T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7503/ 2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai Magistrati:

Italo Riggio                    Presidente

Giulia Ferrari                  Consigliere – relatore

Stefano Fantini               Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto dalla Associazione Italiana Calciatori Dilettanti – AICD -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo de Vita e Laura Capodicasa presso il cui studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 62, è elettivamente domiciliata,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n, 58, è elettivamente domiciliata,

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza inoltrata in data 26 giugno 2007, con la quale, in relazione al nuovo Statuto della Federazione Giuoco Calcio approvato il 22 gennaio 2007, ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, punto o), del nuovo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio approvato il 22 gennaio 2007, di sottoporre al Consiglio Federale il riconoscimento dell’A.I.C.D., associazione di calciatori operante da oltre dieci anni nel settore dilettantistico.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 26 giugno 2008 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2008 e depositato il successivo 3 giugno, l’Associazione Italiana Calciatori Dilettanti impugna il silenzio formatosi sull’istanza inoltrata in data 26 giugno 2007, con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, punto o), del nuovo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio approvato il 22 gennaio 2007, di sottoporre al Consiglio Federale il riconoscimento dell’A.I.C.D., associazione di calciatori operante da oltre dieci anni nel settore dilettantistico.

Espone, in fatto, di essere un’associazione senza scopo di lucro che si propone di rappresentare gli interessi dei calciatori dilettanti. Considerato l’elevato numero di aderenti ha rivolto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) istanze di riconoscimento, tutte respinte sul rilievo che già esiste ed è operante l’Associazione Italiana Calciatori, che tutela anche il settore dilettantistico. La ricorrente ha presentato un’altra istanza il 26 giugno 2007, dopo l’approvazione del nuovo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 22 gennaio 2007.  Non avendo ricevuto alcun riscontro il 20 novembre 2007 ha diffidato la Federazione, in persona del suo Presidente, a sottoporre al Consiglio federale la propria istanza, ma anche in questo caso senza alcun esito.

2. Avverso il silenzio formatosi sulla propria istanza la ricorrente è insorta deducendone l’illegittimità. La Federazione, anche dopo l’adozione del nuovo Statuto, continua a tenere un comportamento discriminatorio. L’art. 27, punto o), dello Statuto prevede infatti il riconoscimento “delle associazioni dei calciatori”, ammettendo dunque il pluralismo associativo.

3. Si è costituita in giudizio la Federazioni Italiana Giuoco Calcio, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Alla Camera di consiglio del 26 giugno 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Nel costituirsi in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha depositato in atti una nota del 19 maggio 2008, ricevuta dai difensori della ricorrente Associazione il 21 maggio 2008, con la quale la stessa Federazione esclude nuovamente di poter sottoporre al Consiglio Federale l’istanza di riconoscimento in carenza della documentazione, più volte sollecitata alla stessa ricorrente ed atta a comprovare il grado di rappresentatività sull’intero territorio nazionale.

Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno  2008.

Italo Riggio                     Presidente

Giulia Ferrari                   Consigliere - Estensore

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