T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9828/ 2016

Pubblicato il 19/09/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (...), proposto da: Federazione Italiana Nuoto, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gaetano Scoca C.F. SCCFNC35A07H501S, Ignazio Tranquilli C.F. TRNGNZ76L17H501L, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

della delibera n 278 del 5/7/2016 avente ad oggetto: decadenza del dott. OMISSIS dalla carica di presidente della FIN;

e per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’atto di rinuncia integrale al ricorso sottoscritto da tutti i ricorrenti, unitamente ai difensori, notificato il 19.8.2016 , con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11 luglio 2016, munito di istanza di misure cautelari anche provvisoriamente decretate, i ricorrenti impugnavano la deliberazione della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), n. 278/2016 , avente ad oggetto “ decadenza del dottor OMISSIS dalla carica di presidente della FIN”, e chiedevano l’integrale risarcimento del danno subito.

Con decreto n. 3739/2016, l’efficacia della delibera impugnata veniva interinalmente sospesa, con fissazione al 30 agosto 2016 della camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

In data 19 agosto 2016 veniva notificato al CONI un rituale atto di rinuncia integrale al ricorso ai sensi dell’articolo 84 del cpa, sottoscritto da tutti i ricorrenti, unitamente ai difensori.

Sempre in data 19 agosto 2016 il ricorrente Dott. OMISSIS rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di presidente della FIN.

In vista dell’udienza camerale del 30 agosto 2016 il CONI si costituiva in giudizio, depositando atto di opposizione alla rinuncia al ricorso sulla base delle seguenti richieste:

voglia accertare il Collegio la natura e la legittimità della deliberazione impugnata;

voglia accertare il Collegio la sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice Amministrativo.

A seguito di rinvio, la causa veniva trattata all’udienza camerale del 14 settembre 2016 dove le parti ribadivano le rispettive posizioni.

In particolare i ricorrenti, con memoria depositata in vista dell’udienza, eccepivano la palese inammissibilità dell’opposizione alla rinuncia proposta dalla parte resistente, confutando tutte le eccezioni avanzate dal CONI e chiedendo la declaratoria della estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

All’odierna udienza camerale il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio considera che l’articolo 84 del cpa stabilisce, al primo comma, che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Al secondo comma stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Al terzo comma prevede che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza e che, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Ne consegue che l’abbandono del ricorso è, quindi, rimesso integralmente alla parte che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore espressamente autorizzato, e dell’intervenuta a conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia. Tale conoscenza può essere conseguita in modo formale cioè con notifica o dichiarazione agli atti come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, come il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite.

Effetto della rinuncia, pertanto, dal lato sostanziale, è quello di determinare la cristallizzazione della situazione dedotta al momento anteriore della proposizione del ricorso, dall’altro lato, di carattere schiettamente processuale, quello di comportare l’obbligo di provvedere al rimborso delle spese sostenute dalla controparte anche se tale obbligo costituisce, comunque, una posizione disponibile delle parti costituite, potendovi queste rinunciare (Cons.St., V, n. 4256/2014; Cons.St., IV, n. 5658/2012).

Nella fattispecie per cui è causa i ricorrenti hanno notificato un atto di rinuncia integrale al ricorso come comprovato dalle cartoline di avviso di ricevimento depositate in udienza; tale atto, sottoscritto dai ricorrenti unitamente ai difensori, è stato quindi portato a conoscenza di controparte.

La parte intimata ha proposto opposizione alla rinuncia ed ha eccepito la violazione dell’articolo 84, comma 2, del cpa ritenendo che il CONI abbia un interesse ad una pronuncia in relazione alla (in)sussistenza della giurisdizione amministrativa laddove non siano stati previamente esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo; per violazione dell’articolo 84, comma 3, del cpa dal momento che la rinuncia sarebbe stata notificata in violazione del termine dei 10 giorni previsto dall’articolo citato; ed infine per violazione dell’articolo 84 comma 2, del cpa poiché il ricorrente avrebbe omesso di impegnarsi a corrispondere le ingenti spese di giudizio che parte resistente ha dovuto affrontare nel corso della causa.

Il Collegio ritiene necessario premettere che nel processo amministrativo la rinuncia all’azione non è un atto ricettivo, come invece nel processo civile, essendo un atto unilaterale che non necessita alla formale accettazione delle controparti in ragione del fatto che il giudizio, nel processo amministrativo, determina non una “vocatio in jus”, bensì una “vocatio judicis” per cui la rinuncia costituisce un atto volontario che determina l’effetto di far venir meno il dovere del giudice di pronunciarsi (Cons.St., VI, n. 6098/2008; Cons. St., V, n. 6635/2005).

Conseguentemente nel processo amministrativo la rinuncia non deve necessariamente essere accettata dalle altre parti, anche se alle stesse è riservata la possibilità di opporsi.

Tale opposizione deve essere valutata dal Collegio.

Nel caso di specie l’opposizione di parte resistente si appalesa inammissibile ed infondata atteso che la rinuncia al ricorso è avvenuta secondo le prescrizioni dell’articolo 84 del cpa, poichè è stata ritualmente portata a conoscenza di parte resistente tramite notifica nei termini; non è stata chiesta, peraltro, la compensazione delle spese di giudizio, ma al contrario è stata manifestata la disponibilità alla rifusione delle spese processuali, come stabilito dalla citata norma dell’articolo 84.

Da ultimo il Collegio evidenzia che le intervenute dimissioni del Dottor OMISSIS dalla carica di presidente della FIN, anch’esse portate a conoscenza di parte resistente, determinano il venir meno, in radice, dell’oggetto della contesa.

Il Collegio ritiene che, essendo intervenuti tutti gli elementi previsti dall’articolo 84 del cpa per la declaratoria dell’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso e che, intervenute le formalità richieste, al giudice non residui altro potere che quello di dichiarare l’estinzione del giudizio, in applicazione degli articoli 84 e 35, comma 2, lett. c) del cpa. (ex multis Cons. Giust. Sic., sez. giur., n. 446/2011)

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente al4 pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

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