T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7907/2009

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Massimo Segnalini, Carlo Segnalini e Antonio Divan e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103

contro

la Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino presso il cui studio in Roma, via Antonio Nibby n. 7 è elettivamente domiciliata,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato, e

nei confronti di

Lega Pallavolo Serie A Maschile, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio, nonché nei confronti

di OMISSISs.p.a., OMISSIS e OMISSISS.S.D.R.L., ciascuno in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, tutti non costituiti in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso il 5 giugno 2009 con il quale il Consiglio Federale della F.I.P.A.V. ha disposto che nella serie A1 e A2 maschile si potrà tesserare anche un giocatore straniero under 23 ma il suo utilizzo in campo sarà condizionato dalla presenza contemporanea anche di un giocatore italiano under 23 e di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto, coevo e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 5 agosto 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Considerato che con ricorso notificato in data 24 giugno 2009 e depositato il successivo 25 giugno il sig. OMISSIS ha impugnato il provvedimento emesso il 5 giugno 2009 con il quale il Consiglio Federale della F.I.P.A.V. ha disposto che nella serie A1 e A2 maschile si potrà tesserare anche un giocatore straniero under 23 ma il suo utilizzo in campo sarà condizionato dalla presenza contemporanea anche di un giocatore italiano under 23;

Considerato che avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e di violazione di legge;

Considerato che con nota del 31 luglio 2009 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso atteso che la F.I.P.A.V., con provvedimento del 16 luglio 2009 ha disposto le modifiche regolamentari delle norme relative al tesseramento degli atleti stranieri under 23 nei campionati di serie A1 e A2;

Considerato che detta rinuncia, irrituale perché non notificata alle controparti ai sensi degli artt. 46 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 306 Cod. proc. civ., può essere valutata alla stregua di una dichiarazione di intervenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso (T.A.R. Napoli 10 luglio 2002 n. 4012; T.A.R. Veneto 16 novembre 1999 n. 2031);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, di poterne disporre l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

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