T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6191/ 2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dall’A.S.D. OMISSIS Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;
contro
Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Gallavotti in Roma, via Po, 9; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Tobia, presso il cui studio in Roma, v.le G. Mazzini, è elettivamente domiciliato; Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituita in giudizio,
nei confronti di
OMISSIS Fc, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del rigetto richiesta di iscrizione alla serie superiore della Lega italiana calcio professionistico per l'anno 2013-2014 - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Ritenuto di dover esaminare in via preliminare l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, atteso che la sua fondatezza precluderebbe a questo giudice l’ulteriore esame, in rito e nel merito, del gravame;
Visto il ricorso, proposto dalla A.S.D. OMISSIS, con il quale si chiede, nella sostanza: a) l’annullamento, tra gli altri, del decreto del Presidente del Tnas, che ha respinto la richiesta di applicazione della procedura d’urgenza avanzata dalla A.S.D. OMISSIS Calcio, e della sanzione sportiva per illecito disciplinare della penalizzazione di due punti, inflitta per responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal giocatore Savino Daleno in relazione alla gara Virtus Unitis contro Insinese Calcio del 25 aprile 2012; b) la condanna al risarcimento in forma specifica con l’iscrizione alla Serie C in soprannumero;
Ritenuto che rispetto all’azione volta all’annullamento della sanzione per responsabilità oggettiva sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49;
Considerato che l’azione volta all’annullamento del decreto del Presidente del Tnas, che ha respinto la richiesta di applicazione della procedura d’urgenza avanzata dalla A.S.D. OMISSIS Calcio, è inammissibile perché rivolta avverso un atto che ha deciso una domanda in rito (abbreviazione termini) in seno al giudizio svolto dinanzi al Tnas;
Ritenuto in ogni caso che la ricorrente avrebbe potuto presentare l’istanza di sospensione cautelare degli atti che hanno dato luogo alla sanzione al collegio arbitrale del Tnas ed evitare così che il lodo fosse depositato quando ormai non sarebbe stato più possibile, ove di esito favorevole, ottenere il bene della vita vantato;
Vista la richiesta di risarcimento danni in forma specifica;
Considerato che anche in relazione a tale capo di domanda sussiste il difetto assoluto di giurisdizione – così come già affermato da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 1783 del 24 aprile 2013, confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1628 del 7 maggio 2013 – atteso che nelle materie “riservate” all’ordinamento sportivo (come appunto quella delle sanzioni disciplinari) l’azione esperibile dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può consistere (nell’ambito della tutela aquiliana) solo nel risarcimento del danno per equivalente (pena, altrimenti, il vulnus al principio autonomistico dell’ordinamento sportivo);
Considerato infatti che nella citata sentenza n. 49 del 2011 il giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria per equivalente;
Considerato, pertanto, che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, solo in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per equivalente proposta dal destinatario della sanzione;
Considerato invero che l’intero tessuto argomentativo della sentenza della Corte costituzionale, nonché gli espressi richiami al risarcimento del danno per equivalente, portano ad escludere la possibilità che il giudice amministrativo possa pronunciare anche sulla domanda di condanna al risarcimento in forma specifica;
Considerato infatti che il giudice delle leggi ha chiarito espressamente che il ristoro che può essere riconosciuto dal giudice amministrativo è “una forma di tutela, per equivalente” e che “non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento” viola quanto previsto dall’art. 24 Cost.;
Considerato che il risarcimento in forma specifica – che costituisce, in uno a quello per equivalente, una delle modalità di ristoro del danno ingiustamente subito – è caratterizzato dalla rimozione della fonte e delle sue conseguenze pregiudizievoli, essendo volto a ristabilire la situazione giuridica esistente al momento in cui si è verificato il danno, con l’attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa dalla condotta illecita o, comunque, delle stesse utilità garantite dalla legge, non già quindi, come per l’altra forma di risarcimento, di utilità solo equivalenti;
Considerato dunque che la necessità, per ottenere la reintergra in forma specifica, di annullare l’atto lesivo esclude la possibilità di far rientrare tale forma di risarcimento tra quelle ammesse dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 49 del 2011;
Ritenuto, ad avviso del Collegio, che l’annullamento – anche se ai soli fini di riconoscere il risarcimento in forma specifica – della sanzione sportiva della penalizzazione di due punti in classifica comporterebbe quella “forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo” che il giudice delle leggi, con la sua pronuncia di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ha voluto espressamente evitare;
Considerato altresì che, come già chiarito nella citata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1783 del 24 aprile 2013, non c’è spazio per rimettere la questione alla Corte costituzionale perché valuti la conformità, ai principi della Carta costituzionale, della possibilità di riconoscere il solo risarcimento per equivalente, avendo il giudice delle leggi già motivatamente affermato che “nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale”; che “le ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all’ordinamento. Infatti – ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in tema di giurisdizione esclusiva –, è proprio una disposizione del codice civile, vale a dire l’art. 2058, richiamata dall’art. 30 del recente d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 …., a prevedere il risarcimento in forma specifica come un’eventualità («qualora sia in tutto o in parte possibile»), peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice («tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore»)” e che “in questo caso, secondo il diritto vivente cui il rimettente fa riferimento, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo”;
Considerato dunque che la richiesta di risarcimento in forma specifica è inammissibile;
Considerato altresì, e solo per completezza espositiva, che il ricorso, inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, sarebbe in ogni caso anche improcedibile, atteso che la società ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato, e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);
Ritenuto che le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, EstensoreDEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013