T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7909/ 2006

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA TER 

 

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO CORSARO Presidente 

GIULIA FERRARI Cons. , estensore e relatore

STEFANO FANTINI Primo Ref. , estensore e relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio  del 01 Settembre 2006

Visto il ricorso (…)  proposto da:

OMISSIS ED ALTRI  - OMISSIS OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS

rappresentati e difesi da:

GUERRITORE AVV MARCANTONIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA VAL MAGGIA, 7

presso

GUERRITORE AVV MARCANTONIO

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC rappresentato e difeso da:

MAZZARELLI AVV. LETIZIA MEDUGNO AVV. LUIGI con domicilio eletto in ROMA VIA PANAMA, 58 presso MEDUGNO AVV. LUIGI 

CONI  rappresentato e difeso da: ANGELETTI AVV. ALBERTO  con domicilio eletto in ROMA  VIA G PISANELLI, 2  presso la sua sede MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT  

e nei confronti di OMISSIS e nei confronti di  OMISSIS e nei confronti di  SOC OMISSIS  SPA  

e nei confronti di OMISSIS

e nei confronti di OMISSIS  

e nei confronti di SOC ASSOCIAZIONE OMISSIS  

rappresentato e difeso da: LATTANZI AVV FILIPPO  SATTA AVV. FILIPPO CANTAMESSA AVV. LEANDRO  FAZZO AVV. FABIO  DI PORTO AVV. ANDREA

con domicilio eletto in ROMA VIA P.G. DA PALESTRINA, 47

presso SATTA AVV. FILIPPO

e nei confronti di

SOC FOOTBALL CLUB OMISSIS  SRL

rappresentato e difeso da:

BRIGUGLIO CARMELO LUBRANO AVV. FILIPPO LUBRANO AVV. ENRICO

con domicilio eletto in ROMA  VIA FLAMINIA, 79 presso LUBRANO AVV. FILIPPO 

e nei confronti di OMISSIS CLUB SPA  

per l’annullamento

- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25.7.06 – applicazione sanzioni a carico della Soc. OMISSIS ;

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

                                                                            Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

         Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

         Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CONI  FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC  SOC ASSOCIAZIONE CALCIO OMISSIS SPA  SOC FOOTBALL CLUB OMISSIS SRL

Nominati relatori i Consiglieri Giulia FERRARI e Stefano FANTINI e uditi alla Camera di Consiglio del 1° settembre  2006 gli avvocati come da verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa  ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che il ricorso, in quanto proposto da alcuni azionisti della OMISSIS   Football Club s.p.a., è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, e ciò in quanto secondo un  costante indirizzo giurisprudenziale, la qualità di socio è inidonea ad individuare la titolarità di una posizione giuridica differenziata da quella della società in presenza di atti lesivi degli interessi sociali (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 30 luglio 2004 n. 7551; II Sez., 19 febbraio 2001 n. 1300; T.A.R. Liguria 13 settembre 2000 n. 925);

Considerato, infatti, che la società commerciale, quale persona giuridica, assomma in sé e compone tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme della organizzazione interna disposta con il contratto sociale e  lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi sono unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli;

Ritenuto pertanto, che soltanto la società, e non anche i singoli soci, è titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante in ordine a tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti la sua attività istituzionale (C.si 13 luglio 1999 n. 339; Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 1997 n. 10);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba  essere dichiarato inammissibile ma che sussistono  giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado del giudizio.

La presente sentenza  sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma,  1° settembre 2006
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