T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7775/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 7150 del 2013, proposto dalla Asd OMISSIS  Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso Studio Legale Loiodice & Associati in Roma, via Ombrone, 12, Pal B;

contro

Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 58, presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno, Lega Italiana Calcio Professionistico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino presso il cui studio in Roma, via G. Pasanelli n. 40 è elettivamente domiciliata, Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, presso il cui studio in Roma, via Po n. 9 è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

Unione Sportiva OMISSIS , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di cui al comunicato ufficiale n. 5 del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, che ha stabilito la graduatoria per i ripescaggi in seconda divisione per la prossima stagione sportiva ed ha escluso dal ripescaggio il OMISSIS  Calcio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Visto il ricorso con il quale la A.S.D. OMISSIS  Calcio ha impugnato: a) il comunicato ufficiale n. 5 del 7 luglio 2013 del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che, nello stabilire la graduatoria per i ripescaggi in seconda divisione per la stagione sportiva 2013-2104, l’ha esclusa dal ripescaggio; b) il Comunicato Ufficiale n. 171/A del 7 maggio 2013, nella parte in cui (punto D/4) ha disposto che sono escluse dal ripescaggio le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo, nella parte in cui si riferisce anche alle società che hanno scontato la sanzione disciplinare nella stagione sportiva 2010-2011 e 2012-2013;

Considerato che la ricorrente non ha impugnato gli atti gravati dinanzi a questo Tribunale preliminarmente davanti alla giustizia sportiva, essendo il giudizio pendente dinanzi al Tnas (conclusosi con lodo di cui è stato pubblicato il solo dispositivo), cui fa riferimento nell’atto introduttivo del giudizio, proposto avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale del 16 aprile 2013 n. 242 relativa alla penalizzazione di punti due in classifica per illecito sportivo;

Ritenuto quindi che il ricorso all’esame del Collegio è stato proposto per la prima volta dinanzi a questo giudice, in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che – come ha chiarito una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo di primo e di secondo grado – obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’ultimo grado della giustizia sportiva.

Considerato infatti che ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale. Peraltro, in relazione a tale ultimo caso il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

Considerato pertanto che il ricorso è improcedibile ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

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