T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8168/2014

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 2319 del 2013, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Mattii e Domenico Pavoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Riboty 28;

contro

- il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI e FORESTALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della decisione con cui la Commissione di disciplina di appello di ASSI, Gestione Temporanea, n. 1494/a/t, del 26 novembre 2012, ha respinto il gravame avverso il provvedimento della Commissione di disciplina di I istanza n. 206/06/a del 12 aprile 2012, recante applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei dalla qualifica di allenatore e da ogni qualifica ippica rivestita nonché della multa di euro 1.500,00.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista l’ordinanza n.1410/2013 con cui è stata respinta la domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 11 marzo 2013 e depositato nella medesima data, il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di Appello di ASSI – Gestione Temporanea in data 26.11.2012, n. 1494, che ha respinto il gravame proposto dallo stesso contro la decisione della Commissione di Disciplina di I istanza n.206/06/A del 12.4.2012, riguardante l’irrogazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 6 e da ogni altra qualifica rivestita, oltre alla multa di euro 1.500,00, confermando dette sanzioni in relazione alla positività a "benzoilecgonina" delle analisi sul prelievo biologico sul cavallo OMISSIS, in occasione della corsa del 12.2.2006 all’Ippodromo di OMISSIS.

Ha esposto in fatto il ricorrente che, a seguito di accertamenti disposti sul cavallo sopra indicato, dopo lo svolgimento della corsa presso il suddetto Ippodromo è stato instaurato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, concluso con la predetta decisione di appello dopo la pronuncia della Commissione di disciplina I, che ha condannato il sig. OMISSIS  per la predetta positività con decisione n. 206/06/A (sospensione della qualifica di allenatore per 6 mesi oltre la multa di euro 1.500,00).

A sostegno del presente ricorso il ricorrente ha dedotto diversi motivi di - illegittimità per violazione di legge e di eccesso di potere; Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e dell’art. 1 RDU nonché dell’art. 15 del Reg. per il controllo delle sostanze proibite per l’asserita violazione delle norme regolamentari in materia e la violazione del procedimento in mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire, che avrebbe inficiato il procedimento; - Violazione dell’art.2 del predetto Regolamento e delle Linee Guida per le II analisi prevedenti analisi quantitativa tal quale della delibera del Cons. di amministrazione del 26.3.2009 che ha previsto la soglia di 20 ng/ml di cocaina e suoi metaboliti come concentrazione irrilevante e non proibita; - Illogicità; Difetto di motivazione della positività riscontrata in II analisi per mancanza di documentazione analitica di analisi; - conseguente violazione del diritto di difesa, nonché violazione delle Linee Guida II analisi che prevedono la consegna della documentazione analitica alla parte e inoltre lamenta parte ricorrente che le osservazioni del difensore per le II analisi, inoltrate sia all’Ente che al Laboratorio francese, non sarebbero state valutate. In particolare la decisione impugnata avrebbe esaminato nel merito solo alcune osservazioni che la difesa del ricorrente aveva formulato per le seconde analisi e inoltre il giudizio peccherebbe di ascientificità; - Violazione dell’Allegato 3, punto 18 del predetto Reg., perché non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione che il Laboratorio abbia proceduto a metodica accreditata nell’effettuazione delle analisi.

Con decreto presidenziale n. 1177 del 2013 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso, con atto di stile.

In seguito, con ordinanza n. 1410 del 2013 è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza pubblica parte ricorrente ha ulteriormente documentato a sostegno della propria posizione difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1. Il sig. Becchetti, come riportato in premessa, con un primo ordine di censure ha dedotto, nella sostanza, la violazione delle norme regolamentari in materia disciplinare e di quelle generali sul procedimento amministrativo nonchè la illogicità e la violazione del contraddittorio anche per il non completo esame delle osservazioni scientifiche formulate dalla difesa del ricorrente per le seconde analisi, con la conseguenza che l’asserita non completa valutazione da parte dei soggetti destinatari di tali osservazioni avrebbe viziato la decisione assunta. Tali censure non appaiono condivisibili attesa anche la carenza di riscontro probatorio.

Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che nei controlli antidoping l’Amministrazione effettua un accertamento tecnico consistente nella verifica della sussistenza delle sostanze proibite alla luce dell’applicazione dei principi delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: infatti in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica laddove vengono compiute valutazioni in base a parametri opinabili.

Sulla base di ciò il ricorrente sarebbe tenuto a dimostrare il travisamento del fatto a base della decisione, vale a dire un suo erroneo presupposto, non rinvenibile nel caso di specie, tenuto conto della articolata procedura avviata nel rispetto della normativa regolamentare, così come descritta nell’atto impugnato, che indica anche i riferimenti alle comunicazioni all’interessato e a alle osservazioni dal medesimo proposte, con specifico riscontro, non risultando così inficiati i corretti profili della partecipazione procedimentale.

Del resto, va rilevato che la decisione impugnata evidenzia che la presenza della sostanza vietata è stata accertata sia in sede di prime analisi che in sede di seconde analisi che hanno confermato la positività del cavallo OMISSIS alla predetta sostanza nociva, essendo proibita ai sensi del regolamento la sola presenza, a prescindere dalla quantità della sostanza (o un suo isomero o metabolita, come nella specie, ai sensi dell’art. 2 del Reg approvato con DM 16.10.2002).

Ed invero il profilo della positività alla sostanza dopante del cavallo in questione non risulta smentita anche da quanto deciso dal Tribunale di Firenze I sez. pen., con la sentenza n.1671/2011, da ultimo prodotta in atti, riguardante gli aspetti della responsabilità del ricorrente in relazione alla somministrazione o meno della sostanza dopante al cavallo, ma non degli altri accertamenti.

Peraltro le argomentazioni di parte ricorrente sulla non correttezza del risultato tecnico nonché sui limiti della soglia di positività, in disparte la genericità e ripetitività delle stesse, non risultano suffragate da concrete prove documentate dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato sulla base della disciplina di cui al Regolamento in materia.

Parimenti non è persuasiva la doglianza secondo cui non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione che il Laboratorio abbia proceduto a metodica accreditata, in quanto l’onere della prova dell’assenza di metodica accreditata grava sul ricorrente e tale onere non è stato adempiuto.

Con riferimento, infine, alla censura sul vizio del procedimento che ha dato corso all’incolpazione per la mancanza del parere della Commissione Scientifica e quindi al difetto di istruttoria, va rilevato che la normativa regolamentare in materia non prevede l’obbligatorietà di tale parere nella procedura di controllo doping sul cavallo (art. 10 Reg.), come nella specie. Al riguardo, non risulta convincente quanto sostenuto da parte ricorrente relativamente all’obbligatorietà del parere della Commissione Scientifica, tenuto conto che dall’esame delle norme richiamate dallo stesso ricorrente emerge che l’art.10 del Reg. per il controllo delle sostanze proibite stabilisce che in caso di positività del campione il laboratorio che ha eseguito le analisi “deve sollecitamente e in modo riservato, comunicarne l’esito all’Amministrazione che si riserva di trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica la quale può chiedere a sua volta al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”; pertanto l’Amministrazione che riceve l’esito delle analisi dal laboratorio incaricato a ciò non è obbligata a trasmettere la documentazione alla Commissione Scientifica, ma “si riserva di trasmettere”, nel senso che ha la facoltà di rivolgersi alla predetta Commissione per un parere.

A conferma di ciò il penultimo comma dell’art. 10 del Reg. in esame stabilisce che “In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l’esito unitamente al verbale di apertura del campione all’Amministrazione ed al competente organo di Giustizia Sportiva, che può acquisire il parere della Commissione Scientifica”, parere quindi facoltativo e non obbligatorio.

Del resto è chiara la natura consultiva di detta Commissione Scientifica così come definita dall’art. 15, ultimo comma del Reg. secondo cui “la Commissione Scientifica svolge un’attività consultiva e propositiva in materia antidoping e/o esprime il proprio parere sulle questioni di natura scientifica proposte dall’Assi e dagli Organi di Giustizia Sportiva” (nella specie, non può sottacersi di evidenziare che il parere della Commissione Scientifica UNIRE in data 20.10.2008, allegato XIV, nell’esaminare le problematiche relative alla cocaina e ai suoi metaboliti, conclude esprimendo la necessità di armonizzare le regole di controllo antidoping sia dal punto di vista analitico che legislativo, proponendo di avviare opportune iniziative, confermando così, allo stato, la vigenza del Regolamento C.S.P.).

In definitiva, il ricorso in quanto infondato, va respinto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille,00), in favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 24/07/2014

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