T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 709/ 2018

Pubblicato il 19/01/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ avvocato Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michel Martone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia,11;

Federazione Italiana Atletica Leggera Fidal, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Valori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 106;

per l'annullamento

della Determinazione congiunta del CONI e della FIDAL, di cui si ignorano gli estremi e che risulta essere stata pubblicata sui rispettivi siti istituzionali in data 27 luglio 2016 (pubblicata alle ore 18.48, come risulta dal relativo sito dell'ANSA), di escludere il ricorrente - già  inserito nella Squadra Nazionale per i Giochi Olimpici di Rio 2016 con provvedimento dello scorso 14 luglio 2016 - dalla partecipazione ai Giochi Olimpici stessi, poiché sarebbe incorso nel terzo mancato controllo antidoping ("missed test") relativo ai whereabo OMISSIS negli ultimi 12 mesi;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, allo stato non conosciuto, nè conoscibile,

nonché, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patiendi dai ricorrenti a causa dell'illegittimo provvedimento impugnato in questa sede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Atletica Leggera Fidal;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con dichiarazione del 4 dicembre 2017 parte ricorrente ha rappresentato che l’avvenuto accertamento definitivo della cd. “terza inadempienza” ha comportato l’apertura di un secondo procedimento disciplinare innanzi al Tribunale Nazionale Antidoping conclusosi con l’irrogazione della sanzione di due anni e otto mesi di squalifica, non oggetto di impugnazione;

Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ravvisati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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