T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7551/ 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco         CORSARO                           Presidente

Linda                SANDULLI                           Componente

Stefano              FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.(…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno e Federico Tedeschini, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Messico n. 7;

CONTRO

- Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 9;

- C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pisanelli n. 2;

per l’annullamento

- della nota/provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7/7/2004, prot. n. 1146, di diniego autorizzazione all’iscrizione al campionato di serie B della Società OMISSIS S.p.a.;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi comprese le norme N.O.I.F. - artt. 16, 20 e 52 in parte qua, citate nel provvedimento di cui sopra, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

- dei successivi provvedimenti – ivi compresa – nota F.I.G.C. del 19/7/2004 a mezzo dei quali la Federazione convenuta dispone l’esclusione dal torneo di calcio di serie B della società Sportiva Calcio OMISSIS ;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e del C.O.N.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280, di conversione in legge del D.L. 19/8/2003, n. 220;

Relatore, nella camera di consiglio del 29.7.2004, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Uditi gli Avv.ti Abbamonte, Tedeschini e Bruno per il ricorrente, gli Avv.ti Modugno e Gallavotti per la F.I.G.C., nonché l’Avv. Angeletti per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto ritualmente notificato a mezzo fax in data 23/7/04 e depositato il successivo 26/7 il dr. OMISSIS, azionista della OMISSIS S.p.a., ha impugnato il provvedimento prot. n. 1146 in data 7/7/04 del Presidente della F.I.G.C., di diniego della autorizzazione all’iscrizione al campionato di serie B della Società OMISSIS S.p.a., nonché la successiva nota F.I.G.C. del 19/7/04 disponente l’esclusione dal torneo di calcio professionistico di serie B per l’anno 2004/2005, chiedendone l’annullamento.

Premette che con atto notarile del 13/7/04, preceduto da contratto preliminare del 30/6/04, la Società OMISSIS  S.p.a., iscritta al torneo di calcio di serie B, concedeva in affitto la propria azienda sportiva al sig. OMISSIS, per sé o per persona da nominare,  individuata nella OMISSIS S.p.a..

L’oggetto del contratto riguardava l’azienda costituita dal parco giocatori e tecnici di prima squadra tesserati con contratto depositato anche per la stagione 2004/05, dall’intero settore giovanile, dai centri sportivi di Marianella, Soccavo, dal personale dipendente, nonché dagli elementi immateriali costituiti dai diritti di sfruttamento commerciale dei marchi.

La durata del contratto veniva stabilita in cinque stagioni sportive (2004/2009) per un canone annuo di euro 5.000.000,00, oltre IVA; l’iscrizione al campionato di serie B era prevista quale condizione di efficacia del contratto di affitto.

Detta iscrizione è stata richiesta alla F.I.G.C. con istanza del 2/7/04, specificata il successivo 6/7/04, della OMISSIS S.p.a..

Il provvedimento di diniego impugnato è motivato nella considerazione che l’operazione prefigurata nel contratto preliminare di affitto di azienda configura il trasferimento ad altro soggetto del diritto di godimento del titolo sportivo appartenente alla S.S. OMISSIS S.p.a., incorrendo nel divieto sanzionato dal combinato disposto di cui agli artt. 52, 16 delle N.O.I.F..

Allega ancora come appaia scontato l’esito negativo della vertenza federale interessante la S.S. OMISISSI  essendo contestata la mancanza dei requisiti amministrativo – contabili, ed in particolare la sussistenza di una debitoria con i tesserati 2003/04.

Deduce a fondamento del gravame i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 dello Statuto F.I.G.C. in connessione con l’art. 32 del medesimo Statuto; violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, 52 delle N.O.I.F., in connessione con l’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva; violazione del principio del giusto procedimento; sviamento.

Il provvedimento impugnato muove dal presupposto che il fitto di ramo di azienda non sia disciplinato dalle N.O.I.F., e sia vietato, in quanto costituente illegittimo atto dispositivo del titolo sportivo.

Va peraltro considerato che l’interpretazione delle disposizioni regolamentari e statutarie, nell’ordinamento della F.I.G.C., è istituzionalmente affidata alla Corte federale, onde appare illegittimo il provvedimento negativo adottato dal Presidente senza avere sentito la Corte, e facendo ricorso ad un proprio consulente.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione con l’art. 41 dela Costituzione e con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 del codice civile.

Il contratto di affitto di azienda è negozio con effetti obbligatori, che non trasferisce la titolarità degli elementi che compongono l’azienda dall’affittante all’affittuario, ma consente a quest’ultimo il godimento e lo sfruttamento commerciale dell’azienda oggetto di locazione.

Non rientra dunque nella previsione dell’art. 20 delle N.O.I.F., norma che regolamenta le fattispecie a carattere traslativo della titolarità dell’azienda sportiva.

Del pari, il contratto di affitto in questione è volto a consentire l’utile prosecuzione dell’attività aziendale, e conseguentemente non comporta la traslazione o valutazione economica del titolo sportivo, precluse dall’art. 52 delle N.O.I.F.

3) Eccesso di potere per contrasto con i precedenti; disparità di trattamento; difetto di motivazione.

In precedenti fattispecie la F.I.G.C. ha seguito un’interpretazione delle N.O.I.F. del tutto differente  rispetto a quella opposta alla Società OMISSIS : si pensi ai casi del OMISSIS  Calcio, del OMISSIS  Calcio, e, da ultimo, del OMISSIS  Calcio.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione in connessione con l’art. 41 della Costituzione.

Traendo spunto dalle vicende suindicate, occorre ritenere che gli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. sono illegittimi per violazione degli artt 3, 36, 97 e 41 della Costituzione, ove interpretati nel senso che l’acquisto di azienda dalla Curatela fallimentare non costituisce trasferimento di titolo sportivo, che l’amministrazione straordinaria non equivale  a fallimento e non comporta revoca dell’affilizione, ovvero ancora che la scissione societaria non costituisce operazione traslativa del titolo sportivo, in quanto tale vietata dall’ordinamento sportivo.

Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. ed il C.O.N.I. eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, oltre che per carenza di interesse, l’improcedibilità per la pendenza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio del 29/7/2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Per motivi di ordine processuale va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

L’eccezione è fondata, e merita dunque una positiva valutazione.

Il ricorrente allega, a dimostrazione della propria legitimatio ad causam, la circostanza di essere azionista della Società OMISSIS S.p.a., e conseguentemente assume di avere una posizione giuridicamente qualificata al buon esito del contratto di affitto di azienda in ragione del fatto che ciò consentirà alla predetta società il mantenimento del compendio aziendale ed il recupero delle passività che attualmente la affliggono.

L’assunto è privo di pregio sotto un duplice, ma concorrente profilo.

Occorre anzitutto considerare che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la qualità di socio è inidonea ad individuare la titolarità di una posizione giuridica differenziata da quella della società in presenza di atti lesivi degli interessi sociali.

Più chiaramente, la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e  lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli; per l’effetto, solamente la società, e non anche i singoli soci, è titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante in ordine a tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti la sua attività istituzionale (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giur., 13/7/1999, n. 339; Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10).

Va aggiunta  a quanto precede l’ulteriore considerazione che nella fattispecie in esame si invoca l’annullamento di un provvedimento che ha come destinataria la OMISSIS S.p.a., e non già la S.S. OMISSIS , di cui il dr. OMISSIS  è azionista, e dunque un soggetto diverso; ciò costituisce un autonomo profilo di carenza di legittimazione attiva.

In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con conseguente preclusione dell’esame del merito.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.7.2004.
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