T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6507/ 2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione  Terza Ter-

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro        Presidente

Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          

Dott. Stefano Fantini            Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto da OMISSIS , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierluigi Giammaria, Fulvio Granaria, Paolo Trofino e Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso  lo studio Tedeschini sito in Roma, Largo Messico n. 7.

contro

la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – F.I.G.C. -rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Panama n. 58 .

il MINISTERO PER I GIVANI E LO SPORT, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari inaudita altera parte

  • del telegramma di convocazione irritualmente spedito, il 9 maggio 2007, al ricorrente presso uno dei suoi difensori in altri procedimenti, accompagnato dalla minaccia di sanzioni ex art. 1, comma 3, del codice di giustizia sportiva per il caso di mancata presentazione di fronte all’autorità sportiva inquirente;
  • delle determinazioni afferenti l’avvio del procedimento disciplinare di cui al telegramma stesso, nonostante l’accertamento già compiuto dall’ordinamento giustiziale sportivo in ordine alla non appartenenza del ricorrente alle regole di quello stesso ordinamento;
  • di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso.

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti tutti gli atti di causa;

         Udita alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2007 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli Avvocati come da verbale di udienza;

Vista l’istanza di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso presentata da parte ricorrente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio mediante decisione semplificata ai sensi dell’art. 26 quarto comma della L. 1034/71, come modificato dall’art. 9 della L. 205/00, ed avvisate le parti dell’intendimento del Collegio;

Considerato che con ricorso notificato il 15 maggio 2007, e depositato il successivo 16 maggio 2007, il ricorrente ha impugnato il telegramma dell’ufficio indagini della F.I.G.C. con il quale è stato convocato per l’audizione presso il predetto ufficio, con avvertimento che la mancata presentazione sarebbe stata considerata violazione dell’art. 1 comma 3 del codice di giustizia sportiva;

Considerato che avverso detto atto il ricorrente ha chiesto la declaratoria di adozione di misure cautelari provvisorie ritenendolo gravemente lesivo dei proprio interessi;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2254/07 con il quale l’istanza è stata respinta atteso che “rientra nella piena libertà del ricorrente la determinazione di presentarsi o meno davanti all’autorità sportiva inquirente”;

Vista la memoria della F.I.G.C. con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: non assoggettabilità alla giurisdizione del giudice amministrativo degli atti del procedimento disciplinare endoassociativo; natura endoprocedimentale del provvedimento di convocazione impugnato; incapacità lesiva dell’atto di comminatoria delle sanzioni in quanto diretta ad un soggetto non più tesserato;

Visto il provvedimento del Capo dell’Ufficio Indagini in data 19 maggio 2007 che annulla d’ufficio l’atto di convocazione impugnato in quanto erroneamente munito di una comminatoria di sanzioni, atteso che il ricorrente non risulta più tesserato presso la F.I.G.C. e come tale non è passibile di sanzioni;

Vista l’istanza del ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell’adozione del suddetto atto da parte del Capo dell’Ufficio Indagini;

Ritenuto di dover accogliere l’istanza avanzata dal ricorrente atteso che il provvedimento impugnato – potenzialmente lesivo per la previsione della comminatoria di sanzioni – è stato successivamente annullato dalla stessa Autorità che lo aveva emesso;

Considerato altresì che sussistono comunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter-

dichiara improcedibile

il ricorso in epigrafe indicato.

         Compensa tra le parti le spese del giudizio.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007.

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