materia di riconoscimento delle Associazioni di Classe; violazione degli artt. 39, 40 e 41 del Regolamento allo Statuto di FIV e dello statuto del CONI; eccesso di potere per difetto di presupposto legittimante e di istruttoria; illogicità.

In giudizio si sono costituiti il CONI, la FIV e l’Associazione Italiana Classi Laser ASD, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Con ordinanza del 12.11.2015, n. 5054, è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione III, del 23 dicembre 2015, n.5738, è stato respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di primo grado, ritenendo assorbenti le questioni pregiudiziali relative alla necessita che l'azione avanzata dalla parte ricorrente debba essere proposta davanti alla giustizia sportiva.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni.

All’udienza del 3 maggio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio, preliminarmente, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

La ricorrente è un'Associazione di Classe velica riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela quale Ente Aggregato.

La Federazione, nell'ambito della verifica annuale circa la permanenza dei requisiti richiesti per ottenere e mantenere il riconoscimento quale Ente Aggregato, ha riscontrato inadempimenti rispetto alle regole organizzative e tecniche previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle disposizioni della Federazione, con particolare riferimento all'adeguamento dello Statuto alla normativa federale e del CONI e all'adeguamento del sistema di classificazione denominato Rank List alle regole generali dettate dalla medesima Federazione.

La ricorrente ha impugnato gli atti che la parte resistente ha adottato ritenendo che l’Associazione si fosse mostrata inerte a fronte dell’esigenza di dare corso agli adeguamenti richiesti. Inoltre, ha contestato gli atti ritenuti lesivi dinanzi alla Giunta Nazionale del CONI, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso con delibera n. 310/15 (impugnata con motivi aggiunti).

Il Collegio ritiene che sia il ricorso che i motivi aggiunti sono inammissibili in quanto la ricorrente non ha assolto preventivamente la pregiudiziale sportiva ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 220/03 convertito in legge n. 280/03.

Infatti, come correttamente rilevato dalle parti resistenti e dalla contro interessata, il riconoscimento quale Associazione Nazionale di Classe e la con¬seguente acquisizione della qualifica di "Ente Aggregato", determina l'ingresso dell'Associazione nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Fe¬derale con conseguenti obblighi in ordine al rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, tra cui quello di rispettare il Codice della Giustizia Sportiva e, conseguentemente, il cd. vincolo di giustizia.

Il Collegio di Garanzia dello Sport nel parere n. 5/15, reso ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del CONI relativamente al ricorso proposto alla Giunta Nazionale dell'Ente, ha delineato il rapporto che lega gli Enti Aggregati alla Federazione, evidenziando che lo stesso opera in modo analogo a quello che lega al CONI le Federazioni Sportive Nazionali (anch’esse, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 242/99, associazioni con personalità giuridica di diritto privato soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento da parte del CONI, con obbligo di uniformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti dall'Ente anche in materia di Giustizia Sportiva) assoggettate all'approvazione degli Statuti e al controllo dell'Ente.

In sostanza, i poteri attribuiti al CONI si fondano sul rilievo pubblicistico che l'ordinamento riconosce allo svolgimento dell'attività sportiva.

Ciò ha ripercussioni sui rapporti tra le Federazioni e i propri affiliati, tesserati e altri soggetti che, come gli Enti Aggregati alla FIV, con il riconoscimento della Federazione, assumono il ruolo di strutture organizzative cui sono demandate talune attività finalizzate allo svolgimento delle discipline sportive.

Nel caso di specie, l'art. 14 dello Statuto inserisce tra i soggetti della Federazione anche gli Enti Aggregati riconosciuti dal Consiglio Federale, ivi comprese le Associazioni di Classe.

Ai sensi degli artt. 12 dello Statuto e degli artt. 39 e ss. del Regolamento federale, l'adesione alla Federazione che consegue alla richiesta di riconoscimento, comporta l'assoggettamento dell'Ente Aggregato a una serie di obblighi tra cui l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dalla FIV, l'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e il Codice della Giustizia Sportiva.

L’articolo 39 del Regolamento prevede che il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Federale e comporta l'obbligo di osservare lo Statuto, i Rego¬lamenti, le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali.

Lo stesso articolo 39 stabilisce che il riconoscimento può essere revocato nel caso in cui vengano meno i presupposti in base ai quali è stato concesso mentre, l'art. 41, comma 3 del Regolamento assoggetta le Associazioni Na¬zionali di Classe a verifiche inerenti la persistenza dei requisiti per il ricono¬scimento da parte di apposito Organo della Federazione.

In ossequio a tale disciplina, l'assoggettamento degli Enti Aggregati alle regole di autodisciplina della FIV deve ritenersi avere carattere negoziale ed implicare la sottoposizione a poteri di verifica circa la sussi¬stenza dei presupposti soggettivi ai fini del riconoscimento, cui è correlato il potere di revoca ove le difformità alle regole di autodisciplina siano tali da comportare la compromissione dei valori fondanti degli Enti sportivi.

In conclusione, le Associazioni di Classe non sono autonome o estranee alla Federazione.

Avendo l'adesione dell'Assolaser al sistema federale determinato l'accettazione delle clausole statutarie e regolamentari che disciplinano il rapporto con gli Enti Aggregati, la parte ricorrente non può ritenersi estranea alla c.d. "pregiudiziale sportiva", posto che l'art. 12 dello Statuto federale prevede l'obbligo di osservare il Codice di Giustizia Sportiva e, quindi, la ricorrente è sottoposta all'obbligo di adire preventivamente gli Organi della Giustizia Sportiva Federale e del CONI, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2 del DL n. 220/03.

Tale obbligo non può ritenersi assolto con la presentazione del ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, considerato che tale Organo non rientra tra quelli facenti parte della Giustizia Sportiva di cui all'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI: il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello; il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello nonché, per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (Organo di Giustizia di ultimo grado).

Il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI disciplinato dall'art. 7, co. 50, lett. n) dello Statuto del CONI, quindi, deve ritenersi strumento estraneo al sistema della Giustizia Sportiva, integrando una ipotesi di reclamo in via amministrativa previsto per contestare le deliberazioni delle Federazioni che negano o revocano l'affiliazione delle Società Sportive.

Parte ricorrente, per sostenere la propria tesi, ha richiamato l'art. 12, co. 5, dello Statuto federale (il quale prevede l'estensione agli Enti Aggregati delle disposizioni relative agli as¬sociati), poiché tale norma circoscrive questa possibilità alle fattispecie compatibili, tra le quali non rientra il caso di specie in quanto la norma dello Statuto del CONI si riferisce esclusivamente alla revoca del rico¬noscimento di Società Sportive e, quindi, non può essere applicata analogicamente a casi non espressamente indicati.

Del resto, il Codice di Giustizia federale reca una norma di chiusura (l’articolo 29) che attribuisce agli Organi di Giustizia la competenza sulle controversie relative a tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali non sia stato instaurato né risulti pendente un pro¬cedimento dinanzi al Giudice sportivo. Si tratta delle controversie che, pur non attenendo all'ambito delle questioni inerenti lo svolgimento delle com¬petizioni, sono comunque rilevanti con riferimento alla riserva di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del D.L. n. 220/03 in quanto attinenti all'osservanza e all’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento Sportivo Nazionale e delle sue articolazioni allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Associazione ricorrente aveva l'obbligo di adire preventivamente il Tribunale Federale e la Corte d'Appello Federate, definendo il procedimento dinanzi ai predetti Organi di Giustizia Federale, il Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

Per tale ragione, la Giunta Nazionale del CONI ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte ricorrente, conformemente al punto di vista del Collegio di Garanzia dello Sport.

In conclusione, la controversia ha ad oggetto questioni inerenti all'osservanza delle norme regolamentari e statutarie dell'Ordinamento Sportivo Nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle atti¬vità sportive e, quindi, non rientra nell’ambito della giurisdizione statale ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 220/03, come, del resto, emerge, dalle considerazioni espresse al riguardo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 49/2011, con la quale è stato affermato che la normativa di riferimento prevede tre forme di tutela: 1) la prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le Socie¬tà sportive, le associazioni sportive e gli atleti (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario); 2) la seconda, relativa ad alcune questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, tra le quali quelle di cui alla lettera a, aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue ar¬ticolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (rientrante nell’ambito delle competenze degli Organismi interni all'ordinamen¬to sportivo); 3) la terza, residuale, avente ad oggetto le controversie non attinenti ai rapporti patrimoniali fra le Società, alle associazioni sportive, agli atleti e i tesserati, ed alle materie di cui all'art. 2, D.L. 220/2003 (devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Considerato che le Associazioni Nazionali di Classe sono articolazioni ricono¬sciute dalla Federazione per lo svolgimento di funzioni connesse all'organizzazione dell'attività sportiva e allo svolgimento delle competizioni (cfr. artt. 42 e 44 Reg.to F.I.V.), la revoca del riconoscimento da parte della Federazione rientra nel contesto di una materia inclusa nell’ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 220/03, riservata alla giustizia sportiva.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2016

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