T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7249/ 2012
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla Associazione Sportiva OMISSIS Calcio Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, n. 189;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via G Pisanelli, 2, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, 40; Ternana Calcio Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della delibera del 12 aprile 2012, avente ad oggetto la penalizzazione dell'associazione sportiva ricorrente di 6 punti sulla classifica del Campionato di calcio 2011-2012 della Lega pro – Prima divisione - Girone A - riconoscimento del titolo sportivo di cui all'art. 52 delle norme Noif FIGC. - risarcimento danni - (art. 119 c.p.a.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc e di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Considerato che anche in periodo di sospensione dei termini processuali il giudizio può essere definito nel merito in sede di decisione della domanda cautelare, perché la decisione in forma semplificata rappresenta uno dei possibili esiti del procedimento cautelare, al quale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, c.p.a., l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica;
Ritenuto dunque che l’art. 54, comma 3, c.p.a. sottrae al regime di sospensione feriale il procedimento cautelare complessivamente inteso, nel quale deve ricompOMISSIS rsi anche il procedimento di decisione in forma semplificata del ricorso giurisdizionale (Tar Lazio, sez. III quater, 4 agosto 2011, n. 6990; Tar Piemonte, sez. I, 6 settembre 2001, n. 1671);
Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice amministrativo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010; Tar Lazio, sez. III quater, 28 giugno 2012, n. 5985; 1 giugno 2012, n. 4981 e 9 febbraio 2012, n. 1282), avendo ad oggetto la sanzione disciplinare (tale qualificata dalla stessa ricorrente a pag 12 dell’atto introduttivo del giudizio), comminata alla A.S. OMISSIS Calcio s.r.l., di sei punti di penalizzazione di classifica per tardivo pagamento degli emolumenti ai giocatori e ai lavoratori, ai sensi dell’art. 18 del Codice di giustizia sportiva;
Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, l’art. 2, d.l. 19 agosto 2002, n. 220 prevede tre forme di tutela: una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), che è demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e che, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;
Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;
Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;
Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;
Considerato quindi che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la penalizzazione inflitta alla A.S. OMISSIS Calcio s.r.l. natura sanzionatoria;
Considerato che il difetto di giurisdizione si estende anche alla domanda di annullamento o di declaratoria di nullità del titolo sportivo illegittimamente riconosciuto alla Ternana Calcio s.p.a. al fine di accedere al campionato di calcio di serie B, essendo lo stesso viziato per illegittimità derivata dal profilo di illegittimità che inficerebbe la sanzione inflitta alla A.S. OMISSIS Calcio s.r.l.;
Considerato che le argomentazioni addotte dal giudice delle leggi a supporto delle proprie conclusioni giustificano anche la reiezione, da parte di questo Collegio, della richiesta, di parte ricorrente, di proporre la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea;
Considerato, infatti, che da quanto innanzi esposto emerge con evidenza che, anche per le controversie afferenti il settore sportivo, l’ordinamento nazionale assicura agli interessati una tutela giudiziale effettiva, ancorché non necessariamente riservata per intero al giudice statale ma assegnata anche ad organi giustiziali operanti all’interno di un organismo di settore, voluto dagli interessati per la tutela di diritti ed interessi che sorgono e si esauriscono al suo interno;
Rilevato altresì che nell’ordinamento comunitario non è rinvenibile una norma che vieti al Legislatore nazionale di escludere dal sindacato del giudice statale le controversie che hanno ad oggetto le sanzioni inflitte all’interno dell’ordinamento sportivo;
Considerato che tale profilo in rito, relativo al difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale, assume carattere assorbente ed impedisce al Collegio di verificare la fondatezza delle altre eccezioni – seppure di evidente, consistente peso – sollevate dalle controparti;
Considerato, quanto alla domanda di risarcimento danni che la società assume di aver subito per effetto del provvedimento disciplinare impugnato – e in relazione alla quale, come si è detto, questo giudice ha giurisdizione - che la stessa non è supportata da alcuna prova;
Considerato che all’azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si applica, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., il principio dell’onere della prova previsto nell’art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (Cons.St., sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245; id., sez. V, 21 settembre 2011, n. 5317; id., sez. III, 30 novembre 2011, n. 6342);
Considerato che a tale elemento, che assume in ogni caso carattere assorbente, si aggiunge la circostanza che, ove pure fosse stato dimostrato il danno subito, la ricorrente, con il suo comportamento, avrebbe comunque contribuito a determinarlo perché non ha impugnato dinanzi al giudice sportivo la decisione che le ha inflitto due punti di penalizzazione per illeciti amministrativi mentre ha impugnato la sanzione di ulteriori quattro punti, sempre per illeciti amministrativi, ma ha rinunciato al ricorso proposto dinanzi al TNAS avverso la reiezione del gravame;
Considerato che l’onere dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., cui è tenuto l’avente diritto al risarcimento, comporta l’esclusione della responsabilità dell’Amministrazione, se emerge che il danno avrebbe potuto essere contenuto o evitato con la diligente cura, anche giudiziale, delle posizioni di costui (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2252; id., sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1750);
Considerato altresì che la ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al campionato di competenza;
Ritenuto pertanto che il ricorso in parte è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione ed in parte deve essere respinto;
Considerato che le spese sono poste a carico della ricorrente, anche in considerazione del recente precedente (Tar Lazio, sez. III quater, n. 5985 del 2012) intervenuto sull’identica questione oggetto dell’odierno gravame, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione e in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 6.000,00 (euro seimila/00), da dividere in parti eguali tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012