T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9848/ 2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliato,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata, nonché

nei confronti di

sig. OMISSIS, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

delle note della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., n. 51839 del 17 agosto 2012 e n. 52208 del 28 settembre 2012, con le quali è stato negato l’accesso al verbale del Consiglio federale del 19 luglio 2012, recante la nomina dei Giudici sportivi nazionali Lega A, Lega B e Lega C, nonché per l’ostensione di detto verbale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 5 ottobre 2012 e depositato il successivo 8 ottobre il sig. OMISSIS– notaio in Roma e attualmente giudice sportivo presso la Lega dilettanti – ha impugnato le note della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., n. 51839 del 17 agosto 2012 e n. 52208 del 28 settembre 2012, con le quali è stato negato l’accesso al verbale del Consiglio federale del 19 luglio 2012, recante la nomina dei Giudici sportivi nazionali Lega A, Lega B e Lega C.

Espone, in fatto, di aver presentato la propria candidatura per la nomina a giudice sportivo nazionale delle Leghe A e B. Non essendo risultato nella rosa dei nominati, con istanza del 6 agosto ha chiesto che gli fosse rilasciata copia del verbale della seduta del 19 luglio 2012 durante la quale sono stati scelti i nuovi giudici. Con le impugnate note n. 51839 del 17 agosto 2012 e n. 52208 del 28 settembre 2012 è stato negato l’accesso sul duplice rilievo che la F.I.G.C. non è soggetta agli obblighi in materia di accesso dettati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 e che la nomina dei giudici nazionali sportivi non rientra tra le attività a rilevanza pubblicistica.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo motivi di violazione di legge, eccesso di potere, manifesta illogicità, non essendo condivisibili entrambi i presupposti sui quali si fonda il diniego.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per non essere stati esauriti i gradi della giustizia sportiva, mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

4. All’udienza del 6 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il sig. OMISSIS impugna le note della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., n. 51839 del 17 agosto 2012 e n. 52208 del 28 settembre 2012, con le quali è stato negato l’accesso al verbale del Consiglio federale del 19 luglio 2012, recante la nomina dei Giudici sportivi nazionali Lega A, Lega B e Lega C. Afferma che il proprio interesse ad ottenere l’ostensione documentale deriva dall’aver presentato domanda per essere nominato Giudice sportivo nazionale della Lega A e della Lega B ma di non essere risultato tra i prescelti.

Priva di pregio è l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla F.I.G.C. Ritiene infatti il Collegio che la controversia in esame non può farsi rientrare tra quelle che la normativa interna all’ordinamento sportivo riserva obbligatoriamente alla previa cognizione della giustizia sportiva.

Aggiungasi che, diversamente opinando, si arriverebbe ad ingenerare una palese disparità di trattamento tra coloro che possono impugnare il diniego di accesso opposto dalla F.I.G.C. dinanzi al giudice naturale dello Stato solo perché non sono tesserati o soggetti che comunque svolgono attività di carattere rilevanti per l’ordinamento federale e coloro che, come il ricorrente, ricoprendo già la carica di Giudice sportivo nazionale della Lega dilettanti, sono tenuti al rispetto del vincolo della pregiudiziale.

2. Passando al merito, rileva il Collegio che la motivazione opposta dalla Federazione sia nella nota del 17 agosto 2012 che in quella successiva del 28 settembre 2012 è che la F.I.G.C, è associazione con personalità giuridica di diritto privato, che la nomina dei giudici sportivi non rientra tra le attività a rilevanza pubblicistica e che, per questi motivi, la Federazione non è tenuta all’osservanza delle norme sulla trasparenza e quindi sull’ostensione documentale.

Tale argomentazione non è condivisibile.

La giurisprudenza del giudice amministrativo (Tar Catanzaro, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984; Tar Toscana, sez. I, 19 giugno 1998, n. 411) ha infatti più volte affermato che l'art. 23, l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, si estende anche nei confronti delle Federazioni sportive sebbene solo in relazione agli atti assunti in veste pubblicistica, posto che tali enti, dopo la trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, operano sia in qualità di associazioni di diritto privato che di organi del Coni per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo; pertanto, deve essere consentita l'ostensione di documenti inerenti la nomina dei giudici sportivi, la cui attività è strettamente connessa alla funzione pubblica svolta dall'ente. Tale connotato prescinde dalla valutazione, che non deve essere fatta in questa sede, in ordine alla sottrazione, affermata dalla Federazione, al giudice amministrativo della cognizione di eventuali ricorsi proposti avverso la nomina di detti giudici.

3. Nel costituirsi in giudizio la difesa della F.I.G.C. ha opposto un ulteriore motivo che ostacolerebbe l’ostensione documentale, certamente di maggiore consistenza rispetto a quello dedotto nella fase amministrativa, e cioè che la scelta dei giudici sportivi è squisitamente fiduciaria e, dunque, la relativa attività del tutto discrezionale, svincolata da qualsiasi procedura para concorsuale, con la conseguenza che alcun interesse potrebbe vantare il sig. OMISSIS a pOMISSIS re visione del verbale relativo alla seduta in cui sono stati scelti i giudici da nominare tra coloro che avevano superato la prima fase della procedura perché in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la carica di giudici sportivi. Il Collegio ritiene di dover esaminare anche tale motivazione, e ciò in quanto l’accesso ai documenti è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, c.p.a.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Cons.St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201; id. 12 gennaio 2011, n. 117).

Anche tale argomentazione però non persuade. Il carattere altamente discrezionale della nomina dei giudici, fondata sull’intuitu personae, potrà essere elemento di peso per difendere la legittimità dell’atto, ma non fa venire meno l’interesse del ricorrente a pOMISSIS re visione del verbale della seduta in cui sono stati scelti i giudici da nominare, interesse che sussiste per il solo fatto di aver presentato la propria candidatura. In altri termini la Federazione, pubblicizzando la selezione e aprendola a tutti coloro che erano in possesso dei necessari requisiti, ha ingenerato nei partecipanti un’aspettativa alla nomina, e dunque un interesse concreto ad essere informati sull’esito della procedura. Altra cosa ancora è che il nominativo del ricorrente non compare proprio nel verbale del 19 luglio 2012 perché (come afferma la difesa della Federazione nella memoria del 2 novembre 2012) “mai preso in considerazione”. Anche in questo caso è agevole opporre che il ricorrente, solo perché ha partecipato alla selezione indetta dalla F.I.G.C., ha un interesse tutelato a conoscere come si è svolta la seduta, le eventuali discussioni che in essa sono state fatte sui candidati prescelti, ecc., e ciò a prescindere dalla possibilità di utilizzare tali informazioni in un’eventuale sede contenziosa.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente obbligo della Federazione Italiana Giuoco Calcio di rilasciare copia del verbale del 19 luglio 2012 entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla documentazione in via amministrativa della presente sentenza.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di rilasciare copia del verbale del 19 luglio 2012 nel termine indicato nella parte motiva.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2012

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