T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6820/ 2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla A.S.D. OMISSIS  corrente in Albano Laziale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marta Toti e con questa elettivamente domiciliata in Roma, via Squillace n. 86, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo De Angelis,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama n. 58,

la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti presso il cui studio in Roma, via Po n. 9, è elettivamente domiciliata, e il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, nonché

nei confronti di

S.S.D. OMISSIS 1921, A.C. OMISSIS, A.C. OMISSIS, A.S.D. OMISSIS, A.S. OMISSIS, A.C.D. OMISSIS, U.S. OMISSIS, A.S.D. OMISSIS, A.C. OMISSIS 1922, A.S.D. OMISSIS, A.C.D. OMISSIS, A.S.D. OMISSIS, in persona dei rispettivi presidenti pro tempore, tutte non costituite in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 24 luglio 2008, recante la classifica dei ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato di Serie D per l’anno 2008-2009, nonché degli atti conseguenti e relativi; del provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. dell’8 settembre 2008, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’esposto – denuncia presentato dalla A.S.D. OMISSIS in data 30 luglio 2008, nonché degli atti conseguenti e relativi.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 luglio 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 16 settembre 2008 e depositato il successivo 26 settembre 2008 la A.S.D. OMISSIS  impugna la nota del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 24 luglio 2008, recante la classifica dei ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato di Serie D per l’anno 2008-2009, nonché il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. dell’8 settembre 2008, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’esposto – denuncia da essa presentato in data 30 luglio 2008, e ne chiede l’annullamento.

Espone, in fatto, che a seguito della deludente passata stagione calcistica è stata retrocessa, per l’anno 2008-2009, al campionato di Eccellenza. In conseguenza dei Comunicati Ufficiali nn. 27 del 4 giugno 2008 e 1 dell’1 luglio 2008, stilati dal Comitato Interregionale per partecipare all’ammissione al campionato Nazionale di Serie D per l’anno 2008-2009 per le società aventi diritto, la ricorrente ha presentato domanda per l’eventuale ripescaggio in caso di vacanze nel relativo organico. Con Comunicato Ufficiale n. 8 del 24 luglio 2008 è stata stilata la classifica relativa alla graduatoria delle società sportive ammesse al ripescaggio nel campionato di Serie D per l’anno 2008-2009 e la ricorrente immotivatamente in essa non è stata inserita. Le società incluse in graduatoria, ad eccezione di una, erano però prive dei requisiti prescritti per l’ammissione e per partecipare al ripescaggio al campionato nazionale di Serie D e al completamento dell’organico relativo alla stagione 2008-2009. In considerazione di ciò la ricorrente, in data 30 luglio 2008, ha presentato esposto - denuncia alla Procura Federale rappresentando l’accaduto e chiedendo pertanto la rimodulazione della graduatoria. La Procura Federale, dopo circa un mese e mezzo, a campionato già iniziato, ha immotivatamente archiviato la denuncia presentata dalla ricorrente.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 27 del 4 giugno 2008 e Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1 luglio 2008 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Dal combinato disposto dei Comunicati Ufficiali nn. 27 del 4 giugno 2008 e 1 dell’1 luglio 2008 si evince che le società interessate al ripescaggio nella categoria superiore avrebbero dovuto dare prova, al momento della presentazione della domanda di ammissione, di essere già iscritte al campionato inferiore di Eccellenza. Invece, nel caso in esame tutte le squadre inserite in graduatoria, ad eccezione di una, al momento della presentazione della domanda di ripescaggio non si erano ancora iscritte al predetto campionato. Dichiarazione di iscrizione che, al contrario, era stata presentata dalla ricorrente il 5 luglio 2008, mentre il termine ultimo scadeva il 7 luglio 2008.

b) Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione – Violazione del diritto soggettivo e/o del diritto acquisito.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per difetto assoluto di motivazione.

Aggiungasi che la ricorrente era una delle poche società ad aver presentato l’intera documentazione richiesta per l’iscrizione al campionato di Eccellenza.

c) Violazione artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per vizio del procedimento.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento né è stato indicato il termine per ricorrere e il responsabile del procedimento.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per non essere stata rispettata la pregiudiziale sportiva, nonché l’inammissibilità dello stesso ricorso per essere state impugnate le decisioni assunte in materia di ripescaggio che il Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale n. 1 dell’1 luglio 2008 espressamente qualifica inappellabili. Nel merito afferma l’infondatezza del gravame.

4. Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per non essere stata rispettata la pregiudiziale sportiva, nonché l’inammissibilità dello stesso ricorso per essere state impugnate le decisioni assunte in materia di ripescaggio che il Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale n. 1 dell’1 luglio 2008 espressamente qualifica inappellabili. Nel merito afferma l’infondatezza del gravame.

5. Le controinteressate S.S.D. OMISSIS 1921, A.C. OMISSIS, A.C. OMISSIS , A.S.D. OMISSIS, A.S. OMISSIS, A.C.D. OMISSIS, U.S. OMISSIS, A.S.D. OMISSIS, A.C. OMISSIS 1922, A.S.D. OMISSIS, A.C.D. OMISSIS, A.S.D. OMISSIS non si sono costituite in giudizio.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 4889 del 16 ottobre 2008 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

8. All’udienza del 6 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la A.S.D. OMISSIS  impugna la nota del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 24 luglio 2008, recante la classifica dei ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato di Serie D per l’anno 2008-2009, nonché il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. dell’8 settembre 2008, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’esposto – denuncia da essa presentato in data 30 luglio 2008.

Nel costituirsi in giudizio sia la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) che la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. eccepiscono l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.

Entrambe le eccezioni sono fondate.

Il ricorso è inammissibile atteso che il Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale n. 1 dell’1 luglio 2008 – più volte richiamato dalla ricorrente a supporto della proprie argomentazioni e quindi dalla stessa perfettamente conosciuto – espressamente prevede che le decisioni adottate dal predetto Comitato in materia di ripescaggi non sono appellabili. Si tratta di disposizione cogente per tutte le affiliate, alla quale le stesse si sono vincolate a sottostare e che, in ogni caso, la A.S.D. OMISSIS  non ha fatto oggetto di impugnazione in questa sede.

2. Ma il ricorso – ove pure si potesse superare la preclusione imposta dal Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale n. 1 dell’1 luglio 2008 – sarebbe improcedibile per omesso rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva, id est per non essere stata previamente adita la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I..

Ai sensi dell’art. 1 D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo aventi rilevanza per l’ordinamento statale. Si tratta di casi in cui vengono adottati dal C.O.N.I o dalle Federazioni veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi di posizioni giuridiche soggettive e come tali assoggettati alla cognizione degli organi di giustizia statale. Rientrano in queste ipotesi i provvedimenti di ammissione (e non ammissione) al campionato, e quindi, di conseguenza, il Comunicato Ufficiale relativo alla vicenda della mancata ammissione della ricorrente OMISSIS  al campionato di Eccellenza 2008-2009. Peraltro, in tali casi il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 31 maggio 2005 n. 4284 e 15 giugno 2006 n. 4604).

La ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento del Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 8 del 24 luglio 2008, che l’escludeva dal campionato di Eccellenza 2008-2009. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è improcedibile.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile e, comunque, improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2009

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