T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9952 DEL 2020
Pubblicato il 30/09/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da A.S. OMISSIS s.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto n. 95;
contro
Federazione Italiana Pallavolo – F.I.P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del dispositivo distinto al Prot. n. 00699/2020 del 28 luglio 2020 comunicato nella medesima data e delle successive motivazioni pubblicate con la decisione n. 35, Prot. 00724/2020 del 3 agosto 2020 emessi dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nella parte in cui il Collegio ha disposto che “le spese seguono la soccombenza, liquidate in … Euro 3.000,00 oltre accessori di legge, a carico di A.S. OMISSISs .r.l., in favore della resistente FIPAV”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallavolo – F.I.P.A.V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La A.S. OMISSISs.r.l. ha premesso di aver ricevuto la notifica del ricorso promosso da OMISSISd inanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., volto a contestare il criterio adottato dalla Federazione Italiana Pallavolo per concludere la stagione agonistica 2019/2020 mediante la cristallizzazione della classifica risultante al momento della sospensione del campionato.
La società ricorrente ha precisato di essersi costituita in quel giudizio, avendo interesse a conoscere in anticipo la propria avversaria nelle gare internazionali, condividendo le censure mosse dalla OMISSIS, ma senza assumere una posizione pro o contro la società che aveva promosso ricorso, tanto da non formulare alcuna conclusione.
Ciò posto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe limitatamente alla parte concernente la condanna alle spese di giudizio, deducendo censure di violazione di legge (erronea e falsa applicazione di degli artt. 91, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.) e di eccesso di potere (contraddittorietà e carenza di motivazione).
Si è costituita la F.I.P.A.V., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di legge e chiedendo la riunione del presente giudizio con quello recante numero di registro generale 6555/2020, riguardante le stesse parti e lo stesso provvedimento del Collegio di Garanzia.
Nel merito la Federazione intimata ha insistito per l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 29 settembre 2020, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla Federazione resistente.
La F.I.P.A.V. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ritenendo errata l’applicazione del rito speciale introdotto dall’art. 218 D.L. 34/2020 in relazione all’oggetto della controversia, limitato all’impugnativa del solo capo afferente alle spese di lite.
La tesi è priva di pregio.
La pronuncia sulle spese, in quanto parte sostanziale della pronuncia del Collegio di Garanzia per lo Sport sulle controversie indicate dall’art. 218 D.L. 34/2020, soggiace al rito introdotto da tale ultima disposizione, non avendo alcun senso distinguere la pronuncia sulle spese dagli altri capi della decisione, che ha natura intrinsecamente provvedimentale, con le relative conseguenze in tema di impugnativa giurisdizionale.
Va poi respinta l’istanza di riunione formulata dalla Federazione resistente, in quanto l’oggetto del presente ricorso è limitato all’impugnazione del solo capo sulle spese poste a carico dell’odierna ricorrente, mentre il ricorso N.R.G. 6555/2020 proposto dalla OMISSISh a ad oggetto questioni diverse e più ampie, di talchè il Collegio non ravvisa nel caso di specie ragioni di opportunità tali da suggerire la trattazione congiunta dei ricorsi.
Venendo al merito del ricorso, lo stesso è infondato e va respinto.
Viene in rilievo la decisione del Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. nr. 23 del 03 agosto 2020, limitatamente alla parte in cui la società odierna ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000,00 Euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio, in favore della parte vincitrice ed odierna resistente F.I.P.A.V..
La A.S. OMISSIS s.r.l. è intervenuta nel giudizio introdotto dalla OMISSIS avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione del Presidente della F.I.P.A.V. n. 21 dell’8 aprile 2020, ratificata con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.P.A.V. n. 39 del 27 maggio 2020, nella parte in cui veniva dichiarata definitiva la classifica relativa al campionato di Superlega Serie A1 maschile, con cristallizzazione della classifica al momento della sospensione dello stesso dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con tale ricorso la OMISSIS ha contestato le scelte federali nella misura in cui le stesse non avevano tenuto conto delle partite giocate, ma solo dei punti risultanti al momento del termine dell’attività agonistica, proponendo un differente criterio di cristallizzazione della classifica che tenesse conto anche del numero di partite giocate, ritenuto maggiormente rispettoso del merito sportivo. Inoltre, la OMISSIS ha censurato le determinazioni della Federazione anche perché le stesse avevano inciso sulla partecipazione delle squadre italiane alle competizioni europee.
L’interesse a ricorrere della OMISSIS in quel giudizio è stato individuato nella possibilità di conseguire il secondo posto nella classifica finale al posto della OMISSIS.
Analogo interesse non era invece rinvenibile in capo alla A.S. OMISSIS s.r.l., che si era classificata al primo posto nella graduatoria finale cristallizzata dalla decisione della deliberazione del Presidente della F.I.P.A.V. n. 21 dell’8 aprile 2020 ed avrebbe in ogni caso mantenuto quella posizione in classifica, anche ai fini della partecipazione alle competizioni europee.
Ciononostante, l’odierna ricorrente ha deciso di intervenire nel giudizio promosso dalla OMISSIS avverso i provvedimenti federali, ritenendoli a propria volta “ingiusti ed illegittimi”, in quanto non rispettosi del criterio del merito sportivo, chiedendo pertanto al Collegio di Garanzia per lo Sport di tener giusto conto del principio di regolarità sportiva ed agonistica e nulla opponendo alle richieste avanzate dalla società perugina.
La decisione del Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso della OMISSIS, condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Medesima condanna è stata disposta nei confronti dell’intervenuta in giudizio A.S. OMISSIS la quale, si legge nella decisione, è risultata posizionata al primo posto della classifica di Superlega ed è risultata indifferente agli esiti della vicenda processuale.
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto di non essere qualificabile come un soggetto intervenuto nel giudizio dinanzi al collegio di Garanzia per lo Sport, pur essendone “parte”, deducendo che il Collegio avrebbe potuto condannare OMISSIS alle spese legali solo se la stessa avesse fatto propria la posizione della società OMISSIS; invece, la A.S. OMISSIS non solo non aveva aderito alle domande della OMISSIS, ma non aveva nemmeno formulato alcuna conclusione, rimettendosi alle decisioni del C.O.N.I. con l’auspicio che l’organo di giustizia potesse decidere in modo equilibrato.
Le deduzioni della società ricorrente non sono condivisibili.
Ritiene il Collegio che la A.S. OMISSIS s.r.l. abbia effettuato un intervento volontario nel giudizio dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva introdotto dalla OMISSIS, divenendone parte, esponendo le proprie ragioni e rassegnando le relative conclusioni.
Sul punto va premesso che il pagamento delle spese di giudizio è regolato dal principio della soccombenza, scolpito in ambito processuale dagli articoli 91 e ss. c.p.c. e 26 c.p.a..
Tale principio, espressivo di una basilare regola di ripartizione pratica degli oneri derivanti dall’attività decisoria in senso lato, è sicuramente applicabile anche in ambito giustiziale.
E’ soccombente la parte che non vede accolte le proprie domande o che vede accolte le domande della controparte.
Il principio della soccombenza si applica nei confronti di tutte le parti e, dunque, anche di coloro che intervengono in quanto portatori di un interesse all’esito del giudizio o in quanto destinatati a subire gli effetti indiretti della decisione.
Il principio si applica, pertanto, anche nei confronti di colui che interviene per far valere in confronto di una delle parti un proprio diritto dipendente dal titolo o relativo all’oggetto portato in giudizio. In tali casi, sussiste una convergenza di interessi tra l’interveniente ed una delle parti in causa, in quanto chi interviene fa valere un diritto proprio e si pone in una posizione autonoma, seppur parallela a quella di una parte nei confronti dell’altra.
In questi casi l’interveniente inserisce in giudizio una domanda nuova e la sua azione si affianca a quella di una delle parti del giudizio, con cui sussiste una coincidenza di interessi, per dirigersi contro l’altra parte, che è l’avversario comune: tale allineamento di interessi e di posizioni processuali comporta, come logica conseguenza, che resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese.
Su tale crinale interpretativo è ferma la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto occasione di precisare che è soccombente rispetto alla parte vincitrice - e può perciò essere condannata al rimborso delle spese - anche la parte che interviene nel processo per sostenere le ragioni di quella soccombente o che, chiamata nel processo da una delle parti, ne sostiene le ragioni contro l’altra parte vittoriosa (Cass. nr. 4213/2007).
Venendo al caso di specie, l’odierna ricorrente si è costituita nel giudizio incardinato dalla OMISSIS sostenendo le ragioni già propugnate da quest’ultima (omessa considerazione del merito sportivo nella decisione di cristallizzare la classifica senza tener conto del numero di gare giocate), ha ritenuto a sua volta che il provvedimento impugnato fosse ingiusto ed illegittimo ed ha precisato la sussistenza di un interesse proprio ad una corretta formazione della classifica del campionato di SuperLega in vista delle competizioni europee.
Ebbene, le deduzioni della OMISSIS sono state ritenute infondate dal Collegio di Garanzia, che ha concluso per la legittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente rigetto tanto della domanda tanto della società perugina, quanto di quella marchigiana, che sono pertanto risultate entrambe soccombenti all’esito della lite e sono state entrambe condannate al pagamento delle spese di giudizio, in ragione della sostanziale convergenza delle censure formulate da entrambe le società avverso i provvedimenti federali.
In aggiunta, l’intervento in giudizio della società odierna ricorrente è stato ritenuto anche carente della dimostrazione di un concreto interesse, in ragione del posizionamento in classifica.
In effetti, sul punto non può non rilevarsi che, sebbene la ricorrente abbia formulato un intervento teso a sostenere censure analoghe a quelle formulate dalla Sir Safety Umbria Perugia, in ragione della sua posizione in classifica avrebbe in ogni caso potuto partecipare alla competizione Champions League 2021, con collocazione nella prima fascia dei relativi gironi, e ciò a prescindere dall’esito del ricorso proposto da OMISSIS.
Pertanto, il risultato utile che la ricorrente si era prefissa mediante l’intervento in giudizio non è stato dimostrato.
Ne consegue che la decisione del Collegio in tema di pagamento delle spese del giudizio non può ritenersi affetta dai vizi dedotti in ricorso.
Venendo alle censure relative all’asserita eccessività o sproporzione delle spese di giudizio, è sufficiente rilevare che la determinazione delle spese rientra nel giudizio discrezionale dell’organo giustiziale adito, risultando precluso il vaglio di questo Tribunale se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità o disparità di trattamento.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tali macroscopiche manifestazioni di eccesso di potere non sussistano, essendosi la ricorrente limitata a dedurre la sproporzione della condanna alle spese rispetto a quelle usualmente liquidate dal Collegio, ma senza addurre concreti elementi di comparazione; inoltre, la lamentata indiscriminata equiparazione nella quantificazione delle spese tra la posizione di A.S. OMISSIS s.r.l. e quella di OMISSIS non è condivisibile, in ragione della sostanziale simmetria tra le deduzioni formulate nella fase giustiziale dalle due società, di cui si è già dato conto in motivazione.
Sussistono, in ragione della novità e peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore